Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18653 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18653 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 267/2025
ALDO ACETO
Relatore –
UP – 13/02/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 34925/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCILLA il 21/11/1953
avverso la sentenza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di Reggio Calabria
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dellÕAvvocato Generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso; letta la memoria del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo
per la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento della sentenza del 6 novembre 2023 del Tribunale di Reggio Calabria che lÕha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e lÕha condannato alla pena di 3000 euro di ammenda per aver realizzato, in zona sismica, una baracca con copertura in lamiera omettendo di depositare, prima dellÕinizio dei lavori, gli atti progettuali
presso lÕufficio tecnico regionale competente e senza aver ottenuto lÕautorizzazione della Regione.
1.1.Con il primo motivo deduce lÕerronea applicazione degli artt. 93, 94, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 4, legge reg. Campania n. 7 del 1998, nonchŽ la mancanza, la contraddittorietˆ e la manifesta illogicitˆ della motivazione.
Sulla premessa che si tratta di una vecchia baracca realizzata con materiale di fortuna (tavole e lamiere) di piccole dimensioni, osserva che tale tipologia costruttiva rientra nella categoria dellÕedilizia cd. ÒleggeraÓ o ÒsempliceÓ che non necessita di permessi di costruire, nŽ di altre procedure autorizzatorie. Il Tribunale – prosegue – non ha considerato che la costruzione in questione non è ancorata al suolo in modo permanente e che, comunque, lÕopera (precedentemente realizzata e adibita dallÕANAS a deposito attrezzi e ad un uso temporaneo) era preesistente, essendosi egli limitato a farne uso come del resto riferito da NOME COGNOME e NOME COGNOME le cui testimonianze sono state travisate.
1.2.Con il secondo motivo, richiamando gli argomenti del primo, deduce lÕinsussistenza dellÕelemento oggettivo e soggettivo del reato.
Con memoria del 28 gennaio 2025 il difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME ha ulteriormente illustrato le ragioni a fondamento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
1.Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
2.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che nel mese di febbraio dellÕanno 2018 era stata accertata la realizzazione, sotto il cavalcavia dello svincolo autostradale di Scilla, di costruzioni e manufatti, Çqualcuna di recente costruzione e qualche altra un p˜ menoÈ, una delle quali occupata dallÕodierno ricorrente che vi aveva depositato degli attrezzi di lavoro. Il manufatto occupato era costituito da Çlamiere e una capriata, cÕera una struttura in ferro allÕinterno che serviva da carcassa per sostenere queste lamiere, questa capriata in ferro, che era appunto collegata sia al pilastro che al muro di cinta del depuratoreÈ (pag. 5 della sentenza); il depuratore apparteneva al Comune di Scilla, il pilastro apparteneva allÕANAS poichŽ sorreggeva il ponte del cavalcavia. Il Comune aveva ordinato la demolizione del manufatto proprio nel 2018, ma non è dato sapere se la demolizione sia mai stata eseguita. Il testimone a discarico, tal NOME COGNOME aveva affermato che la baracca in questione era esistente sin dal 1983; anche il testimone a discarico COGNOME aveva riferito che la baracca preesisteva allÕuso
che ne faceva lÕimputato come deposito e che questi, per˜, non lÕaveva mai costruita trattandosi di struttura a suo tempo realizzata per finalitˆ di cantiere.
2.1.Sulla base di questi dati di fatto il Tribunale ha ritenuto la personale responsabilitˆ dellÕimputato per i reati a lui ascritti.
3.Il primo motivo è fondato per quanto di ragione.
3.1.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumitˆ e per le quali si rende pertanto necessario il controllo preventivo da parte della P.A., a nulla rilevando l’impiego di materiali diversi rispetto alla muratura e al cemento armato ovvero la natura precaria dellÕintervento (Sez. 3, n. 4567 del 10/10/2017, dep. 2018, Air˜, Rv. 273068 01; Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269303 – 01; Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011, dep. 2012, DÕOnofrio, Rv. 252441 – 01; Sez. 3, n. 30224 del 21/06/2011, COGNOME, Rv. 251284 – 01; Sez. 3, n. 38405 del 09/07/2008, COGNOME, Rv. 241288 – 01; Sez. 3, n. 41151 del 05/07/2016, COGNOME, n.m.; Sez. 7, ord. n. 41202 del 24/06/2016, n.m.).
3.2.Più in generale, si è sempre sostenuto che qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, diverso dalla semplice manutenzione ordinaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell’art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014, COGNOME, Rv. 261155 – 01; Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010, COGNOME, Rv. 248330 – 01; cfr., altres’, Sez. 3, n. 45958 del 26/10/2005, COGNOME, Rv. 232649 – 01, secondo cui Çla normativa antisismica non distingue tra opere interne ed opere esterne, ma prescrive il controllo di qualsiasi costruzione, riparazione o sopraelevazione. La giurisprudenza di questa corte nel concetto di costruzione, sotto il vigore della disciplina previgente, faceva rientrare qualsiasi opera a prescindere dal titolo abilitativo richiesto (concessione o autorizzazione) e dalle sue caratteristiche o dimensioni e ci˜ al fine di consentire il controllo preventivo e documentale dell’attivitˆ edile eseguita in zone sismiche (Cass. n. 10640 del 1985; 21 luglio 1992 n. 8140; Cass. Sez. 3^, n. 7353 del 1995; 2 giugno n. 1999 n. 6923). La vigilanza sull’attivitˆ edilizia nei comuni considerati sismici si affianca a quella ordinaria basata sul rilascio di un titolo abilitativo conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Nelle zone sismiche l’attivitˆ edilizia è quindi soggetta ad un duplice controllo: a quello operato dall’ufficio tecnico regionale, riguardante la sicurezza delle costruzioni rispetto ai fenomeni sismici, ed a quello dell’autoritˆ comunale, attinente all’osservanza degli strumenti
urbanistici e dei regolamenti edilizi. Quindi, sia in base alla disciplina attuale, che a quella previgente, qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quelli di semplice manutenzione ordinaria, se eseguito in zona sismica deve essere preventivamente denunciato all’ufficio tecnico al fine di consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina vigente in materia di costruzione in zone sismicheÈ ).
3.3.Non rileva nemmeno il fatto che la costruzione si trovi allÕinterno di una proprietˆ privata, in quanto la disciplina in esame è volta a tutelare dagli effetti delle azioni sismiche la “pubblica incolumitˆ”, rientrando in tale concetto anche il possibile danno al singolo individuo e, quindi, allo stesso proprietario del manufatto (Sez. 3, n. 14432 del 29/02/2008, COGNOME, Rv. 239664; Sez. 3, n. 8221 del 17/03/1986, Sarda, Rv. 173564; Sez. 3, n. 7538 dellÕ11/01/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, COGNOME non mass. sul punto).
3.4.Inoltre, poichŽ le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della pubblica amministrazione, l’effettiva pericolositˆ della costruzione realizzata senza l’autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazioni è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell’assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo non incidono sulla illiceitˆ della condotta, poichŽ gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dellÕattivitˆ (Sez. 3, n. 5738 del 13/05/1997, COGNOME, Rv. 208299; Sez. 3, n. 41617 del 02/10/2007, COGNOME, Rv. 238007; Sez. 3, n. 27876 del 16/06/2015, Pro, Rv. 264201).
3.5.Anche la modifica di destinazione dÕuso, quando riguarda immobili che ricadono in zona sismica, persino nel caso di interventi non dichiaratamente strutturali (impiantistici, di ridistribuzione degli spazi, ecc.), non è sottratta al controllo preventivo degli organi competenti e deve perci˜ essere preceduta dal deposito del progetto e autorizzata ai sensi degli artt. 83 e segg, d.P.R. 380/2001 (cfr. sul punto quanto previsto dal capitolo 8 delle norme tecniche approvate con D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 17 gennaio 2018 e, prima ancora con DM 14 settembre 2005, nonchŽ il capitolo 8 delle nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008).
3.6.Più recentemente, il legislatore è intervenuto nella materia modificandone profondamente la disciplina avendo distinto, mediante lÕaggiunta dellÕart. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001 (ad opera dellÕart. 3, comma 1, lett. a, d.l. n. 32 del 2019, conv. con modificazioni dalla legge n. 55 del 2019), ed ai soli fini dellÕautorizzazione sismica, gli interventi ÇrilevantiÈ per la pubblica incolumitˆ (comma 1, lett. a) da quelli di Çminore rilevanzaÈ (comma 1, lett. b) e da quelli Çprivi di rilevanzaÈ nei confronti della pubblica incolumitˆ (comma 1, lett. c).
3.7.Ferma, dunque, la necessitˆ del titolo edilizio e dellÕobbligo di denunzia dei lavori e di presentazione del progetto di cui allÕart. 93 d.P.R. n. 380 del 2001, lÕautorizzazione alla esecuzione degli interventi ÒrilevantiÓ è sempre soggetta allÕobbligo dellÕautorizzazione preventiva, a meno che lÕintervento non ricada in zona a basso livello di sismicitˆ. In tutti gli altri casi di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, lÕautorizzazione di cui allÕart. 94, commi 1 e 2, d.P.R. n. 380 del 2001 non è più necessaria, anche se la zona interessata dallÕintervento non è a bassa sismicitˆ.
3.8.In conclusione: a) nelle zone a bassa sismicitˆ non è più richiesta lÕautorizzazione di cui allÕart. 94 d.P.R. n. 380 del 2001, a prescindere dal tipo di intervento; b) nelle zone che non sono a bassa sismicitˆ, lÕautorizzazione è necessaria per i soli interventi ÇrilevantiÈ; c) i lavori devono essere denunziati in ogni caso e sempre, non rilevando la tipologia di intervento nŽ il grado di sismicitˆ del luogo di esecuzione; d) la classificazione sismica degli interventi ha finalitˆ diverse dalla loro definizione edilizia ai sensi e per gli effetti dellÕart. 3 d.P.R.n. 380 del 2001. LÕautorizzazione sismica non esclude affatto la necessitˆ del titolo abilitativo allÕintervento edilizio (artt. 94, comma 1, 94bis, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380 del 2001). Non è dunque corretto qualificare lÕintervento da realizzare in zona sismica ai fini della necessitˆ dellÕautorizzazione di cui allÕart. 94 cit., ricorrendo alle definizioni dellÕart. 3 d.P.R. n. 380 del 2001 utilizzabili ai diversi fini del tipo di titolo richiesto per il medesimo intervento. La necessitˆ o meno del permesso di costruire (o di altro titolo edilizio ad esso alternativo) risponde allÕesigenza di verificare lÕimpatto urbanistico dellÕintervento; la necessitˆ dellÕautorizzazione sismica risponde ad esigenze di tutela della pubblica incolumitˆ.
3.9.LÕart. 94-bis, comma 2, d.P.R. n. 380 cit., ha attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1, nonchŽ delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Le linee guida sono state adottate con decreto ministeriale 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 15 maggio 2020.
3.10.La Regione Calabria ha disciplinato nel tempo lÕattivitˆ edilizia nelle zone sismiche. Attualmente, la legge reg. n. 16 del 17 settembre 2020 ha recepito le definizioni degli interventi di cui allÕart. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001 demandando ad un regolamento il compito di attuare la legge recando anche le elencazioni di adeguamento alle linee guida ministeriali di cui al capoverso che precede (art. 2, legge reg. cit.).
3.11.Orbene, la classificazione di un intervento ai sensi dellÕart. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001, delle linee-guida ministeriali e della legislazione regionale concorrente è questione di fatto, prima ancora che di diritto, è di competenza
esclusiva del giudice di merito e pu˜ essere sindacata in sede di legittimitˆ nei limiti di cui allÕart. 606 cod. proc. pen.
3.12.Il Comune di Scilla è ad elevata sismicitˆ, giusta deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 47 del 10 febbraio 2004, adottata in attuazione dellÕOPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 9 del 15 maggio 2004. Ne consegue che per gli interventi da realizzare nel Comune di Scilla la preventiva autorizzazione è richiesta solo per quelli ÒrilevantiÓ, cos’ come sempre necessaria è la preventiva denunzia dei lavori e il connesso deposito del progetto.
3.13.I fatti oggetto di odierna regiudicanda sono stati accertati in epoca antecedente lÕentrata in vigore dellÕart. 94bis d.P.R. n. 380 del 2001 con conseguente inapplicabilitˆ di tale norma ai fini della valutazione della penale illiceitˆ della condotta.
3.14.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, il principio di retroattivitˆ della legge più favorevole non trova applicazione in riferimento alla successione di leggi amministrative che regolano le procedure per lo svolgimento di attivitˆ, il cui carattere criminoso dipenda dall’assenza di autorizzazioni, poichŽ in tale ipotesi rimane fermo il disvalore ed il rilievo penale del fatto anteriormente commesso, sicchŽ il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base dei divieti esistenti al momento del fatto stesso (Sez. 3, n. 26821 del 08/09/2020, COGNOME, Rv. 279900 – 01; Sez. 3, n. 25035 del 25/05/2011, COGNOME, Rv. 250616 – 01). Si è al riguardo precisato che La disciplina relativa alla successione delle leggi penali (art. 2 cod. pen.) non si applica alla variazione nel tempo delle norme extra-penali e degli atti o fatti amministrativi che non incidono sulla struttura essenziale e circostanziata del reato, ma si limitano a precisare la fattispecie precettiva, delineando la portata del comando, che viene a modificarsi nei contenuti a far data dal provvedimento innovativo; in detta ipotesi, rimane fermo il disvalore ed il rilievo penale del fatto anteriormente commesso, sicchŽ il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base dei divieti esistenti al momento del fatto (Sez. 3, n. 18193 del 12/03/2002, Pata, Rv. 221943 – 01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 17230 del 22/02/2006, Sepe, Rv. 234029 – 01, secondo cui ci˜ si verifica, in particolare, allorquando la nuova disciplina non abbia inteso far venir meno il disvalore sociale della condotta, e quindi l’illiceitˆ penale della stessa, ma si sia limitata a modificare i presupposti per l’applicazione della norma incriminatrice penale; in senso conforme, Sez. 3, n. 5457 del 19/03/1999, COGNOME, Rv. 213465 – 01; Sez. 3, n. 4720 del 17/02/1998, Vittoria, Rv. 210701 – 01; Sez. 3, n. 758 del 16/02/1996, COGNOME, Rv. 204863 – 01, secondo cui esula dallÕistituto della successione di leggi penali nel tempo la successione di atti o fatti amministrativi che, pure influendo sulla punibilitˆ o meno di determinate condotte, non implica una modifica della
norma incriminatrice in quanto comporta non una abrogazione della disposizione sanzionatoria penale, che resta immutata e quindi in vigore, ma esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento della pubblica amministrazione).
3.15.Il precetto penalmente sanzionato dallÕart. 95 d.P.R. n. 380 del 2001 è rimasto sempre uguale a se stesso, essendo stata limitata soltanto la portata del comando perchŽ il legislatore ha ritenuto di dover, da una certa data in poi, disciplinare diversamente, sul piano amministrativo, la materia degli interventi edilizi in localitˆ sismiche.
3.16.Ne consegue che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, lÕopera oggetto di contestazione (una baracca con copertura in lamiera estesa 40 metri quadrati) richiedeva il preventivo deposito del progetto e necessitava dellÕautorizzazione di cui allÕart. 94 d.P.R. n. 380 del 2001, a prescindere dal materiale utilizzato e dalla sua dedotta precarietˆ (peraltro smentita dalle stesse testimonianze difensive secondo le quali la baracca esisteva da parecchi anni).
3.17.Peraltro, giova ribadirlo, ai fini della configurabilitˆ dei reati previsti dalla disciplina in tema di costruzioni in zone sismiche, le norme dettate dagli artt. 93, 94 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001 si riferiscono a tutte le costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni edili, a prescindere dal materiale con cui vengono realizzate (Sez. 3, n. 4567 del 10/10/2017, Air˜, cit.; Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 269303; Sez. 3, n. 48950 del 04/11/2015, COGNOME, Rv. 266033; Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010, COGNOME, Rv. 248330; Sez. 3, n. 28514 del 29/05/2007, COGNOME, Rv. 237656). Per tale ragione, non sono escluse dallÕorbita applicativa della fattispecie in questione nemmeno le opere precarie (Sez. 3, n. 37322 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 237842; Sez. 3, n. 24086 del 11/04/2012, COGNOME, Rv. 253056, che ritenuto soggetta a regime autorizzatorio antisismico l’installazione di pannelli autostradali a messaggi variabili).
3.18.Il Tribunale ha escluso la prescrizione dei reati.
3.19.Osserva la Corte che, in materia di violazione della normativa antisismica, sussiste un contrasto giurisprudenziale in ordine al momento consumativo del reato, inizialmente composto con sentenza Sez. U, n. 18 del 14/07/1999, COGNOME Rv. 213933 secondo la quale i reati consistenti nell’omissione della presentazione della denuncia dei lavori, e dell’avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei, quello consistente nell’esecuzione di costruzioni in difformitˆ dalle norme tecniche sull’edilizia in zone sismiche, ha natura di reato permanente; tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto, a qualsiasi causa dovuta. Tale indirizzo è stato confermato da Sez. 3, n. 3505 del 10/11/1999, COGNOME, Rv. 216382; Sez. 3, n. 3351 del 13/11/2003, Catanese, Rv. 227396; Sez. 3, n. 41858 del 08/10/2008,
COGNOME, Rv. 241424; Sez. 3, n. 23656 del 26/05/2011, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 250487; Sez. 3, n. 20728 del 29/03/2018, COGNOME, Rv. 273225 – 01.
3.20.Sez. 3, n. 3069 del 05/12/2007, COGNOME, Rv. 238629, ha invece consapevolmente preso le distanze da tale indirizzo, affermando, sulla base della natura dellÕinteresse pubblico di vigilare sulla regolaritˆ tecnica di ogni costruzione in zona sismica, la natura permanente del reato di cui allÕart. 95, d.P.R. 380/2001, anche per le condotte previste dagli artt. 93 e 94, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando chi intraprende l’intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto ovvero non termina l’intervento e, il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende l’intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione. Hanno aderito a tale indirizzo Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282410 – 01; Sez. 3, n. 26836 del 08/09/2020, Ofria, Rv. 279882 – 01; Sez. 3, n. 13731 del 22/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275189 01; Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266015 – 01; Sez. 3, n. 2209 del 03/06/2015, dep. 2016, Russo, Rv. 266224 – 01; Sez. 3, n. 35912 del 25/06/2008, Cancro, Rv. 241093; Sez. 3, n. 29737 del 04/06/2013, Vella, Rv. 255823; Sez. 3, n. 12235 del 11/02/2014, Petrolo, Rv. 258738).
3.21.Il Collegio ritiene di dover dare continuitˆ allÕindirizzo ormai maggioritario e consolidato condividendo lÕassunto che sono istantanei solo quei reati in cui la condotta tipica esaurisce la lesione del bene tutelato, e sono permanenti quelli in cui la condotta volontaria del soggetto protrae nel tempo la lesione del bene che, nel caso dei reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, è la pubblica incolumitˆ. Ed invero, la persistenza della condotta antigiuridica e la connessa protrazione della lesione all’interesse pubblico di vigilare sulla regolaritˆ tecnica di ogni costruzione sismica, sussistono sino a quando l’amministrazione competente non è stata posta nella condizione di aprire il necessario procedimento amministrativo o di attivare i relativi controlli. La lesione dell’interesse pubblico tutelato ha carattere continuativo poichŽ, malgrado la scadenza del termine di legge, permangono pur sempre gli obblighi di informazione dellÕautoritˆ comunale, di presentazione dei progetti e di ottenimento dell’autorizzazione regionale, essendo anche oltre quel termine operante il precetto di agire e rilevante penalmente la protrazione dellÕomissione. Il protrarsi della lesione al bene giuridico protetto è imputabile ad una persistente condotta volontaria del soggetto, il quale continua a “produrre l’effetto” del reato sottraendosi al controllo dellÕautoritˆ competente. Vi è un’intima correlazione tra la procedura di rilascio del permesso di costruire e quella finalizzata al conseguimento dell’autorizzazione per l’edificazione in zona sismica: al preavviso è attribuita una funzione di controllo della progettazione e di primo atto di quel procedimento che, attraverso le successive fasi della presentazione dei progetti e
del loro esame tecnico da parte degli uffici competenti, confluisce nel finale giudizio di eseguibilitˆ dellÕopera, atteso che senza l’acquisizione dell’autorizzazione regionale il permesso di costruire non potrebbe essere rilasciato, per la ragione che risulterebbe contraddittorio il riconoscimento della natura permanente (fino all’ultimazione dei lavori) del reato di costruzione in carenza del titolo abilitativo edilizio ed il disconoscimento, invece, della medesima natura al reato di costruzione in assenza di quella autorizzazione che si pone quale presupposto indefettibile del permesso di costruire.
3.22.Ne consegue che la prescrizione decorre, nel caso di specie, dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione della baracca per il reato di cui agli artt. 94-95 d.P.R. n. 380 del 2001 e dalla data di pubblicazione della sentenza per il reato di cui agli artt. 93-95 d.P.R. n. 380 del 2001.
4.EÕ fondato il secondo motivo.
4.1.In termini generali, il reato di omessa denuncia di cui allÕart. 93, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è reato a soggettivitˆ ristretta, ascrivibile unicamente al committente, al titolare del permesso di costruire e, in genere, a chi abbia la disponibilitˆ dell’immobile o dell’area sui cui lo stesso sorge, laddove il reato di cui allÕart. 94 d.P.R. n. 380 cit. è ascrivibile anche al titolare della ditta esecutrice dei lavori in zona sismica, o al mero esecutore degli stessi (Sez. 3, n. 7098 del 17/11/2010, COGNOME, Rv. 246018 – 01; Sez. 3, n. 887 del 10/12/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215602 – 01; Sez. 3, n. 4438 del 10/04/1997, COGNOME Rv. 208031 – 01; Sez. 3, n. 36414 del 14/07/2016, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 36105 del 30/06/2016, COGNOME, non mass.).
4.2.EÕ stato efficacemente osservato (Sez. 3, n. 25987 del 12/02/2021, COGNOME, non mass.) che entrambe le norme suddette configurano reati Òa soggettivitˆ ristretta” o di “mano propria” potendo gli stessi essere commessi, per la loro strutturazione, incentrata sul necessario collegamento logico tra tipo di omissione sanzionata e requisito soggettivo dell’agente, soltanto dal committente, dal titolare della concessione edilizia e, in genere, da chi abbia la disponibilitˆ dell’immobile o dell’area su cui esso sorge, conseguentemente non potendo ritenersi responsabili l’esecutore dei lavori o il titolare della ditta esecutrice i quali rimangono destinatari del reato di cui allÕart 94 del d. P.R. cit., consistente in condotte relative proprio alla esecuzione dei lavori non preceduta da autorizzazione, progetto, o direzione di un tecnico abilitato (Sez. fer., n. 35298 del 24/07/2008, COGNOME, Rv. 240665).
4.3.Nel caso di specie, lÕaffermazione della penale responsabilitˆ del ricorrente si basa su motivazione effettivamente apodittica e contraddittoria avendo il Tribunale fatto riferimento, a tal fine, alle dichiarazioni dei testimoni escussi che
tuttavia avevano riferito che il ricorrente era un mero occupante/utilizzatore della baracca preesistente al suo stesso utilizzo.
4.4.Per questo motivo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria il quale, per le ragioni indicate al ¤ 3.22 che precede, dovrˆ accertare anche la data di effettiva ultimazione dei lavori tenendo comunque conto del fatto che ove risulti lÕeffettiva estraneitˆ del ricorrente ai fatti la formula ampiamente liberatoria deve prevalere su quella di estinzione del reato.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa persona fisica.
Cos’ deciso in Roma, il 13/02/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
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