Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11649 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11649 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PESCINA DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 del TRIBUNALE di AVEZZANO
dato -a~ite – perti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi;
rilevato che, con sentenza del 23 maggio 2023, il Tribunale di Avezzano ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ad NOME COGNOME ed NOME COGNOME la pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi reclusione ciascuno in relazione al reato di danneggiamento seguito da incendio e li ha, al contempo, condannati alla rifusione delle spese del giudizi confronti della costituita parte civile;
che gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, tutti relati disposizioni civilistiche;
che il primo motivo, vertente sulla dedotta tardività della costituzion parte civile, avvenuta quando gli imputati ed il pubblico ministero avevano g raggiunto e sottoscritto l’accordo sull’applicazione della pena, è manifestam infondato;
che, infatti, qualora, come nel caso di specie, il patto siglato dalle pa sia stato formalmente portato a conoscenza del danneggiato prima dell’udienza preliminare (ovvero, per i giudizi a citazione diretta, dibattimental costituzione di parte civile nella predetta udienza è, stando a condiviso indi ermeneutico (Sez. 5, n. 34530 del 12/10/2020, COGNOME, Rv. 279979 – 01; Sez. 5, n. 17272 del 06/03/2020, COGNOME, Rv. 279115 – 01), ammessa, anche in ragione della possibilità che l’udienza si concluda con epiloghi diversi dal accoglimento o rigetto (Sez. 5, n. 11257 del 13/01/2023, Riccio, Rv. 284293 01; Sez. 3, n. 32768 del 06/07/2022, G., Rv. 283518 – 01) ed è, pertant legittimo il provvedimento di liquidazione delle spese in favore della medesi parte civile;
che parimenti prive di pregio sono le residue doglianze, concernen l’omessa distinzione degli importi liquidati in esborsi, competenze ed onora l’assenza di analitica motivazione in ordine a quanto specificamente riconosci per le singole voci della tariffa forense;
che, al riguardo – premesso che i ricorrenti non indicano in quale parte ed in quale misura il Tribunale avrebbe violato le disposizioni normative in materia tariffaria – va ricordato come, per conforme orientamento interpretativo, «È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione con cui si censura la statuizione sulle spese processuali liquidate in favore della parte civile senza indicare le voci tabellari i cui limiti, minimo o massimo, sarebbero stati violati, non essendo peraltro sufficiente un riferimento solo sommario, nel ricorso, a tali voci tabellari» (Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017, COGNOME, Rv.
271443 – 01; Sez. 5, n. 5053 del 27/11/2015, dep. 2016, Cilia; Sez. 6, n. 50 del 25/11/2015, T., Rv. 265658 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ric con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19/12/2023.