Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20343 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20343 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOMErinunciante), nato in Cina il 30/8/1990 nonché, nel procedimento a carico del predetto, dalla persona offesa NOME COGNOME nato in Cina il 25/1/1978
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 26/9/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi ;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 26.9.2024 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il G.I.P. del Tribunale di Milano ha applicato a NOME COGNOME la pena di cinque anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 56-575 cod. pen., 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967, avvinti in continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e operata la diminuzione per il rito.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME articolando un unico motivo, con cui lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso anche il difensore della persona offesa NOME COGNOME articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la erronea applicazione degli artt. 33 disp. att. cod. proc. pen., 456, comma 3, e 79 cod. proc. pen, per non avere il giudice disposto la rinnovazione della notifica alla persona offesa del decreto di giudizio immediato, onde consentirle di costituirsi parte civile.
Il ricorso evidenzia che il decreto di giudizio immediato non è stato notificato a Zhuo presso il difensore, come previsto dall’art. 33 disp. att. cod. proc. pen. Avendo poi l’imputato chiesto la definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444 cod. pro c. pen., la successiva fissazione dell’udienza per la decisione sul patteggiamento è stata comunicata alla persona offesa presso il difensore, il quale alla detta udienza eccepiva la irregolarità della notifica del decreto di giudizio immediato, in quanto non aveva potuto procedere alla costituzione di parte civile. Il giudice rigettava l’eccezione, osservando che non è ammessa la costituzione di parte civile a seguito di giudizio immediato, in quanto nell’udienza per la decisione sul patteggiamento non è consentito alla persona offesa nemmeno di chiedere il pagamento delle spese processuali.
Tale ragionamento -censura il ricorso -è frutto di un’erronea applicazione della legge penale. Infatti, la persona offesa, a seguito dell’esercizio dell’azione penale, avrebbe potuto costituirsi parte civile fino al termine previsto dall’art. 484 cod. proc. pen. Nulla le vietava di costituirsi parte civile anche prima del deposito della richiesta di patteggiamento.
Non è vero, poi, che non sia consentito chiedere nell’udienza per la decisione sul patteggiamento le spese processuali: la giurisprudenza lo riconosce quando la persona offesa si sia costituita parte civile prima dell’accordo per l’applicazione della pena, ciò che, però, non è stato possibile nel caso di specie a causa della mancata notifica del decreto di giudizio immediato.
Peraltro, l’imputato aveva formulato anche la richiesta subordinata, in caso di rigetto del patteggiamento, di ammissione al rito abbreviato, nel quale la persona offesa può indubbiamente costituirsi per il risarcimento del danno, oltre che per il pagamento delle spese.
Con requisitoria scritta del 14.2.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità di entrambi i ricorsi: quello dell’imputato,
perché l a motivazione è idonea a giustificare l’insussistenza di condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; quello della persona offesa, in quanto non ha prospettato di aver avanzato richiesta di costituirsi parte civile all’udienza del 26.9.20 24, ma solo di aver dedotto il vizio di notifica per l’udienza precedente, poi sanato.
In data 10.1.2025 il difensore della persona offesa ha trasmesso una memoria, mentre in data 28.2.2025 il difensore di NOME COGNOME ha fatto pervenire dichiarazione dell’imputato di rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dell’imputato NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia.
Infatti, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire in data 28.2.2025 una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione proposta con ricorso per cassazione dell’ 11.10.2024.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che “la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell’avente diritto, determina l’immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l’immediato passaggio in giudicato della sentenza all’atto della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione” (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266821 -01).
Peraltro, l’esito del giudizio per l’imputato, ove anche non fosse intervenuta la rinuncia, non sarebbe stato dissimile, giacché, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 -01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337 – 01).
Quanto al ricorso della persona offesa, deve osservarsi che il principio cui s’è attenuto il g.i.p. del Tribunale di Milano nell’udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena concordata, secondo cui non era ammessa la costituzione di parte civile nell’udienza fissata a seguito dell’istanza di patteggiamento formulata dopo l’ emissione del decreto di giudizio immediato, è stato effettivamente affermato negli anni scorsi (Sez. 6, n. 22512 del 24/5/2011,
T., Rv. 250503 -01 ; cfr. anche Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, COGNOME, Rv. 241356 -01), ma costituisce una conclusione che oggi dovrebbe essere correlata con l’introduzione dell’art. 458 -bis cod. proc. pen. ad opera dell’art. 27, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022.
L’art. 458 -bis cod. proc. pen., che disciplina specificamente la “richiesta di applicazione della pena” dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato, prevede espressamente al comma 1 che l’avviso di fissazione dell’udienza di applicazione della pena, richiesta ex artt. 446 e 458 cod. proc. pen. entro quindici giorni dalla notifica del decreto, sia comunicato non solo al pubblico ministero, all’imputato e al difensore, ma anche alla persona offesa.
Si è, al riguardo, osservato dalla decisione citata subito infra che nessun significato, evidentemente, avrebbe la previsione della notifica alla persona offesa, se non quello di metterla nella condizione di esercitare i diritti che le sono riconosciuti. Del resto, è già previsto dall’art. 456, comma 3, cod. proc. pen. che il decreto di giudizio immediato, unitamente alla richiesta del pubblico ministero, sia notificato alla persona offesa, la quale, dunque, potrebbe già costituirsi parte civile fuori udienza ex art. 79 cod. proc. pen.
A tal proposito, è stato, come si diceva, ritenuto che sarebbe del tutto irragionevole che la persona offesa, costituitasi parte civile dopo aver ricevuto il decreto di giudizio immediato, non possa esercitare le proprie prerogative nell’udienza fissata ex art. 458bis cod. proc. pen., della quale deve essere avvisata e nella quale l’accoglimento del patteggiamento non rappresenta un esito indefettibile in quanto, ove la richiesta fosse respinta, l’imputato, ai sensi dell’art. 458bis , comma 2, cod. proc. pen., potrebbe nella stessa udienza chiedere il giudizio abbreviato.
Da questi rilievi, dunque, è stato fatto coerentemente discendere il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, è ammessa la costituzione di parte civile all’udienza fissata, a norma dell’art. 458bis cod. proc. pen., in conseguenza della richiesta di applicazione della pena presentata dall’imputato a seguito dell’emissione del decreto di giudizio immediato, sicché è legittima la condanna del predetto al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, disposta con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38513 del 19/9/2024, M., Rv. 286981 – 01).
Ora, anche a voler aderire a siffatta ricostruzione del quadro normativo, questo non vale, di per sé, a conferire fondatezza al ricorso della persona offesa.
Deve considerarsi, sotto questo punto di vista, che, nell’udienza della cui fissazione aveva ricevuto regolare avviso, la persona offesa non ha chiesto di
costituirsi parte civile, ma ha piuttosto sollecitato la rinnovazione della notifica del decreto di giudizio immediato.
Ora, non è dubitabile che la omessa notifica del decreto di giudizio immediato prevista dal comma 2 dell’art. 45 6 cod. proc. pen. non rientri tra le espresse nullità assolute e insanabili di cui all’art. 179 cod. proc. pen. e integri piuttosto -in quanto propedeutica alla successiva citazione in giudizio della persona offesa -una nullità a regime intermedio ai sensi del seguente art. 180.
Se è così, si tratta di nullità da eccepirsi ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., ciò cui ha effettivamente proceduto nel caso di specie la persona offesa, nel primo momento utile costituito dall’udienza fissata dopo l’emissione del decreto di giudizio i mmediato e la conseguente richiesta dell’imputato di applicazione di pena concordata.
Tuttavia, la questione deve essere valutata anche alla luce del sistema delle sanatorie delle nullità, imperniato, in particolare, sulla possibilità di attribuire rilievo alle situazioni che consentono di ritenere comunque conseguite le finalità sottese al l’atto difettoso, in base alla previsione generale dell’art. 183, lett. b), cod. proc. pen.
In questa prospettiva, è necessario verificare quali sono le facoltà connesse all’atto processuale omesso o nullo (e alla norma violata) e accertare quali sono gli atti processuali che l’ordinamento prevede come conseguenza immediata di quello viziato od omesso e in cui trova attuazione la facoltà cui esso era preordinato (Sez. 6, n. 41575 del 23/2/2018, COGNOME, in motivazione).
4. In applicazione di questi criteri, è possibile affermare, innanzitutto, che la notifica del decreto di giudizio immediato può essere, per ragioni sistematiche, funzionale all’esercizio sol tanto dei diritti e delle facoltà riconosciute dalla legge alla persona offesa, la maggior parte dei quali riguarda la fase delle indagini preliminari (ormai superata dall’avvenuto esercizio dell’azione penale per me zzo della richiesta di giudizio immediato) ovvero la fase dell’udienza preliminare (che il giudizio immediato ha la precisa funzione di escludere) e del dibattimento (ancora eventualmente di là da venire).
Dunque, a parte la nomina del difensore che nel caso di specie era già intervenuta (tanto è vero che si lamenta la violazione dell’art. 33 disp. att. cod. proc. pen.) e la presentazione di memorie, la notifica del decreto di giudizio immediato è propedeutica essenzialmente all’esercizio della facoltà di prendere visione degli atti e di procedere alla costituzione di parte civile, alla quale ultima -come risulta anche dalla modifica dell’art. 79, comma 2., cod. proc. pen. intervenuta con la c.d. riforma Cartabia -può procedersi: a) prima dell’eventuale udienza di celebrazione di riti alternativi richiesti dall’imputato ovvero, in
mancanza di questi, prima del giudizio immediato; b) in apertura delle udienze di cui agli artt. 458, comma 2, 458bis , comma 1, cod. proc. pen. ovvero, in mancanza di riti alternativi, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484 cod. proc. pen.
Se, dunque, è da ritenersi che la costituzione di parte civile possa utilmente avvenire nell’udienza fissata ex art. 458bis cod. proc. pen., la rituale instaurazione del contraddittorio per effetto della regolare notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza stessa ha posto , nel caso di specie, la persona offesa nella condizione, non solo di parteciparvi, ma di esercitare nel processo penale l’azione civile mediante la costituzione di parte civile, vale a dire l’atto rispetto a cui era strumentale la notifica precedentemente omessa del decreto di giudizio immediato.
Di conseguenza, può affermarsi che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza ex art. 458 -bis , comma 1, cod. proc. pen. ha sanato la nullità dell’omessa notifica del decreto di giudizio immediato consentendo la soddisfazione dell’interesse del quale si invoca la protezione .
Tuttavia, nell’udienza la persona offesa non ha depositato l’atto di costituzione di parte civile, ma ha formulato solo la richiesta di rinnovare la notifica del decreto di giudizio immediato.
Tale richiesta, benché rigettata dal g.i.p. sulla base di una motivazione non corretta, rivestiva comunque carattere di superfluità, dal momento che la persona offesa era stata rimessa nelle condizioni di porre in essere l’atto processuale che, nella serie procedimentale, trovava il suo antecedente causale nella notifica mancante.
La rinnovazione della notifica avrebbe comportato una inutile regressione del processo e non sarebbe stata in nulla funzionale alla tutela del diritto della persona offesa di costituirsi parte civile, che ben poteva essere esercitato nell’udienza di cui aveva avuto avviso.
Sotto questo profilo, peraltro, il difensore della persona offesa non ha espressamente rappresentato -né nell’udienza dinanzi al g.i.p., né nel successivo ricorso -quale eventuale pregiudizio concreto avrebbe subito il suo assistito dal non avere potuto costituirsi parte civile prima dell’udienza anziché in apertura della stessa.
Non rileva, in senso contrario, la circostanza che il g.i.p., alla luce della motivazione con cui rigettò la richiesta di rinnovazione della notifica, avrebbe prevedibilmente disposto comunque l’esclusione della parte civile ove la persona offesa avesse proceduto da subito al deposito della costituzione, giacché aveva già ritenuto che non vi fossero i presupposti per la costituzione stessa (né fuori udienza, né in udienza). Sulla base di quella motivazione, del resto, la situazione
non sarebbe mutata nemmeno se la persona offesa avesse depositato la costituzione di parte civile prima o all’inizio di una nuova udienza fissata a seguito della rinnovazione della notifica del decreto di giudizio immediato (a conferma della inutilità della rinnovazione stessa e della sua contrarietà al principio della ragionevole durata del processo).
Resta il fatto, dunque, che la persona offesa, a seguito del l’avviso di fissazione dell’udienza, ritornò nella condizione di esercitare ritualmente e tempestivamente le facoltà a cui era preordinata la precedente notifica omessa e che, ciò nonostante, non procedette al deposito dell’atto di costituzione di parte ci vile (la cui eventuale esclusione avrebbe potuto essere oggetto di impugnazione).
Il suo ricorso, pertanto, deve essere disatteso.
Alla luce di quanto fin qui complessivamente osservato, dunque, il ricorso dell’imputato deve essere dichiarato inammissibile e il ricorso della persona offesa deve essere rigettato.
Consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché la condanna dell’imputato NOME COGNOME al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di NOME COGNOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7.3.2025