Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26368 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26368 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva proposta nell’interesse del ricorrente dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME i quali insistono sulle ragioni poste a fondamento del ricorso e ne chiedono l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’opposizione presentata da RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento di non ammissione dei crediti vantati nella massa passiva di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha confermato il decreto del giudice delegato.
In particolare, NOME COGNOME in qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato il provvedimento con il quale il giudice delegato, in sede di verifica dello stato passivo delle società innanzi indicate, aveva rigettato la richiesta di insinuazione al passivo, per crediti di importo ascendenti a euro 3.788.769,20 e a euro 50.769.
In sintesi, il rigetto era motivato, quanto alla prima, dal rilievo che il credit nascesse da un più ampio credito sottostante, cessione avvenuta nell’ottobre 20202 e, pertanto, relative a fatture successive all’esecuzione del sequestro e quanto alla seconda come fosse impossibile rintracciare nel bonifico che si allegava a prova del credito la finalità di finanziamento della società debitrice essendo irrilevante l’appostamento nel bilancio relativo all’anno 2019 della somma tra le voci di debito verso terzi.
2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, NOME COGNOME nella qualità, denuncia violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione del provvedimento impugnato.
In particolare:
2.A) con riferimento al credito di euro 3.788.769,20, la società RAGIONE_SOCIALE aveva presentato domanda di ammissione al passivo della società RAGIONE_SOCIALE in quanto in si trattava di crediti preesistenti alla data del sequestr e derivanti dal contratto di somministrazione con validità dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 con il quale RAGIONE_SOCIALE si era impegnata a procurare alla RAGIONE_SOCIALE clienti interessati a spazi televisivi messi in onda dall’emittente La convezione era stata prorogata dall’amministratore giudiziario per gli anni 2019 e 2020, amministratore che, tuttavia, non aveva contabilizzato le fatture regolarmente emesse. L’insinuazione al passivo è stata respinta sul rilievo che non era provata l’assenza di strumentalità rispetto all’attività illecita del debitore ritenendo irrilevante il dato del bilancio che, tuttavia, era stato analizzato e ritenuto attendibile dai tecnici incaricati dal giudice della prevenzione. La motivazione del Tribunale è del tutto generica e non spiega le ragioni di inattendibilità della posta contabile se non con il vago riferimento alla “comprovata inaffidabilità sul piano economico di alcune società sotto sequestro” e sulla scorta di valutazioni, in fatto o in diritto, rilevate di ufficio che comportano la nullità provvedimento adottato. E’ erronea l’affermazione che l’amministratore giudiziario avesse contestato le fatture, cosa che, essendo amministratore di entrambe le società, avrebbe dovuto fare entro sessanta giorni dalla loro ricezione sicché il credito, in mancanza di contestazione, avrebbe dovuto già essere liquidato dall’amministratore.
2.B) Analoghe osservazioni la difesa propone con riferimento alla richiesta di amissione per la somma di euro 50.769,00 vantato da RAGIONE_SOCIALE verso la società RAGIONE_SOCIALE La difesa aveva evidenziato già nella fase di merito che correttamente tali crediti non erano indicati come debiti finanziari ma come debiti verso altri finanziatori, non essendo RAGIONE_SOCIALE socia di RAGIONE_SOCIALE, argomentazioni erroneamente disattese dall’ordinanza impuganta sottolineando l’erronea indicazione della causale dei bonifici, che non costiutuisce dato dirimente. Il Tribunale ha valorizzato la pericolosità sociale del proposto e non ha approfondito, come dovuto, aspetti direttamente riconducibili al credito, alla sua natura e alla sua funzione superati facendo riferimento alla presunta intestazione fittizia della società RAGIONE_SOCIALE La prova del credito rinveniva, infatti, da copie dei bonifici ricevuti dalla società in liquidazione e dall’atto di cessione del 20 novembre 2014 (che il Tribunale ha ritenuto inadeguati a comprovare la effettività delle operazioni). La società ricorrente rileva che le operazioni trovano piena corrispondenza nella contabilità della società RAGIONE_SOCIALE e nel bilancio presentato dal dottor COGNOME che chiaramente evidenzia tale debito il cui contenuto è stato assertivamente pretermesso dal giudice delegato prima e dal Tribunale poi per la mancanza di riscontro sulla causale dei trasferimenti, causale che, tuttavia, non deve risultare dalla mera indicazione nei bonifici (che non è vincolante) potendo, invece, essere ricostruita attraverso gli estratti conto e il contratto di cessione dei crediti, documentazione, questa, che era certamente a disposizione del giudice delegato, ma non esaminata. Non sussistendo altri rapporti tra le parti, la causale dei bonifici poteva essere solo quella del “finanziamento” di terzi, e, come tale infatti, iscritta. La contabilità è stata ogget di analisi da parte degli incaricati del Tribunale e ritenuta attendibile e non rileva che talune delle operazioni non siano state chiarite. La prova del credito di cui si è tentata l’insinuazione al passivo si fonda “sul complesso” dei documenti acquisiti e le operazioni di cessione dei crediti vanno lette alla stregua delle appostazioni di bilancio che fugano ogni dubbio sulla ragione giuridica del passaggio di denaro, che costituiscono finanziamenti di terzi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E’, infine, erronea la motivazione con la quale il giudice delegato prima e il Tribunale poi, hanno ritenuto di poter applicare i criteri della interposizione fittiz che devono, comunque, essere fondati su solidi argomenti dimostrativi, diversamente regolata tra terzi e persone di famiglia, al momento dell’operazione.
Rispetto all’operazione in esame, il Tribunale applica erroneamente i criteri individuati in giurisprudenza in materia, valorizzando che l’operazione era stata compiuta nel periodo di pericolosità sociale di NOME COGNOME ma trascurando che gli importi richiesti erano stati indicati correttamente tra i debiti finanziari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è proposto per motivi complessivamente infondati e, pertanto, deve essere rigettato.
2.Va premesso che gli artt. 52 e ss. del d. Igs. n. 151 del 6 settembre 2011, hanno dettato una specifica disciplina per la verifica dei crediti anteriori al sequestro di prevenzione vantati nei confronti del proposto o dei soggetti giuridici coinvolti nell’azione di prevenzione, verifica modellata su quella della insinuazione al passivo in ambito fallimentare: si tratta, come precisato dal Giudice delle leggi e dalla giurisprudenza, di un giudizio tendente ad accertare la natura effettiva, e non artificiosa o simulata dei diritti di credito sorti nell’ambito dell’attività pro del proposto con la particolarità che il presupposto dell’anteriorità del credito, assolve alla specifica funzione di “evitare che gli effetti della misura di prevenzione patrimoniale vengano elusi attraverso la simulazione di crediti incidenti sul valore del bene confiscato” (Corte Cost., sentenza n. 26 del 2019; Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, Island, in motivazione).
In particolare, l’art. 52 d. Igs. n. 159 cit., soffermando l’attenzione sull fattispecie che rilevano ai fini dell’esame dei motivi di ricorso, afferma che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi dat certa anteriore al sequestro… ove ricorrano le seguenti condizioni: …; b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frut o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento; ….d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rappo fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
La giurisprudenza di questa Corte, in relazione ai poteri del giudice nel giudizio di ammissione, ha precisato che il giudizio di verifica si caratterizza per l’attribuzione al giudice di poteri officiosi di accertamento funzionali a contemperare l’esigenza di tutela dei creditori con l’interesse pubblico ad evitare la surrettizia precostituzione di crediti di comodo finalizzati a far rientrare proposto nel possesso della ricchezza di illecita provenienza (cfr. Sez. 6, n. 10387 del 06/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287710).
Il ricorso in esame pone una serie di questioni fra le quali rilevano sia quella dei poteri del giudice delegato in funzione dell’accertamento della ricorrenza della data certa dei crediti anteriore al sequestro ex art. 52 d.lgs. n. 159 cit. sia quello della valutazione, in sede di verifica dei crediti, dei dati risultanti dal bilancio e, generale, dalle scritture contabili della società o dalle fatture, aspetti, questi venuti all’attenzione della giurisprudenza di legittimità prevalentemente in ambito
civile, in relazione all’ammissione al passivo nelle procedure fallimentari, ammissione sulla quale, come anticipato, è modellata la procedura disciplinata dagli artt. 52 e ss. d. Igs. n. 159 cit.
Sono fondamentali, a tal riguardo, in ambito civile, le disposizioni in materia di rilevanza probatoria delle scritture private, quindi la disposizione di cui all’ar 2704 cod. civ. e quelle recate dagli artt. 2709 e 2710 cod. civ.
L’art. 2704 cod. civ. prevede che «La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa, non è computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubbl o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in mod egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova».
Gli artt. 2709 e 2710 cod. civ. concernono, invece, l’efficacia probatoria dei libri e delle altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.
La giurisprudenza civile, in materia di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, ha precisato che il giudice di merito, quando voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso e sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 cod. civ., ha il compito valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, che non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (Cass. Sez. 1, 22/03/2024, n. 7753, Rv. 670649).
Si tratta di principio al quale corrisponde l’affermazione, in relazione ai poteri del giudice delegato ai fini di ammissione al passivo nella materia in esame, secondo cui il giudice delegato deve tener conto di tutte le ipotesi contemplate dall’art. 2704 cod. civ. e, dunque, non solo dei fatti tipici, quali la registrazione la riproduzione in atto pubblico, ma anche di tutti quei fatti non previsti dalla norma che consentano di stabilire, in modo certo, l’anteriorità della formazione del documento. (Sez. 5, n. 22618 del 07/03/2022, Gruppo, Rv. 283137).
Senza procedere ad un’analisi casistica, può affermarsi che mentre l’art. 2704 cod. civ. prevede delle regole che “tipizzano” i casi di certezza della data con riferimento alle scritture private, quando non sussista uno dei fatti dalla norma stessa indicati specificamente come idonei a conferire siffatta certezza alla data della scrittura privata non autenticata e debba, invece, apprezzarsi, da parte del giudice, il ricorso ad altri fatti dai quali sia desumibile in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento all’evento suddetto, è necessario che tali ultimi fatti abbiano carattere di obbiettività e soprattutto che non possano farsi risalire al soggetto stesso che li invoca e siano sottratti alla sua portata.
Si è, così, ritenuto, con riferimento alle cambiali, che tali requisiti non sono riscontrabili in caso di semplice annotazione della scrittura in libri contabili alla cu tenuta tale soggetto sia obbligato per legge, salvo che di essi vi sia stata vidimazione da parte di pubblico ufficiale, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, attestante la regolarità dei libri stessi (Cass. Sez. 1, 27/01/1993, n. 1016, Rv. 480496).
Più articolato, invece, il ragionamento svolto dalla giurisprudenza in materia di fatture.
Si è affermato, infatti, che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili (Cass. Sez. 2, 08/02/2024, n. 3581, Rv. 670294).
Questo principio evidenzia due condizioni chiave per attribuire piena efficacia probatoria alla fattura: l’accettazione da parte del destinatario e l’annotazione nelle scritture contabili, la prima delle quali (accettazione da parte del destinatario) può manifestarsi in vari modi (pagamento della fattura; mancata contestazione entro un termine ragionevole; riconoscimento esplicito del debito).
Il silenzio e la mancata contestazione, peraltro, non equivalgono automaticamente all’accettazione dovendo accompagnarsi ad un comportamento concludente da parte del destinatario che dimostri l’accettazione della fattura e del debito in essa indicato.
Anche l’annotazione nelle scritture contabili risulta, secondo la giurisprudenza, particolarmente rilevante nel contesto delle transazioni tra imprese -stante la natura confessoria, ai sensi dell’art. 2720 cod. civ. (ex multis, Cass. Sez. L., 12/01/2001, n. 376, Rv. 543092).
Il principio generale che può trarsi dalla giurisprudenza civile, innanzi richiamata, è, in conclusione, quello che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore probatorio a favore dell’imprenditore che le ha redatte:
qualora egli intenda utilizzarle nei confronti dell’altra parte ex art. 2770 cod. civ., le stesse scritture sono soggette al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire – nei singoli casi – se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze atte a dimostrare la fondatezza della pretesa.
Anche tale affermazione trova corrispondenza nella giurisprudenza di legittimità in cui, con riferimento all’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, “a meno che” – come recita il nuovo testo della disposizione – non risulti accertata la strumentalità del credito da insinuare rispetto all’attività illecita o quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, solo in tal caso incombendo sul creditore, ai fini dell’insinuazione al passivo della procedura, l’onere di dimostrare l’ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità privilegiata (Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, Banca Ifis s.p.a., Rv. 285079).
In tale evenienza, come precisato in parte motiva, il tribunale deve fornire analitica dimostrazione del requisito della strumentalità muovendo dalla condotta e delle cointeressenze del proposto, ricostruendo l’operazione negoziale da cui il credito è sorto e segnalando gli indicatori in fatto che consentono di pervenire alla ritenuta sua finalizzazione illecita.
3.Alla stregua di tali coordinate, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, sulla base di una piena valutazione di tutte le circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 52, d Igs. n. 159 cit. e sulla scorta di un congruo percorso motivazionale, non sono censurabili in questa sede rivelandosi infondate le deduzioni difensive sulla valutazione della prova del rapporto sottostante, con riferimento al credito vantato dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quella dell’anteriorità dei crediti, rispetto al sequestro di prevenzione vantati dalla società RAGIONE_SOCIALE verso la RAGIONE_SOCIALE e sulla mancata prova del rapporto sottostante rispetto ai crediti verso la RAGIONE_SOCIALE
4. Le deduzioni difensive, secondo cui il giudice delegato avrebbe fatto cattivo uso dei suoi poteri in materia, eccedendo dai poteri di ufficio che gli sono conferiti e facendo ricorso ad una “prova a sorpresa”, sono del tutto generiche non essendo indicati elementi che in positivo denotino, per la soluzione delle questioni proposte dalla società istante, la valutazione di prove ulteriori sulle quali non si è attivato contraddittorio: il giudice delegato, infatti, ha esaminato (e ve ne è diffuso richiamo nell’ordinanza impugnata nella parte in cui riassume la decisione del giudice delegato), la documentazione prodotta dalla società istante procedendo alla comparazione con quella della procedura di sequestro e confisca.
5. Men che mai è fondata la censura di nullità del procedimento per la mancata valutazione delle deduzioni dell’amministratore giudiziario, di cui, peraltro, la società ricorrente non spiega la incidenza e rilevanza ai fini delle allegazioni difensive sulle quali si fondava l’istanza di ammissione al passivo, anche tenuto conto del ruolo che l’amministratore giudiziario – rispetto alla corrispondente figura del curatore fallimentare – svolge nella procedura in esame, ruolo, disciplinato dall’art. 59 del d. Igs. n. 159 cit., che non prevede la facoltà di eccepir fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere come pure l’ineffic del titolo su cui è fondato il credito.
6. In particolare, con riferimento alla valenza dell’argomento “bilancistico” (la società opponente aveva allegato a riprova della esistenza del credito e della sua anteriorità rispetto al sequestro che il credito di cui al punto A) era annotato nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e che il bilancio delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito, fossero stati riten attendibili anche all’esito della “due diligence” utilizzata per la relazione ai sens dell’art. 41, d. Igs. n. 159 cit, dell’amministratore giudiziario, dottor COGNOME l’ordinanza impugnata ha ritenuto che non si tratti di argomento decisivo che necessariamente, con riguardo alla ricostruzione del rapporto sottostante, passa attraverso un’analisi dinamica del rapporto stesso. Né il Tribunale ha mancato di sottolineare che NOME COGNOME, dominus delle varie società oggetto della misura patrimoniale, era stato denunciato per appropriazione indebita in relazione all’accertata natura fittizia di operazioni (indicate come rimborso soci), tanto a comprova della generale inaffidabilità delle annotazioni contabili.
L’analisi dinamica del rapporto sottostante ha comportato, a cura dei giudici del merito, un esame specifico della ulteriore documentazione contabile (in particolare, delle fatture e degli estratti conto con riferimento al credito di cui punto A); del contratto tra la società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE delle fatture allegate, sempre con riferimento al credito di cui al punto A); dei bonifici bancari e della vicenda societaria della società RAGIONE_SOCIALE e del rapporto con la società RAGIONE_SOCIALE con riferimento al credito di cui al punto C).
Ed è con specifico riferimento alle caratteristiche e al contenuto degli specifici documenti (la causale delle fatture; le cancellature che contrassegnavano gli estratti conto, sempre con riferimento al credito di cui al capo A); la data di emissione delle fatture e la esplicita contestazione delle fatture, da parte dell’amministratore giudiziario, sempre con riferimento al credito di cui al punto A); il rapporto di subentro di NOME COGNOME e della moglie nelle partecipazioni societarie e le anomalie contabili, che i giudici di merito hanno motivato il rigetto
dell’opposizione, dopo un adeguato esame delle deduzioni difensive che il ricorso, in buona sostanza reitera, insistendo per la valutazione, quale prova decisiva, ai limiti della prova legale, della documentazione contabile e dei dati di bilancio.
6.A) Con riferimento alla mancata ammissione del credito dalla società ricorrente verso la RAGIONE_SOCIALE il motivo di ricorso, sintetizzato al punto A) del Ritenuto in fatto, è infondato, ai limiti della manifesta evidenza.
Rispetto al credito vantato dalla società ricorrente, il Tribunale ha valorizzato il dato che le società, al momento della stipula del contratto di pubblicità, erano amministrate dalla stessa persona evidenziando che il contratto era stato poi prorogato dall’amministratore giudiziario per gli anni 2019 e 2020.
Soprattutto, con GLYPH riferimento alle fatture precedenti al subentro dell’amministrazione giudiziaria, il Tribunale ha dato atto che l’amministratore giudiziario aveva contestato le fatture sulla base della interpretazione dell’art. 7 della convenzione (che le parti avevano, ciascuno, interpretato a proprio favore in merito “plafond” di acquisto di spazi pubblicitari), contestazione che, come si è innanzi precisato, rileva ai fini dell’attendibilità dell’oggetto della fattura.
Il ricorso contrasta, inoltre, l’affermazione del Tribunale nella parte in cui ha distinto tra i crediti maturati prima del sequestro e quelli realizzati in costanza del provvedimento, richiamando il contenuto del contratto convenuto il 27 dicembre 2017 evidenziando che le fatture in atti fanno riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020 – e non al periodo antecedente al sequestro – con la conseguenza che il credito deve essere azionato con modalità diverse.
La società ricorrente sostiene che, in tal modo, si confonde, sul piano effettuale la cessione dei crediti da RAGIONE_SOCIALE e l’origine causale e temporale, dei crediti oggetto di cessione, ma si tratta di un rilievo infondato alla stregua della precisazione del Tribunale secondo cui l’art. 3 del contratto di proroga era molto chiaro nella definizione dell’accordo economico e delle corrispondenti fatture che ne comprovano l’accordo sottostante.
La valutazione del Tribunale è fondata, quanto alla riferibilità del credito “certo, liquido ed esigibile” al rapporto con l’amministrazione giudiziaria e, dunque, si riferisce ad un credito da azionare con diverse modalità, diversamente dalla quota parte del credito anteriore che non risulta debitamente documentato con riferimento al rapporto sottostante e che sarebbe stato onere del creditore dimostrare.
6B) Con riferimento al credito di cui si era chiesta l’ammissione nel passivo RAGIONE_SOCIALE parimenti, secondo il decreto impugnato, il creditore non aveva fornito prova del rapporto sottostante che neppure era adeguatamente dimostrato attraverso gli estratti conto riportanti disposizioni di pagamento della RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE, pagamenti che solo presuntivamente, in
mancanza di altri rapporti tra le parti, il creditore aveva ricondotto a operazioni di finanziamento, in contrasto con le causali degli estratti conto che facevano
riferimento al “pag. fitti” e che sonbo idonei a documentare la estinzione di un debito verso la società immobiliare e non un’operazione di credito. Anche a tale
riguardo, richiamate le argomentazioni innanzi svolte sul punto della rilevanza delle annotazioni a bilancio (poiché quello in esame era riportato nei bilanci del
2019 e del 2021), il Tribunale ha evidenziato come l’ulteriore documentazione, che nella prospettazione difensiva avrebbe tracciato l’operazione, riportava un dato
antitetico alle appostazioni facendo riferimento al “pag. fitti”.
Il Tribunale, facendo corretta applicazione dei principi innanzi illustrati, ha ritenuto non acquisita la prova del rapporto sottostante evidenziando che la prova
riveniente dal bonifico si può, al più, leggere come pagamento di fatture per prestazioni ricevute dalla società beneficiata dal pagamento, quindi come
estinzione di un debito, ma non come prova di un credito interpretazione tra l’altro che troverebbe una giustificazione più verosimile, e sicuramente più probabile,
proprio nell’oggetto sociale di ciascuna digli società della cui massa passiva si discute (emittente televisiva l’una e locataria di immobili l’altra).
Le conclusioni del Tribunale, sulla corretta esclusione dei crediti azionati dalla società ricorrente, hanno fatto, in definitiva, applicazione di principi di diritto ch sono in linea con la giurisprudenza civilistica in materia di certezza dei crediti e della loro anteriorità al sequestro di prevenzione e, infine, del principio che il credito non sia strumentale all’attività illecita, in linea con la ratio dell’istituto di cui all’art. 52, d. Igs. n. 159 cit.
Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3 giugno 2025
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La Consigliera relatrice
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