Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17537 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a RIBERA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2023 del TRIBUNALE di SCIACCA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, come in atti
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RITENUTO IN FATTO
I..Essendo in corso innanzi al Tribunale di Sciacca il dibattimento nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, imputati di concorso in furto aggravato di acqua, fatto ipotizzato come commesso nel 2021, alla prima udienza, tenutasi il 23 settembre 2022, ha chiesto di costituirsi parte civile il RAGIONE_SOCIALE con atto sottoscritto dal Difensore, AVV_NOTAIO, ed il Tribunale ha ammesso la costituzione.
Alla successiva udienza dell’Il aprile 2023 il Difensore degli imputati ha avanzato istanza, anche attraverso apposita memoria, di esclusione della parte civile o di revoca dell’ordinanza ammissiva, sostenendo la inammissibilità della costituzione in ragione della mancanza della procura speciale nelle forme dell’art. 122 cod. proc. pen. al Difensore costituitosi in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale, sentite le parti, all’udienza del 30 maggio 2023 ha rigettato la richiesta ritenendo «correttamente conferita la procura speciale al AVV_NOTAIO.] difensore AVV_NOTAIO», così – testualmente ed integralmente – motivando:
«rilevato che con la proposta prot. n. 6301 del 9.9.2022 del dirigente dell’area amministrativa del RAGIONE_SOCIALE veniva deliberata la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 982/2021 R.G.N.R. presso il Tribunale di Sciacca e conferito all’AVV_NOTAIO l’incarico di tutelare e sostenere gli interessi della suddetta amministrazione attribuendo al suddetto difensore ogni facoltà mediante rilascio di procura ad litem;
ritenuto che, con deliberazione del commissario straordinario n. 50 del 12.9.2022 avente ad oggetto il decreto di citazione diretta a giudizio n. 982/2021 R.G.N.R. “costituzione parte civile di questo RAGIONE_SOCIALE – conferimento incarico per la rappresentanza, difesa e tutela dell’Ente”, veniva richiamata l’allegata proposta di deliberazione n. 6301 del 9.9.2022 avente pari oggetto che veniva quindi approvata;
ritenuto che ai sensi dell’art. 5 della legge Regionale n. 45 del 25-05-1995 della regione Sicilia istitutiva dei RAGIONE_SOCIALE, i consorzi sono persone giuridiche di diritto pubblico che svolgono attività economica, ritenuto che ai sensi dell’art. 122 c.p.p. per le PP.AA. è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell’ufficio;
ritenuto, pertanto, che veniva conferita la procura speciale all’AVV_NOTAIO dal dirigente amministrativo del predetto RAGIONE_SOCIALE dott. COGNOME NOME;
ritenuto, ancora, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di
conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte” (cfr. Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 3445 del 11/09/2019 e Sez. 3, sentenza n. 4676 del 22/10/2014».
Ciò premesso, ricorrono per la cassazione della richiamata ordinanza gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamentano violazione di legge sotto il profilo della abnormità del provvedimento impugnato.
I ricorrenti denunziano infatti essere abnorme, in quanto incongruo, singolare e al di fuori del sistema organico della legge processuale (abnormità strutturale), il provvedimento che ha ammesso la costituzione di parte civile pur in assenza del conferimento della necessaria procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. al soggetto incaricato di costituirsi nell’interesse dell’ente.
Si richiama il contenuto del provvedimento impugnato per sottolineare che il Tribunale – ma, si stima, erroneamente ed illegittimamente – ha attribuito contenuto di procura speciale ad un mero atto amministrativo interno all’ente persona offesa, cioè alla proposta di delibera del dirigente dell’area amministrativa, poi fatta propria dal Commissario straordinario, mancando la procura speciale, e che la giurisprudenza di legittimità richiamata nell’ordinanza non appare pertinente in quanto relativa ad un caso in cui non vi era alcun dubbio circa l’effettivo rilascio della procura, mentre si discuteva soltanto d portata del contenuto della procura stessa.
Si chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, segnalando che la denunciata «deviazione radicale dallo schema organico della legge processuale penale un riflesso significativo all’interno del processo per la posizione degli imputati atteso che la parte civile potendo esercitare diritti e facoltà riconnessi alla legittimazione processuale, potrebbe potenzialmente incidere sulla posizione giuridica degli stessi» (così alla p. 9 del ricorso).
3.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 29 novembre 2023 chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni.
Come condivisibilmente osservato dal P.G. nella requisitoria scritta (pp. 2-3), l’ordinanza impugnata non è affetto da abnormità funzionale (categoria nemmeno evocata dai ricorrenti), perché non crea una stasi, né da abnormità strutturale, in quanto il provvedimento adottato è stato reso nell’ambito di un potere attribuito dall’ordinamento al giudice e non risulta affetto da singolarità/stranezza tale da porre lo stesso al di fuori del sistema processuale.
In ogni caso, risulta tranciante il rilievo, sempre condivisibilmente svolto dal P.G. (p. 1), secondo il quale «Mentre l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell’imputato, unitamente all’impugnazione della sentenza» (principio di diritto fissato a suo tempo da Sez. U, n. 12 del 19/0571999, Pediconi, Rv. 213858, e poi tenuto fermo dalle Sezioni semplici successive, tra cui Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, C, Rv. 261860: «In tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, mentre l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell’imputato, unitamente all’impugnazione della sentenza»).
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2024.