Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17434 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17434 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sr ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE vINDIRIZZO i gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito i Pubblico Ministero, in persona dei AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO in difesa di ROMA CAPITALE che ha depositato nuova nomina, ha insistito per il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha insistito per il rigetto dei ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
otto l’AVV_NOTAIO [da COGNOME, nell’interesse dell’imputato, che ha chiesto raccoglimento dei ricorso;
letta la memoria de n ! – :
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 19 giugno 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per i reati a lui ascritti perché estint per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili e riduzione della provvisionale a euro mille per ciascuna delle parti civili.
L’imputato era condanNOME per i reati di cui all’art. 341-bis cod. pen. GLYPH nei confronti dei vigili urbani del RAGIONE_SOCIALE e degli impiegati del dipartimento delle attività produttive (capo A), del reato di cui all’art. 337 cod. pen., sempre nei confronti di vigili urbani (capo C), e del reato di minaccia aggravata (capo D).
Avverso la sentenza ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 74, 76, 78, 122 e 100 cod. proc. pen., riguardo alla ritenuta ammissibilità, in ultimo ad opera della sentenza di appello, dell’atto di costituzione di parte civile per i signori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, con ogni ulteriore conseguenza in punto di annullamento senza rinvio della correlata condanna generica (artt. 538 e 539 cod. proc. pen.) e della provvisionale (artt. 539, comma 2, cod. proc. pen.) e della condanna al pagamento delle spese di costituzione e giudizio (art. 541 cod. proc. pen.).
La questione, sollevata sia in primo grado, sia nell’atto d’appello, attiene al contenuto della procura speciale rilasciata dagli interessati agli avvocati COGNOME e COGNOME, alle formalità del suo deposito, nonché alle modalità di esercizio dei poteri conferiti a mezzo di detta procura in sede di costituzione di parte civile. L’originale della procura era depositato in cancelleria il 25 settembre 2013, come attestato dal cancelliere, senza che venisse dato atto della identità del depositante indicato esclusivamente con i seguenti dati: CODICE_FISCALE.
All’udienza del 28 marzo 2014, presente l’AVV_NOTAIO, veniva formalizzato il deposito dell’atto di costituzione di parte civile, sottoscritto entrambi i difensori, al quale era allegata una copia della procura speciale.
Più precisamente:
COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME «dich arano di conferire procura speciale ai sensi degli artt. 78 e 100 cod. proc. pen. all’AVV_NOTAIO COGNOME e all’AVV_NOTAIO COGNOME affinché, anche disgiuntamente, in loro nome e per loro conto, si costituiscano parte civile nel procedimento»;
-l’AVV_NOTAIO COGNOME «dichiara d; nominare sé stesso quale difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME»;
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-l’AVV_NOTAIO COGNOME «dichiara di nominare sé stesso quale difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME»;
-l’AVV_NOTAIO COGNOME «dichiara di nominare quale proprio sostituto processuale l’AVV_NOTAIO COGNOME».
È pacifico che il deposito dell’originale della procura speciale sia avvenuto ad opera di soggetto non compiutamente identificato, per cui non vi è prova che essa sia stata depositata da uno dei procuratori speciali e, neppure successivamente all’udienza di trattazione delle eccezioni processuali, i procuratori hanno chiarito chi, tra di loro, avesse formalizzato il deposito.
Deve, inoltre, osservarsi come la procura rilasciata agii avvocati COGNOME COGNOME contenga profili di equivocità per diversi ordini di considerazione.
Sul piano strettamente formale, la procura risulta rilasciata ai sensi degli artt. 78 e 100 cod. proc. pen. e non anche ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen., laddove solo quest’ultimo tipo di procura avrebbe potuto attribuire ai legali la legitimatio ad causam nell’interesse delle persone offese.
Ma anche volendo prescindere dal dato formale, il testo reca una anomala commistione tra asserito conferimento della rappresentanza tecnica, nomina di difensore, anche diverso dai procuratori stessi, attribuzione del potere di depositare “il presente atto”, ovverosia la procura e non anche l’atto di costituzione di parte civile in cancelleria o in udienza.
L’atto di costituzione prodotto in udienza è stato depositato dall’ AVV_NOTAIO COGNOME, al quale l’AVV_NOTAIO COGNOME non aveva conferito alcun apposito potere nella propria veste di procuratore. Al tempo stesso, l’AVV_NOTAIO COGNOME non risulta essere stato il depositante la procura speciale prodotta in cancelleria il 25 settembre 2013. Ne deriva che, tanto l’ordinanza del 28 ottobre 2014 e la sentenza di primo grado, quanto la sentenza della Corte d’appello sono affette da violazione di legge.
La difesa dell’imputato ha depositato una memoria, nella quale ribadisce l’incertezza circa l’identità di colui che ha depositato in Cancelleria l’atto costituzione di parte civile
CONSIDERATO IN DIRITTO
1;11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
2.Nessuna incertezza circa il corretto esercizio dello ius postulandi è ravvisabile nel caso di specie. L’art. ·8, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente che, quando non apposta in calice alla costituzione di parte civile,
la procura speciale può essere presentata direttamente in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile e separatamente da questa. Non è, quindi, in alcun modo richiesto che la procura debba temporalmente precedere la dichiarazione del procuratore di costituirsi parte civile (Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, M., Rv. 271884 – 01) ed è del tutto irrilevante l’identità di colui che ha depositato la procura in cancelleria.
2.1.0ccorre, poi, osservare, che la procura conferita è disgiunta, nel senso che COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, dichiaravano di conferire procura speciale ai sensi degli artt. 78 e 100 cod. proc. pen. all’AVV_NOTAIO COGNOME e all’AVV_NOTAIO COGNOME affinché, anche disgiuntamente, in loro nome e per loro conto, si costituissero parte civile nel procedimento.
E questo è ciò che è avvenuto: all’udienza del 28 marzo 2014 l’AVV_NOTAIO COGNOME si è legittimamente costituito parte civile per COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME, poiché tale potere gii era espressamente riconosciuto nella procura.
2.2. Tema diverso è quello relativo al fatto che l’AVV_NOTAIO COGNOME non avesse nomiNOME sostituto processuale l’AVV_NOTAIO COGNOME. Trattasi di questione non deducibile perché devoluta per la prima volta in questa Sede.
Si osserva, in ogni caso, che le parti civili conferivano procura speciale ai predetti difensori – affinché anche disgiuntamente – li assistessero, rappresentassero e difendessero nel procedimento penale di cui sopra. La circostanza, quindi, che fosse presente all’udienza del 28 marzo 2014 unicamente l’AVV_NOTAIO COGNOME è irrilevante posto che, in concreto, la dfesa era garantita dall’altro difensore .e Ce Co+t
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorrente deve, altresì, essere condanNOME a rifondere alle parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, liquidate in euro 6.332,00, oltre accessori di legge.
Vanno, invece, dichiarate compensate le spese quanto alla parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, posto che non si ravvisa alcun interesse della stessa a partecipare all’udienza odierna avendo il ricorso dell’imputato ad oggetto unicamente la
ritenuta ammissibilità dell’atto di costituzione di parte civile per i signori COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Eh l pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna il ricorrente a rifondere alle parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME ,COGNOME le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, liquidate in euro 6.332,00, oltre accessori di legge.
Dichiara compensate le spese quanto alla parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso 11. febbraio 2024