Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27482 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di RAGUSA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO per la ricorrente, pervenute in data 24 maggio 2024, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 gennaio 2024 il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica ha confermato la pronunzia del Giudice di pace cittadino del 17 aprile 2023 con la quale l’imputata COGNOME NOME era stata condannata alla pena di giustizia oltre spese processuali e statuizioni civili per il reato di minaccia in dann di NOME COGNOME.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso COGNOME attraverso il difenso di fiducia deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art.78 cod. proc. pen. e alle disposizioni in tema di costituzione di parte civile
In particolare, evidenzia la difesa, già dinanzi al Giudice di pace all’udienza del 18 dicembre 2017 era stata eccepita la nullità della costituzione di parte civile per difetto di procura speciale conferita al difensore.
L’atto di costituzione, infatti, prevedeva il semplice mandato a rappresentare conferito al difensore in calce alla querela presentata da COGNOME NOME unitamente ad COGNOME NOME.
A seguito della eccezione sollevata in udienza, il difensore della costituenda parte civile depositava un’altra procura recante la data del 26 aprile 2017 visibilmente corretta nel nome dell’imputato e nel numero del procedimento penale riguardante la medesima persona offesa, ma un diverso imputato in diverso procedimento (il compagno dell’attuale imputata).
La eccezione proposta era respinta dal Giudice di Pace che all’udienza successiva dell’Il giugno 2018 ammetteva la costituzione di parte civile.
La medesima eccezione era sollevata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale in funzione di giudice dell’appello che all’udienza del 18 gennaio 2024 rigettava nuovamente l’eccezione.
Secondo il Tribunale l’atto di costituzione di parte civile era stato depositato in cancelleria e conteneva il mandato al difensore.
Lamenta la difesa che la nomina effettuata in calce all’atto di querela non può essere considerata procura speciale ai fini della costituzione di parte civile; né l’atto poteva considerarsi sanato dalla successiva produzione della procura speciale in udienza dal momento che la stessa presentava evidenti cancellazioni e non possedeva i requisiti di cui all’art.100 cod. proc. pen.
Inoltre, l’atto di costituzione di parte civile depositato in cancelleria prim dell’udienza doveva essere notificato come per legge ai sensi dell’art.78 comma secondo cod. proc. pen. all’imputato e al Pubblico ministero prima dell’udienza al fine della sua validità ed efficacia.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge processuale quanto al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria ex art.603 cod. proc. pen. formulata con l’atto di appello e rinnovata all’udienza del 18 gennaio 2024.
All’esito della istruttoria dinanzi al Giudice di Pace la difesa aveva richiesto l’acquisizione di prova documentale relativa all’atto di citazione a giudizio, al verbale di udienza e alla sentenza di assoluzione irrevocabile del diverso
procedimento svoltosi sempre dinanzi al Giudice di pace nel quale era stato imputato NOME COGNOME, compagno dell’attuale imputata per una minaccia in danno di NOME.
La richiesta era fondata sulla circostanza che nella motivazione della sentenza di assoluzione era riportata una dichiarazione di NOME COGNOME secondo cui l’attuale imputata COGNOME NOME si vantava di conoscenze che lo avevano preoccupato (oggetto della imputazione del presente processo); la sentenza aveva concluso per l’assoluzione di NOME non ravvisandosi una minaccia grave, quanto piuttosto una vicenda civilistica relativa a rapporti di locazione in relazione ai qual vi erano stati contrasti tra le parti.
Il Giudice di pace rigettava la richiesta di acquisizione documentale senza motivazione alcuna.
Il Tribunale, a fronte della medesima richiesta rinnovata ai sensi dell’art.603 cod. proc. pen., nel rigettarla, si limitava ad affermare che i documenti non presentavano attinenza al processo.
Lamenta la difesa che i documenti di cui si chiedeva l’acquisizione erano più che mai rilevanti anche per verificare che la procura speciale prodotta all’udienza del 18 dicembre 2017 era relativa al diverso procedimento conclusosi con l’assoluzione di NOME.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e alla sua attendibilità.
Il Tribunale ha ritenuto la persona offesa/ parte civile attendibile nonostante la documentazione prodotta dimostri la forte conflittualità sussistente tra la coppia COGNOME/COGNOME da un lato e gli COGNOME, padre e figlio, dall’altro in ragione, come già evidenziato, di conflitti scaturenti da rapporti civilistici.
La sentenza impugnata ha ravvisato tale attendibilità nonostante la conflittualità tra le parti, la differente versione fornita dalla parte civile e dal p testimone e le numerosissime denunzie reciproche presentate nel corso di tre anni spesso definite con archiviazioni e assoluzioni,
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo risulta manifestamente infondato.
1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che:
all’udienza del 18 dicembre 2017, a seguito del deposito dell’atto di costituzione di parte civile, il difensore dell’imputata lamentava l’assenza di una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell’atto;
a fronte di siffatta doglianza il difensore di parte civile depositava procura speciale contenuta in foglio separato;
il difensore dell’imputata insisteva nella richiesta di declaratoria di nullit della costituzione di parte civile lamentando che la procura speciale doveva essere apposta a margine o in calce all’atto di costituzione di parte civile;
il Giudice di pace riservava la decisione rinviando all’ udienza successiva dell’Il giugno 2018 nel corso della quale, a scioglimento della riserva, ammetteva la costituzione di parte civile ritenendo che il deposito della procura speciale sia pure con foglio separato permettesse di ravvisare la regolarità della costituzione.
1.2. Il Tribunale, in funzione di giudice dell’appello, dinanzi al quale l’eccezione è stata nuovamente proposta ha ribadito l’infondatezza della eccezione condividendo l’ordinanza del Giudice di pace e richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’omessa indicazione della data di conferimento della procura speciale al difensore della parte civile non determina alcuna incertezza in ordine allo “ius postulandi” dello stesso, posto che l’art. 78, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente che, qualora non venga apposta in calce o a margine dell’atto di costituzione di parte civile, la procura può essere presentata direttamente in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione, sicché in tal caso la data che fa fede è quella di deposito. (Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, M., Rv. 271884).
COGNOME Alla luce delle risultanze processuali, il motivo è manifestamente infondato.
Il giudice di pace, nell’ammettere la costituzione di parte civile, ha ritenuto che la procura depositata con foglio separato fosse riferibile al presente processo.
Ai sensi dell’art. 78 comma terzo cod. proc. pen.: “Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall’articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.”
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, peraltro richiamata anche dalla sentenza impugnata, la procura speciale conferita dalla parte civile al proprio difensore non deve essere necessariamente posta in calce o a margine dell’atto di costituzione, potendo essere quindi redatta anche su separato foglio, purché sia riferibile in modo certo al processo cui la costituzione attiene. (Sez. 6, n. 30713 del 28/06/2016, D.N., Rv. 267437; S.U. n. 8650 del 18/06/1993, COGNOME, Rv. 194488).
3.11 secondo motivo risulta manifestamente infondato.
3.1. Contrariamente a quanto indicato nel motivo di ricorso, il Tribunale in funzione di giudice dell’appello ha motivato quanto alla irrilevanza e superfluità dell’acquisizione operando buon governo del costante orientamento di questa Corte secondo cui il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttori dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità.(Sez.6,n.2972 del 04/12/2020, dep.2021, G., Rv. 280589).
4.11 terzo motivo è manifestamente infondato in quanto deduce vizi di motivazione in relazione alla sentenza pronunziata in grado di appello avverso sentenza del giudice di pace in relazione alla quale è possibile proporre ricorso unicamente per violazione di legge.
Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. 1gs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME, Rv. 275557).
Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, il ricorso è inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 10 giugno 2024 Il Con COGNOME ière estensore COGNOME Il Presidente