Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16484 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16484 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 13/11/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, Sezione Misure di prevenzione, con decreto del 13/11/2023, decidendo in sede di annullamento con rinvio, respingeva l’opposizione allo stato passivo proposta avverso il decreto emesso dal Giudice Delegato del Tribunale di Roma il 22/1/2021, che aveva respinto l’istanza di ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE presentata da RAGIONE_SOCIALE
La società RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 34 cod. proc. pen. Evidenzia che il decreto impugnato è stato emesso da un collegio composto dalle stesse persone fisiche che avevano trattato il precedente grado di opposizione, poi annullato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14647del 14/3/2023; che, dunque, vi è stata la violazione del disposto di cui all’art. 34 cod. proc. pen.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 627, comma 3, cod. pro Rileva che il Tribunale di Roma non si è uniformato alla sentenza n. 14647/20 della Corte di cassazione, in quanto ha indebitamente rimesso in discussione questione di diritto implicitamente già decisa, relativa all’astratta concorsuale del credito assenta mente controverso.
2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 52, 57, 58 e 59 d.lgs. 159 Osserva che il Tribunale ha escluso l’idoneità concorsuale del credito della so ricorrente in quanto la natura controversa del rapporto intercorso c RAGIONE_SOCIALE avrebbe richiesto un accertamento giudiziale, asseritamente estrane al perimetro delineato dall’art. 52 d.lgs. 159/2011, che attribuirebbe al Tri un mero potere di verifica sommaria; che, invece, la cognizione sommari appartiene alla fase della verifica del passivo innanzi al giudice delegato, in sede di opposizione allo stato passivo si apre una fase a cognizione piena la conseguenza che – a fronte di un redito asseritamente controverso Tribunale è tenuto ad accertare se le pretese creditorie siano o meno fond che, del resto, la Suprema Corte aveva precisamente incaricato il giudice rinvio di compiere un «accertamento giudiziale» del credito di RAGIONE_SOCIALE, anche alla luce della prova contraria che il RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato tenuto ad offrire ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.; che, in conclusione, il Tribu sottratto all’obbligo di effettuare il preciso e compiuto accertamento giud che gli era stato richiesto, ritenendo di potersi limitare ad una ricognitivo-cartolare di tipo sommario.
2.3 Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, l c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 52 e 58, comma 2, lett. c 159/2011, in relazione agli artt. 115 cod. proc. civ., 2719 e 2704 cod Ritiene che il Tribunale abbia errato nel rilevare che la documentazione alle in copia dalla ricorrente non fosse fornita di autenticazione, atteso che n norma giuridica impone al creditore istante di produrre documenti fornit autenticazione, di talchè la mancanza di quest’ultima è del tutto irrilevante
2.4 Con il quinto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, l e), cod. proc. pen. per la manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia Tribunale del tutto apoditticamente abbia ritenuto che i documenti prodotti d ricorrente dimostrerebbero l’esistenza di un rapporto contrattuale «m controverso», senza però illustrare in maniera consequenziale il percorso log giuridico seguito per giungere ad una siffatta affermazione; che, in particol stato ritenuto che dalla transazione intercorsa all’insaputa e senza il cons SO.GE.IM. tra il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, con rinuncia
alle riserve da parte del primo, deriverebbe l’incertezza del credito d RAGIONE_SOCIALE; che, tuttavia, manca l’esplicitazione del passaggio in forza del qu si è ritenuto che la rinuncia del RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE dovesse comportare automaticamente il venir meno del diritto di credito di SO.GE.IM. verso il medesimo RAGIONE_SOCIALE, specie considerando che la consorziata non aveva preso parte ad alcuna transazione; che, inoltre, il Tribunale eviden circostanza per cui la scrittura privata di cessione dei crediti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE qualificasse i crediti verso il RAGIONE_SOCIALE alla stregua di «diritti controversi», senza considerare che contale espressi identificano semplicemente i crediti non incassati, che non possono ess assimilati alla diversa categoria dei «crediti contestati», peraltro senza i sulla scorta di quali elementi desume che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe contestato detti crediti.
2.5 Con il sesto motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, l e), cod. proc. pen. per la contraddittorietà della motivazione risultan confronto tra il provvedimento impugnato, le riserve di contabilità e la s proposta di rigetto della domanda di ammissione al passivo formulat dall’amministratore giudiziario nella fase sommaria. Rileva che il credito società ricorrente era stato esplicitamente riconosciuto dal RAGIONE_SOCIALE attraverso la sottoscrizione delle riserve esplicitate nei regi contabilità; che la RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto i certificati di ultimazione di tutti i lavori ed i certificati di collaudo, oltre alle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE in relazione ai tre appalti, scritture queste che fanno prova tra imprenditori ai sensi dell’art. 2710 cod che mai l’Autorità Giudiziaria aveva contestato l’esecuzione dei lavori, correttezza degli importi scritti nelle riserve; che, in ogni caso, un riconosciuto che dalla copia del certificato di collaudo del 12/12/2011 risult sono stati liquidati i lavori in euro 281.672,90, il Tribunale avrebbe d quantomeno riconoscere come certo tale minor credito.
2.6 In data 28/3/2024 è pervenuta articolata memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è destituito di fondamento.
1.1 Infondato è il primo motivo. Osserva, invero, il Collegio effettivamente la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni avuto cu precisare che, in tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla corte d’appello, p natura del provvedimento censurato, gli atti devono essere trasmessi, ai s dell’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla stessa sezione c
adottate), sia pur in diversa composizione collegiale, per l’incompatibilità, ex art. 34, comma 1, cod. proc. pen., dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione (Sezione 5, n. 19426 del 20/4/2021, COGNOME, Rv. 281253 – 01; Sezione 2, n. 3561 del 29/10/2020, COGNOME, Rv. 280239 – 01; Sezione 5, ord. n. 15681 del 10/2/2020, COGNOME, Rv. 279163 – 01; Sezione 5, n. 42371 del 27/9/2004, COGNOME, Rv. 231015 – 01). Si tratta di un principio di diritto affermato con riferimento al decreto che conferma la misura di prevenzione, ma che per identità di ratio deve trovare applicazione anche nel caso che si sta scrutinando. Del resto, la natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione, sia pure con tutte le sue peculiarità, impone l’applicabilità delle norme in tema di incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice che non si pongano in manifesto contrasto con la conformazione normativa del relativo modello procedimentale, tra le quali certamente rientra il dettato di cui al comma primo dell’art. 34 cod. proc. pen. (Sezione 1, n. 43081 del 27/5/2016, Arena, Rv. 268666 – 01).
Tuttavia, nel caso di specie, risulta dal verbale di udienza del 13/11/2023 che siffatta incompatibilità del Collegio giudicante non fu eccepita dai difensori presenti, che – nonostante si trovassero innanzi allo stesso Collegio che aveva adottato il decreto annullato dalla Suprema Corte – si limitarono ad «insistere nella domanda di ammissione allo stato passivo originariamente proposta alla luce della sentenza della Corte di cassazione». Orbene, le norme sulla incompatibilità di cui agli artt. 34 e segg. cod. proc. pen. attengono alla imparzialità del giudice ed il legislatore ha previsto – a tutela delle esigenze di speditezza del processo – un sistema di termini finalizzato ad evitare che si creino situazioni di incertezza che possano pregiudicarne il corretto e celere svolgimento. In particolare, per quel che qui interessa, l’art. 38 cod. proc. pen. al comma 1 stabilisce che la ricusazione va proposta «prima del compimento dell’atto da parte del giudice» e al comma 3 prevede che, «se la causa è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere proposta in ogni caso prima del termine dell’udienza». Ne consegue che l’incompatibilità dei magistrati componenti il collegio, che abbia pronunciato il provvedimento annullato, a celebrare il giudizio di rinvio non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, atteso che tale condizione, non escludendo la potestas iudicandi dei predetti giudici, quali magistrati addetti al tribunale che dell’impugnazione è il giudice naturale, può dar luogo soltanto salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa – all’esercizio del poter di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini previsti dal codice di rito (Sezione 5, n. 22618 del 7/3/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283137 – 01:
principio affermato in relazione alla incompatibilità del giudice delegato, che aveva pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione; in termini, Sezione 1, n. 24919 del 23/4/2014, COGNOME, Rv. 263202 – 01). Detto altrimenti, per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge; ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli at dallo stesso compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge (Sezione 4, n. 23160 del 6/4/2017, R., Rv. 270186 – 01).
1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo, atteso che la sentenza rescindente, dopo aver affermato che i documenti su cui si fonda la domanda di ammissione hanno data certa anteriore al sequestro, ha comunque investito il giudice del rinvio di pieni poteri, avendo statuito che il «Tribunale dovrà colmare il difetto di motivazione esaminando la rilevanza dei documenti prodotti dalla ricorrente e delle relative argomentazioni» (pagina 14). Orbene, ciò ha fatto il giudice del rinvio laddove, all’esito della valutazione della documentazione prodotta dalla società ricorrente, ha ritenuto che essa non fosse idonea ad integrare il requisito richiesto dall’art. 52, comma 1, d.lgs. 159/2011, atteso che evidenzia «rapporti di credito molto controversi tra il RAGIONE_SOCIALE in confisca e l’odierna ricorrente», piuttosto che la certezza del credito richiesta dall’art. 5 cit. (pagine 7 e 8).
1.3 Infondato è il terzo motivo. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti dei terzi, l’esisten delle posizioni creditorie in data antecedente al sequestro deve risultare accertata in un separato giudizio di cognizione, in quanto il giudice della prevenzione è tenuto alla mera verifica, ai sensi dell’art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), delle condizioni di ammissione del credito sulla base dei documenti attestanti il fatto che vi ha dato luogo. In altri termini, «i assenza di una pronunzia definitiva che accerti, in sede civile o in sede penale, l’esistenza del credito risarcitorio, il portatore di simile pretesa non può insinuars al passivo della confisca di prevenzione, per assenza del presupposto della ‘certezza del credito (ossia della base documentale avente data certa anteriore al sequestro)» (Sezione 1, n. 22222 del 26/1/2022, Fallimento n. 624/2017 dell’RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283123 – 01). Dunque, il
«legislatore non configura un generale ‘potere di accertamento’ della esistenza della posizione creditoria (potenzialmente incisa dalla confisca) in capo al Tribunale della prevenzione, ma un più limitato ‘potere di verifica’ (secondo le disposizioni degli articoli 57, 58 e 59 d.lgs. n.159 del 2011) delle condizioni di legge che governano la procedura di ammissione, sulla base di produzione documentale attestante i fatti generatori del credito. La lettera delle disposizioni di legge impone, pertanto, di ritenere che Iran del credito, così come la sua tendenziale quantificazione, debbano risultare da ‘documenti giustificativi’ che il creditore istante è tenuto a produrre in sede di domanda ai sensi dell’art. 58 comma 2 lett. c d.lgs. n.159 del 2011» (Sezione 1, n. 22222/2022 cit.; Sezione 1, n. 4691 del 28/1/2020, Francia, Rv. 278189 – 02).
Del resto, quanto affermato trova riscontro nella differente disciplina prevista dagli artt. 98 e 99 legge fallimentare (ora artt. 206 e 207 del Codice della crisi di impresa), rispetto alla verifica dei crediti nel giudizio di prevenzion nel primo caso è prevista una articolata istruttoria ad iniziativa di parte, nel secondo – in sintonia con la struttura pubblicistica dell’intero procedimento di prevenzione – vengono in rilievo i poteri officiosi del giudice, che, assunte anche d’ufficio le opportune informazioni, verifica le domande e decide quali ammettere. Dunque, all’udienza di verifica dei crediti disciplinata dall’art. 59 del Codice antimafia «non sono ammessi incombenti istruttori né tantomeno l’assunzione di prove orali, considerata la natura essenzialmente documentale delle prove richieste per la dimostrazione dei presupposti per l’ammissione dei diritti di credito» (Sezione 2, n. 46099 del 13/9/2023, COGNOME, in motivazione). In secondo luogo, a differenza di quanto avviene nel procedimento fallimentare per il curatore (artt. 42, comma 1 e 43 legge fallimentare e ora nel procedimento di liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 142, comma 1 e 143 Codice della crisi di impresa), nel procedimento di prevenzione l’amministratore giudiziario non si sostituisce al proposto, non ne assume la rappresentanza, per cui in questa delicata fase l’originario debitore non riveste il ruolo di part nell’ambito del procedimento di verifica dei crediti in caso di confisca da lui subita, in quanto le ragioni dei creditori sono destinate a realizzarsi sui beni che non gli appartengono più, per essere stati acquisiti per effetto della confisca al patrimonio dello stato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò comporta una evidente distinzione nella posizione dei creditori tra procedura concorsuale e procedimento di prevenzione, che tuttavia condividono la caratteristica della limitata efficacia dell’accertamento compiuto in ordine ai crediti da ammettere, rilevante ai soli fini del “concorso” (nella procedura del fallimento e della liquidazione giudiziale, come nella sede della liquidazione dei beni confiscati) con conseguente formazione, rispetto alla domanda del creditore,
di un giudicato endoconcorsuale, che non è opponibile al debitore in eventua diversi giudizi. Conseguentemente, il creditore non ammesso al concorso dei creditori nella procedura di prevenzione potrà, comunque, agire nei confronti d debitore con riguardo ad eventuali altri suoi beni non sottoposti a sequest confisca (Sezione 2, n. 46099 del 13/9/2023, COGNOME, Rv. 285821 – 03) atteso che il giudizio di verifica dei crediti ha un oggetto specifico e li tenuto conto che è costituito solo dai beni appresi mediante confisca e n dall’intero patrimonio del proposto.
Alla luce delle considerazioni svolte, risulta corretto l’approccio del Tribu di Roma in sede di rinvio, che si è limitato ad effettuare la verifica dei secondo la disciplina dettata dall’art. 59 Codice antimafia, vale a dire sulla della documentazione attestante i fatti generatori del credito, correttam interpretando il dictum della sentenza rescindente.
1.4 Il quinto ed il sesto motivo – che, per essere strettamente conne vanno trattati congiuntamente – non sono consentiti, perché aspecifici. Invero fronte dell’indicazione degli elementi che hanno condotto il Tribunale a riten non rispondenti al requisito di cui all’art. 52, comma 1, Codice antimafia i cr della società ricorrente, la difesa non ha opposto elementi concreti idon confutare in maniera significativa le statuizioni del Tribunale, limitandosi so ipotizzare interpretazioni alternative, non consentite in questa sede premesso che, come è stato evidenziato nella sentenza di annullamento n. 14647 del 14/3/2023, nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso dai creditori esclusi, l’iscrizione di riserve (per maggiori oneri e nel registro di contabilità, da parte dell’appaltatore di lavori pubbli avvenuta nel rispetto degli inderogabili oneri formali previsti dalla leg condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini del riconoscimento della rela pretesa, il quale presuppone il previo accertamento giudiziale della fondatezza, secondo i criteri di ripartizione dell’onere della prova di cui a 2697 cod. civ., ove non ricorrano gli alternativi rimedi di cui agli artt. 204 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Partendo da questo dato, il provvedimen impugnato ha esaminato la documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE a sostegno del preteso credito per il quale ha chiesto l’ammissione al stato passivo ed ha ritenuto che la stessa evidenziasse «non la certezza credito del quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiede l’ammissione ma rapporti di credi molto controversi tra il RAGIONE_SOCIALE in confisca e l’odierna ricorrente» desumendo dal dato per cui nell’atto di cessione dei crediti oggetto del contr stipulato tra la società cedente e la società ricorrente il 15/5/2013 (dunqu data successiva al certificato di collaudo dei lavori, oggetto di appalto, c generato i crediti ceduti e collegati alle riserve iscritte nei documenti co
dello stesso appalto) si afferma testualmente che esso ha ad oggetto diritti controversi, con ciò cristallizzando il dato per cui i crediti derivanti dall’esecuzione dell’appalto erano contestati e, quindi, non rispondenti al requisito di cui all’art. 52, comma 1, Codice antimafia. Ebbene, con tali circostanze di fatto il ricorso si confronta solo apparentemente, limitandosi a fornire una diversa interpretazione dell’espressione «diritti controversi», che indicherebbe i crediti non incassati, in evidente dissonanza con il chiaro significato letterale del termine.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME Rv. 236945 – 01).
1.5 La decisività del quinto e del sesto motivo appena scrutinati rende assorbito il quarto.
2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 4 aprile 2024.