Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18624 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18624 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RAGIONE_SOCIALE
in persona del legale rappresentante all’epoca della presentazione della denuncia e dell’attuale legale rappresentante;
rappresentata ed assistita dall’avv. NOME COGNOME di fiducia nel procedimento penale nei confronti di:
NOME
rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza in data 20/1/2025 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso preso atto che il procedimento si svolge secondo modalità cartolare ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20 gennaio 2025 emessa in sede di udienza predibattimentale ex art. 554-bis cod. proc. pen., nell’ambito del proc. n. 17899/2024, nei confronti di NOME COGNOME chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 640 cod. pen., il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’eccezione proposta dal difensore dell’imputato non ha ammesso la costituzione della parte civile RAGIONE_SOCIALE rilevando la mancanza dei presupposti di cui all’art. 122, comma 2-bis, cod. proc. pen. che prevede il deposito della procura speciale in copia informatica autenticata con firma
R.G.N. 5927/2025
digitale o altra firma elettronica qualificata.
Ricorre per cassazione (con atti dal contenuto totalmente sovrapponibile al punto da essere qualificati come un unico ricorso) avverso la predetta ordinanza il difensore della RAGIONE_SOCIALE deducendo con motivo unico l’erronea applicazione degli artt. 78, 111-bis e 111-ter cod. proc. pen.
Rappresenta al riguardo la difesa della ricorrente che in sede di udienza, a mezzo di sostituto processuale, aveva provveduto a depositare in forma cartacea le richieste procure speciali allegate agli atti di costituzione di parte civile.
Aggiunge la difesa della ricorrente che sempre il giorno 20 gennaio 2025 aveva anche provveduto a depositare, mediante il portale per il deposito telematico degli atti, istanza di revoca e/o modifica del predetto provvedimento reso in sede di udienza dando atto delle circolari interpretative emanate in materia dal Ministero della Giustizia – in particolare di quelle in data 8 gennaio 2025 e in data 20 gennaio 2025 – ma anche tale istanza veniva respinta.
Osserva, quindi, la difesa della ricorrente che il Tribunale nel respingere le richieste di costituzione di parte civile non ha tenuto conto che il disposto dell’art. 78, comma 1, cod. proc. pen., vigente anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 111-bis cod. proc. pen., stabilisce che la dichiarazione di costituzione di parte civile Ł depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e non ha altresì tenuto conto che la procura speciale allegata in calce, può fare ingresso nel processo proprio con la presentazione in udienza.
A ciò si aggiunge, prosegue la difesa della ricorrente, che l’art. 111-bis cod. proc. pen. specifica al comma 3 che la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possono essere acquisiti in copia informatica e, ancora che il successivo art. 111-ter, comma 3, dispone che gli atti e documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, norme delle quali il Tribunale non avrebbe tenuto conto.
Chiede pertanto la difesa della ricorrente a questa Corte di legittimità di pronunciarsi sulla seguente questione di diritto: se alla luce dell’articolo 78 cod. proc. pen. la costituzione di parte civile, unitamente alla procura speciale allegata in calce, possa essere validamente presentata in udienza anche in formato cartaceo (analogico) e se gli articoli 111-bis e 111-ter cod. proc. pen. impongano esclusivamente l’uso del formato digitale o piuttosto prevedano un obbligo di successiva digitalizzazione dell’atto senza pregiudicare la validità della costituzione avvenuta in udienza in forma cartacea’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Ritiene, innanzitutto, l’odierno Collegio di richiamare l’assetto normativo che presidia la materia.
L’art. 122, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone testualmente: «2-bis. La procura speciale Ł depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall’articolo 111 bis, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria».
Tale disposizione deve tuttavia essere innanzitutto coordinata con quella dell’art. 111-bis cod. proc. pen. che dispone testualmente che:
«1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonchØ l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche».
Si impone, poi, anche il coordinamento con l’art. 111-ter cod. proc. pen. che dispone testualmente:
«1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonchØ l’agevole consultazione telematica.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.
Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico Ł inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico».
Ne consegue che il mancato rispetto del disposto del comma 2-bis dell’art. 122 cod. proc. pen. non risulta sanzionato nØ dalla sanzione di nullità, nØ da quella di inammissibilità e che anzi il disposto del comma 4 dell’art. 111-bis cod. proc. pen. così come quello del comma 3 dell’art. 111-ter cod. proc. pen. appaiono lasciare aperta la strada – quantomeno fino al momento in cui il processo penale telematico non andrà completamente a regime – al deposito (purchØ tempestivo) in forma analogica degli atti.
Tutto ciò doverosamente premesso deve però essere ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «l’ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non rientrante nel novero dei provvedimenti impugnabili, Ł suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, perchØ caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare “extravagante” rispetto al sistema processuale (Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, COGNOME, Rv. 286364 01).
Tuttavia, nel caso in esame la decisione del Tribunale, a tutto voler concedere, potrebbe al piø considerarsi illegittima ma non certo abnorme (il cui vizio non risulta neppure indicato come tale dalla difesa della ricorrente) con la conseguenza che non ricorrevano le condizioni per la sottoposizione a questa Corte del ricorso in esame.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME