Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11171 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11171 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il 26/11/2000 NOME nato a TELESE TERME il 23/06/1975 NOME nato a TELESE TERME il 01/11/1976 NOME nato a BENEVENTO il 08/06/2005 parti offese nel procedimento c/ COGNOME NOME nato a CATANIA il 18/10/1974
inoltre:
RAGIONE_SOCIALE E VITTIME DELLA STRADA RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 del GIP TRIBUNALE di FERRARA svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità; l’avv. NOME COGNOME del foro di Bologna per l’imputato COGNOME NOMECOGNOME ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto, con ogni conseguente statuizione; GLYPH
f
l’avv. NOME COGNOME COGNOME del foro di Catania per il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto, con condanna alle spese sostenute per il giudizio;
l’avv. NOME COGNOME del foro di Roma per le persone offese ricorrenti ha depositato memoria di replica, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Il GIP del Tribunale di Ferrara, pronunciandosi ordinanza all’udienza del 19/12/2024, non ha ammesso la costituzione di parte civile di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nel procedimento a carico di COGNOME NOME, chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 589 bis, commi 1 e 8 e 590 bis, cod. pen., ritenendo la stessa tardiva, siccome intervenuta oltre il termine previst dall’art. 79, cod. GLYPH proc. pen., nella specie spirato all’udienza del 16/05/2024, dopo gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. detta udienza, nonostante la regolare citazione, nessuno era presente per le costituende parti civili sopra indicate, non essendo stata allegata alcun giustificazione all’udienza del 19/12/2024, fissata per la citazione d responsabile civile su sollecitazione dell’imputato e della parte civile COGNOME NOME, questa regolarmente costituita.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorsi, con unico atto e stesso difensore, i citati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, formulando un motivo unico, con il quale hanno dedotto l’abnormità del provvedimento rispetto al sistema ordinamentale e al diritto positivo. Premesso che l’ordinanza del 17/05/2024, con la quale il giudice aveva disposto la citazione del responsabile civile, compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE con sede in Siviglia, non era stata notificata alle parti offese, odierne ricorrenti, la difesa ha osservato che, in forza del ri dell’udienza del 16/05/2024 nella fase di costituzione delle parti e della cita ordinanza di citazione del responsabile civile, il giudice avrebbe introdotto un ulteriore sequenza procedimentale nel medesimo segmento camerale, quello cioè precedente l’apertura della discussione, in sostanza evocando una sorta di allungamento della fase che determinerebbe la tempestività della costituzione di parte civile all’udienza di rinvio, fissata per la citazione del responsabile civile.
Sotto altro profilo, la difesa ha rilevato che l’art. 79, cod. proc. pen., intere dalla novella di cui al d. Igs. n. 150/2022, relega la costituzione della parte ci alla sola udienza preliminare, connotata da una sequenza meno rigida rispetto al dibattimento, osservando altresì che, già nel vigore della precedente disciplina, i legislatore non aveva collegato la decadenza dalla costituzione al compimento per la prima volta della verifica delle formalità di costituzione delle parti.
La difesa, inoltre, richiamata giurisprudenza di legittimità ritenuta pertinente a questione rassegnata al vaglio di questa Corte, ha rilevato essere indubbio e coerente con la peculiarità dell’udienza camerale che il termine ultimo previsto per
la costituzione di parte civile nell’udienza preliminare sia, ai sensi del combin disposto di cui agli artt. 79, comma 1, 421 e 584, comma 1, cod. proc. pen., il momento precedente la discussione delle parti all’udienza preliminare, ovvero quello dell’apertura del dibattimento, ovvero, ancora, quello nel quale il giudice esaurito l’accertamento della regolare costituzione delle parti, dopo avere deciso le eventuali questioni ai sensi dell’art. 491, cod. proc. pen.
Ha, poi, rilevato che il giudice aveva rinviato l’udienza preliminare per trattat cosicché non poteva imporsi un divieto e contestualmente consentirsi l’azione processuale, il provvedimento di non ammissione avendo determinato una situazione processuale diversa rispetto a quella configurata dal legislatore, al di là ogni ragionevole limite.
Ha, inoltre, richiamato la disposta citazione del responsabile civile, per affermar che la costituzione di parte civile può trovare specifica causa anche in relazione ad essa, con l’unica preclusione dell’ultimazione della fase dell’udienza camerale, trattandosi pur sempre della medesima sequenza procedimentale, non essendosi l’udienza del 16/05/2024 esaurita a causa del disposto rinvio a quella del 19/12/2024, fissata per sciogliere la riserva sulla costituzione di un’altra part responsabile civile, ulteriormente rinviata poi al 12/06/2025 per trattati Pertanto, dai verbali di udienza, secondo la prospettazione difensiva, emergerebbe che era stato lo stesso giudice a decidere di non esaurire la sequenza processuale inerente alla costituzione di tutte le parti e di inserirne addirittura una non prev quella cioè della trattativa. Il giudicante avrebbe, dunque, errato nel rife all’udienza preliminare i principi sanciti per il dibattimento, come se, anche nel prima, la costituzione di parte civile non possa avvenire nel corso della verifica del regolare costituzione delle parti, ciò che si porrebbe in contrasto con il dir positivo e la giurisprudenza di legittimità, risultando vieppiù eccentrico che sia st disposto anche il rinvio dell’udienza del 19/12/2024 a quella del 12/06/2025 per trattative, avendo il giudice creato uno spazio procedimentale non previsto dal legislatore, senza procedere all’apertura della discussione e concedendo alle parti una ulteriore sequenza, cui tutti avevano avuto diritto di accedere ad eccezione delle parti civili escluse. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Infine, la difesa ha richiamato la giurisprudenza convenzionale per spostare l’attenzione sulla centralità che la vittima del reato ha assunto nel procedimento penale e sulla crescente valorizzazione delle sue prerogative, la decisone censurata avendo determinato una violazione del diritto di accesso a un giudice, essendo illusorio garantire l’azione civile senza però garantire anche una decisione nel merito della domanda, dovendo essere assicurata alla vittima una pronuncia sull’istanza civilistica nel procedimento penale.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria inammissibilità del ricorso.
L’Avv. NOME COGNOME del foro di Bologna per l’imputato COGNOME ha depositato memoria, con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sia per manifesta infondatezza del motivo, che per inammissibilità GLYPH tecnica, GLYPH in GLYPH relazione GLYPH alle modalità GLYPH di GLYPH presentazione dell’impugnazione, proposta attraverso un atto che parrebbe non originato digitalmente, bensì frutto di una scannerizzazione di immagini, cosicché il file prodotto non conterrebbe il “testo” del documento, ma solo una sua riproduzione (o meglio, rappresentazione) grafica, anche se incorporata in un file pdf.
L’Avv. NOME COGNOME COGNOME per il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria, con la quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso con condanna dei ricorrenti alle spese.
La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria difensiva di replica, con la quale ha insistito nelle proprie argomentazioni, allegando documenti a riprova della regolare presentazione del ricorso e insistendo per il suo accoglimento.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili.
In via preliminare, deve osservarsi che la questione inerente alle modalità di presentazione dei ricorsi è inammissibile, siccome prospettata in maniera del tutto generica e in formula dubitativa dalla difesa dell’imputato.
In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato.
Il che pone il tema della verifica dell’eventuale profilo di abnormità denunciato da ricorrenti, posto che essa concretizza una deroga «al principio di tassatività dell nullità e dei mezzi di impugnazione» (Sez. U, n. 25957 del 2009, Toni), cosicché l’eventuale suo riscontro, consentirebbe al ricorso di superare il vaglio ammissibilità (Sez. U, n. 42603 del 2023, El COGNOME, in motivazione).
Con riferimento a tale concetto (elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte), viene tradizionalmente in rilievo tanto il suo carattere struttura allorché esso, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico del legge processuale (Sez. 2 n. 29382 del 16/05/2014, COGNOME, Rv. 259830 – 01; n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262275 – 01); quanto il suo profilo
funzionale, allorquando l’atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, ovvero provochi indebit regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost comma 2 (in motivazione, Sez. 6 n. 2325 del 08/01/2014, Rv. 258252 -01; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238240 – 01). Il diritto vivent peraltro, più volte investito della questione, aveva già chiarito, in riferimento ad processuali diversi, il concetto di abnormità dell’atto, riconducendolo all’ipotesi atti che esulino dai poteri del giudice e determinino una non consentita regressione del procedimento (Sez. U, n.28807 del 2002, Manca, in motivazione), sebbene, ritornando sul tema, abbia poi calibrato detti principi, soffermandosi sui rapporti t atto illegittimo e atto abnorme. E, sotto tale profilo, ha posto l’accento sul fatto laddove vi sia inosservanza di norme che prevedono l’adozione di un determinato atto a date condizioni di fatto, l’eventuale insussistenza dei requisiti fattuali no provoca l’abnormità: l’atto è illegittimo ma non abnorme, contra ordinem, ma non extra ordinem, la valutazione che compete alla Corte di legittimità, investita di denuncia di abnormità, non potendo autorizzare la verifica di un vizio di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 25957 del 2009 Toni, cit.). Si è così delineata la categoria dello sviamento dal modello previsto da legislatore, tale da configurare una carenza del potere in astratto, siccome non previsto dall’ordinamento, oppure in concreto, nel senso dell’esercizio di un potere, sì disciplinato, ma deviato rispetto allo scopo del modello legale e inerente a una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dal legislatore e non consentita in quanto posta al di là del ragionevole limite, controbilanciata tuttavia, dalla centralità assunta dalla verifica dell’indebita regressione procedimento, da escludersi tutte le volte in cui il pubblico ministero possa reiterar l’attività propulsiva senza incorrere in nullità, quasi che l’abnormità struttura quella funzionale, come tradizionalmente intese, si saldino all’interno di u fenomeno unitario incentrato sulla carenza del potere di provvedere. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Su tale scia si sono poste numerose, successive pronunce che hanno focalizzato l’attenzione su tale, specifico aspetto, affermando, ad esempio, non essere affetto da abnormità il provvedimento con cui il tribunale, accertata la nullità della notif all’imputato del decreto di citazione per pregressa nullità della dichiarazione irreperibilità, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quant stesso non si pone al di fuori del sistema processuale, costituendo esercizio di un potere riconosciuto al giudice dall’ordinamento, e non determina un’indebita regressione o un’irrimediabile stasi del procedimento (Sez. 6, n. 9571 del 16/10/2019, dep. 2020, P., Rv. 278622 – 01); né il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, rilevata l’omessa notifica al difensore del decreto citazione a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perch vi adempia, poiché esso, indipendentemente dalla corretta o meno applicazione
dell’art. 143 disp. att. cod. proc. pen., è espressione di poteri riconosciuti al giu e non determina la stasi del procedimento, ben potendo il pubblico ministero rinnovare la notificazione dell’avviso (Sez. 2, n. 24633 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279668 – 01, in cui, in motivazione, la Suprema Corte ha sottolineato che l’illegittimità di un provvedimento non giustifica di per sé la sua impugnabilità nome della categoria dell’abnormità, che altrimenti si risolverebbe in un agevole escamotage per “bypassare” il disposto dell’art. 568 cod. proc. pen.); e neppure il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dopo aver rilevato la nullità dell notificazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione giudizio limitatamente a uno degli imputati, dispone erroneamente la restituzione degli atti al pubblico ministero anche con riferimento alla posizione degli alt coimputati, in quanto l’abnormità deve essere limitata ai casi di provvedimenti che impongono al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel successivo corso del processo, mentre, al di fuori di tale ipotesi, parte pubblica è tenuta ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi (Sez. 5, n. 15779 del 16/01/2023, Spedito, Rv. 284543 – 01; Sez. 2, n. 28302 del 25/06/2021,, Amore, Rv. 281798 – 01).
Peraltro, nuovamente investito della questione inerente alla abnormità dell’atto, il massimo organo della nomofilachia ne ha affermato la sussistenza allorquando esso imponga, per esempio, al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento (sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283552 – 01). In tal modo si è operata una rilettura del diritto vivente espresso dalle Sezioni Unite Toni del 2009, in forza della quale si è affermato che la «distinzione tra le due figur persiste e non giustifica la trasposizione nell’una sottocategoria di precisazioni aggiustamenti calibrati sulla specificità dell’altra l’abnormità funzionale apr una indagine sull’atto che si giustifica se non si sia già in grado di cogliere i carat dell’abnormità strutturale per carenza di potere in astratto o anche solo in concreto quando il potere è esercitato in assenza delle condizioni legislativamente poste.».
Cosicché, quando nell’ordinamento non si rinvengono altre vie per porre rimedio all’esercizio di un potere non regolato, neanche implicitamente, dal sistema «non può che configurarsi l’abnormità di tipo funzionale che, in fondo, è essa stessa rivelatrice di un difetto di potere in capo al giudice che ha emesso l’atto, perch quell’atto, seppur riconducibile in astratto ad una previsione di legge, nell concretezza della singola vicenda si rivela radicalmente incompatibile con la progressione processuale e quindi con la destinazione funzionale che gli è propria (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El COGNOME, in cui, in motivazione si opera un rinvio a Sezioni unite Manca del 2002, cit.).
4. Poste tali coordinate in diritto in ordine ai presupposti per la configurabil dell’abnormità dell’atto, nella specie, la difesa ha censurato l’interpretazione che giudice ha dato al sistema delle norme inerenti alla costituzione della parte civile ne processo penale, ritenendo che la regola processuale stabilità dall’art. 79, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 5, comma 1, lett. c), n. 1, d. Igs. n. 150/2022 («L costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando man l’udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484 o dall’articolo 554-bis, comma 2. 2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza. 3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testim periti o consulenti tecnici.») precludesse una costituzione formulata solo all’udienza fissata per la costituzione del responsabile civile.
Quanto all’entrata in vigore della norma, l’art. 85 bis del d. Igs. n. 150/2022 detta le disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di pa civile, prevedendo che «Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzio delle parti nell’udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all’arti 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell’art. 42 comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto» (Sez. 4., n. 17697 del 09/04/2024, COGNOME, Rv. 286364 – 01).
Ngprecedente richiamato, peraltro, era stata ritenuta l’abnormità di un’ordinanza di esclusione della parte civile per avere il giudice fatto applicazione dell’art. 79 c proc. pen. nella formulazione novellata, in un procedimento nel quale l’udienza preliminare si era già conclusa prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa ritenendo tale provvedimento “extra-vagante” rispetto al sistema processuale. Il che è escluso nel caso di specie che è regolato dall’art. 79, cod. proc. pen., come novellato dal d. Igs. n. 150/2022.
5. Ciò posto, deve poi ricordarsi che l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione essendo invece impugnabile, da parte dell’imputato, unitamente all’impugnazione della sentenza (Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, COGNOME, Rv. 213858 – 01; Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, C., Rv. 261860 – 01; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, Sommer, Rv. 239188 – 01). Infatti, in maniera coerente a tali principi, si è precisato che l’ordinanza dibattimentale d esclusione dal processo della parte civile non è impugnabile mediante ricorso per
cassazione mancando la stessa di contenuto decisorio, atteso che non pregiudica l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile (Sez. 3, n. 14332 del 04/03/201 Rv. 246609 – 01, in cui la Corte ha escluso altresì in motivazione il caratter abnorme dell’ordinanza, nella specie pronunciata per tardività della costituzione della parte; Sez. 6, n. 8942 del 17/11/2011, COGNOME, Rv. 249727 – 01; Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Codacons, Rv. 267777 – 01). Tanto si giustifica, dunuqe, in quanto tale ordinanza decide esclusivamente sull’esercizio di una facoltà processuale, che resta preclusa soltanto nell’ambito del giudizio penale (Sez. 4, n. 21898 del 21/02/2017, COGNOME, Rv. 270159 – 01). Viceversa, si è ritenuta l’abnormità di detto provvedimento ove lo stesso presenti un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall’intero ordinamento processuale (Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271155 – 01).
6. Nel caso rassegnato all’esame, non sussiste la dedotta abnormità.
L’ordinanza censurata costituisce, infatti, espressione di un potere che la legge conferisce al giudice dell’udienza preliminare, direttamente correlato agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, che neppure determinerebbe una regressione del procedimento nel senso delineato dal diritto vivente.
La difesa, di contro, ha censurato la correttezza di un provvedimento che il giudice poteva adottare in base a un’interpretazione che, anche ove ritenuta, come asserito a difesa, opinabile, non introdurrebbe tuttavia profili di abnormità del stesso nei termini sopra richiamati, ma esclusivamente eventuali violazioni di legge proponibili con il ricorso per cassazione, mezzo d’impugnazione non consentito.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi cause di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), ma non anche quella alla rifusione delle spese in favore del responsabile civile, non essendo configurabile alcuna situazione di soccombenza dei ricorrenti nei suoi confronti, l’ente essendo stato citato a giudizio dalla sola parte civile costituita COGNOME NOMECOGNOME
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Nulla per spese in favore del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE
Deciso il 11 marzo 2025.