Costituzione Parte Civile: Quali Rimedi se Ammessa Tardivamente?
L’istituto della costituzione parte civile rappresenta un pilastro del nostro sistema processuale penale, consentendo alla vittima di un reato di inserirsi nel processo per chiedere il risarcimento dei danni subiti. Ma cosa succede se la difesa ritiene che tale costituzione sia stata ammessa dal giudice in modo irregolare, ad esempio perché presentata fuori tempo massimo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui corretti strumenti a disposizione dell’imputato, chiarendo quando il ricorso diretto alla Suprema Corte è una strada non percorribile.
I Fatti del Caso: Un’Ammissione Contestata
Nel corso di un’udienza preliminare a Roma per reati fallimentari, il Giudice ammetteva la costituzione di parte civile della persona offesa. Gli imputati, ritenendo che tale costituzione fosse avvenuta tardivamente e, di conseguenza, fosse illegittima, decidevano di impugnare immediatamente questa decisione. Proponevano quindi ricorso per Cassazione, sostenendo che l’ordinanza del Giudice costituisse un ‘provvedimento abnorme’, ovvero un atto talmente anomalo da essere al di fuori degli schemi legali e da giustificare un intervento immediato della Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione e la corretta procedura sulla costituzione parte civile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso degli imputati inammissibile. I giudici hanno stabilito che la scelta di impugnare direttamente l’ammissione della parte civile non era lo strumento processuale corretto. Di conseguenza, hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, senza entrare nel merito della presunta tardività della costituzione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La chiave della decisione risiede nella distinzione tra un provvedimento semplicemente ‘erroneo’ e uno ‘abnorme’. Secondo la Cassazione, l’ordinanza che ammette la costituzione parte civile, anche se basata su un presupposto sbagliato (come la tempestività della richiesta), non è un atto abnorme. Questo perché ammettere o escludere la parte civile è un potere che la legge riconosce espressamente al giudice.
Un provvedimento abnorme, invece, si ha solo quando il giudice esercita un potere che non gli spetta o quando il suo atto crea una situazione di stallo processuale irrisolvibile con i normali mezzi di impugnazione. In questo caso, il sistema processuale prevede già dei rimedi specifici. L’art. 80 del codice di procedura penale consente infatti all’imputato di richiedere l’esclusione della parte civile direttamente al Giudice dell’udienza preliminare. Se tale richiesta viene respinta, è possibile riproporla al giudice del dibattimento. In ultima istanza, la questione può essere sollevata come motivo di impugnazione contro la sentenza di primo grado. Il ricorso immediato in Cassazione, saltando questi passaggi, è dunque una via proceduralmente scorretta e, come tale, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale per la strategia difensiva: non tutti gli errori del giudice possono essere contestati con un ricorso immediato in Cassazione. È essenziale conoscere e utilizzare gli strumenti specifici che il codice di procedura penale mette a disposizione per ogni fase del procedimento. Contestare un’ammissione di costituzione parte civile ritenuta illegittima richiede di seguire un percorso graduale: prima la richiesta di esclusione al GUP, poi eventualmente al giudice del dibattimento e, solo in fine, come motivo di appello contro la sentenza. Tentare scorciatoie processuali, come in questo caso, porta unicamente a una declaratoria di inammissibilità e a una condanna alle spese, senza risolvere il problema sostanziale.
È possibile ricorrere direttamente in Cassazione contro l’ordinanza che ammette una costituzione di parte civile ritenuta tardiva?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale ricorso è inammissibile. L’ordinanza di ammissione, anche se errata, non costituisce un ‘provvedimento abnorme’ che giustifichi un ricorso immediato alla Suprema Corte.
Qual è il rimedio corretto se si ritiene che il Giudice abbia ammesso erroneamente la costituzione di parte civile?
Il rimedio corretto è richiedere l’esclusione della parte civile al Giudice dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 80 del codice di procedura penale. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta al giudice del dibattimento o, in ultima analisi, la questione può essere sollevata come motivo di impugnazione della sentenza di primo grado.
Cosa si intende per ‘provvedimento abnorme’ nel contesto processuale penale?
Un provvedimento è considerato ‘abnorme’ quando il giudice esercita un potere non riconosciutogli dall’ordinamento o quando il suo atto, pur rientrando nelle sue competenze, provoca una paralisi del procedimento che non può essere risolta attraverso i normali mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42719 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42719 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CASALECCHIO DI RENO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA
1 L -.;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la ordinanza indicata in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha ammesso la costituzione quale parte civile della persona offesa nel procedimento a carico di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, imputati di reati fallimentari;
che il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso detta ordinanza, sostenendo che essa costituirebbe un provvedimento abnorme perché costituente esercizio di un potere non attribuito al giudice dalla legge, in quanto la costituzione doveva ritenersi tardiva, è inammissibile, atteso che tale provvedimento costituisce l’esplicazione di un potere riconosciuto dall’ordinamento, anche quando fondato su un presupposto erroneamente ritenuto sussistente, e che l’eventuale errore in cui possa essere incorso il giudice nella relativa decisione è rimediabile richiedendo l’esclusione della parte civile al Giudice dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 80 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, richiedendo l’esclusione al giudice del dibattimento o, ancora, impugnando la sentenza di primo grado;
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2024.