Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37112 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37112 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
dalla parte civile COGNOME NOME nato a TOUBE CANE( SENEGAL) il sul ricorso proposto da: 15/04/1974 nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impungnato; udito l’avvocato COGNOME NOME, del foro di Bologna, in difesa della parte civile COGNOME NOME, che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso;
La Corte d’appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, parziale riforme della sentenza di condanna di primo grado, ha dichiarato doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, con riferimento contravvenzione in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro e al del lesioni personali in offesa del lavoratore NOME COGNOME, costituitosi civile, per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione. Sono sta revocate le statuizioni civili, in particolare la condanna generic provvisionale) dell’imputato al risarcimento dei danni cagionati a NOME COGNOME NOME, rilevata la dichiarazione della parte civile di «non avere inter chiedere la conferma delle statuizioni civili».
Avverso la sentenza d’appello, è proposto nell’interesse della parte ci ricorso, ai soli effetti civili, fondato su un motivo, di seguito enunciato n strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. proc. pen.).
Si deduce la violazione di legge per aver la Corte territoriale, al dell’udienza con trattazione cartolare, revocato le statuizioni civili di sentenza di primo grado sul falso presupposto dell’esistenza di una dichiarazi di revoca della costituzione di parte civile nel giudizio d’appello, inve avvenuta. Ne sarebbe conseguita la violazione del principio dell’immanenza del costituzione di parte civile, di cui all’art. 76 cod. proc. pen., im l’irrilevanza delle mancate conclusioni in sede di giudizio d’appello, e disciplina della revoca della costituzione di parte civile dettata dall’art. proc. pen. Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente evidenzia altresì l’impos secondo i parametri processualcivilistici, di considerare quale rinuncia tacit costituzione di parte civile la condotta della parte civile che, invitata, co specie, dal giudice d’appello con il decreto di citazione a giudizio a formal l’esistenza del perdurante interesse alle statuizioni civili, non abbia mani la volontà di chiedere la conferma delle dette statuizioni o comunque di otte una decisione in merito all’azione civile.
Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati.
Nel decreto di citazione a giudizio, emesso a seguito dell’appello dell’imputato, stante l’intervenuto decorso del termine di prescrizione dei reati, la parte civile è stata invitata a «formalizzare (comparendo nella fissata udienza, oppure, più semplicemente,» tramite posta elettronica «la esistenza di perdurante interesse e volontà di ritenere tacitamente revocata la costituzione, per fatti concludenti in seguito alla mancata risposta all’invito, intesa come adesione alla prospettazione di cui sopra».
All’esito dell’udienza con trattazione cartolare, la Corte d’appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per i reati ascrittigli anche con riferimento al delitto di lesioni personali in offesa del lavoratore NOME, costituitosi parte civile, per essersi estinti per intervenut prescrizione, è ha revocato le statuizioni civili, in particolare la condann generica (con provvisionale) dell’imputato al risarcimento dei danni cagionati a NOME, rilevata la dichiarazione della parte civile di «non avere interesse a chiedere la conferma delle statuizioni civili».
Orbene, la sentenza impugnata viola il principio dell’immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale, riconducibile al capoverso dell’art. 76 cod. proc. pen., secondo il quale «la costituzione di parte civil produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo».
In primo luogo, dagli atti trasmessi alla Suprema Corte dal giudice a quo, come evidenziato anche dal ricorrente, non risulta la dichiarazione resa dalla costituita parte civile di «non avere interesse a chiedere la conferma delle statuizioni civili», posta invece a fondamento della revoca delle statuizioni civili trattandosi, comunque, in secondo luogo, di dichiarazione non implicante revoca della costituzione di parte civile ex art. 82 cod. proc. pen.
La revoca della parte civile si determina infatti solamente a seguito di una dichiarazione espressa fatta secondo le forme e nei contesti procedinnentali indicati dal primo comma dell’art. 82 cod. proc. pen. ovvero a seguito di uno dei due «comportamenti concludenti» specificamente disciplinati dal comma 2, medesimo articolo e nella specie insussistenti: il promuovere l’azione davanti al giudice civile ovvero la mancata presentazione delle conclusioni a norma dell’art. 523 c.p.p., ma è consolidato l’insegnamento di legittimità sul riferimento della mancata presentazione delle conclusioni al solo processo di primo grado, in forza del principio di immanenza della costituzione di parte civile (ex plurimis: Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, COGNOME, Rv. 273338 – 01; Sez. 2, n. 24194 del 09/02/2018, COGNOME, non massimata; si veda sul punto anche Sez. 2, n. 21655 del 09/02/2018, COGNOME, Rv. 272980 – 01).
La dichiarazione alla quale fa riferimento la Corte d’appello, in particolare, non è estrinsecazione délla volontà di revocare la costituzione di parte civile ma dell’intenzione di non chiedere la conferma della condanna alle statuizioni civili già emessa in primo grado, cioè di non concludere in appello, non essendo difatti necessaria, per il principio dell’immanenza, una richiesta in tal senso in secondo grado in quanto, come detto, la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte, deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado (ex plurimis: Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, COGNOME, cit.).
Sicché, il giudice di appello, in ragione dell’assenza di emergenze processuali circa la revoca della costituzione di parte civile, nel dichiarare estinto pe prescrizione il reato per il quale in primo grado sia intervenuta condanna anche al risarcimento del danno, era tenuto a decidere su tale ultima questione effettuando una piena cognitio sulla responsabilità dell’imputato (ex plurimis: Sez. 5, n. 24469 del 09/04/2019 Fiore, Rv. 276513 – 01, la quale ha annullato la sentenza che, dopo aver interpellato mediante comunicazione di cancelleria la parte civile perché manifestasse il proprio interesse alla celebrazione del processo, in assenza di risposta, aveva dichiarato la prescrizione del reato e revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado).
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civi competente in grado d’appello ex art. 622 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
Così decisa il 9 luglio 2024
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