Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33732 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33732 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME NOME a FORLI il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a MEDICINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore della ricorrente parte civile ha inoltrato conclusioni scritte e nota spese.
Ritenuto in fatto
Il difensore abilitato della parte civile nel processo, NOME, ha proposto ricors cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 22 febbraio 2024, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti COGNOME NOME NOME NOME NOME delitto di cui all’art. 595 cod. pen. per intervenuta prescr
i, maturata nelle more del giudizio di secondo grado, con la revoca delle statuizioni civili in favore.
1.E’ stato articolato un unico motivo di ricorso, che ha dedotto violazione di legge processu e vizio di motivazione in relazione all’assunta revoca tacita della costituzione di parte ci contrasto con il principio di immanenza della costituzione di parte civile e con quanto stab dagli artt. 76 e 82 cod. proc. pen.. La Corte territoriale, violando tali vincolanti disp processuali, ha revocato le statuizioni civili a cagione della mancata comparizione, nel corso processo d’appello, della parte civile, che sarebbe stata vanamente invitata con il decreto citazione a comunicare la persistenza dell’interesse alla coltivazione dell’azione civile. In la Corte d’appello ha ignorato le conclusioni scritte depositate, anche a mezzo EMAIL, dalla par civile nel giudizio di secondo grado, regolato dalle norme sulla trattazione cartolare.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.Come correttamente rilevato dal motivo di ricorso, la decisione impugnata, nel dare seguit all’indicazione contenuta nel decreto di citazione emesso ai sensi dell’art. 601 cod. proc. p (cfr. sul punto Sez. 2, n. 24193 del 09/02/2018, COGNOME, n. m.) ha disatteso il principio immanenza della parte civile nel processo penale (art. 76, comma 2, cod. proc. pen.). Questa Corte ha più volte affermato che, nel giudizio di appello, la mera assenza della parte ci all’udienza di discussione e la mancata riproposizione delle conclusioni non possono essere considerate, di per sè, manifestazioni inequivoche di una rinuncia implicita all’impugnazio (v., fra le molte, Sez. 2, n. 29859 del 23/06/2016, COGNOME, Rv. 267482, che nell motivazione ha statuito che ).
L’art. 578 cod. proc. pen. prevede che quando vi sia stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, come nel caso in esame, il giudice dell’impugnazione, pur in presen prescrizione del reato, deve conoscere appieno la res iudicanda ancorché al solo fine di vagliare il diritto al risarcimento del danno della parte civile – anche valutando l’even contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante ai sensi dell’art. 530, comma 2 e non l’evidenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273 – 01; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262175 – 01). Non è, di contro, previsto che – per far sì che la parte ci
non perda, in conseguenza della prescrizione, il diritto al risarcimento riconosciutole in p grado – sia necessario che detta parte civile, vittoriosa in primo grado, manife espressamente la propria volontà di proseguire nel giudizio. La lettura del decreto di citazi in grado di appello consente di apprezzare come la Corte di appello di Bologna abbia previsto la predisposizione di un modello, in cui è inserito, tra gli avvisi rivolti alle parti, quell si invita la parte civile a formalizzare, comparendo all’udienza o semplicemente con missi indirizzata ad un indirizzo di posta elettronica indicato, l’esistenza di un perdurante int alla conferma delle statuizioni civili, con l’intesa che, in difetto, potrebbe ritenersi tac revocata la costituzione di parte civile. Si tratta di prassi che – va ribadito – n fondamento normativo e che, a tacer di altro, procrastina senza motivo la definizione del pretese che la parte civile ha legittimamente esercitato nel processo penale (sez. 5, n. 34 del 29/01/2024, ric. NOME, n.m.; conf. sez.5, n. 36930 del 07/09/2023, ric. Castelluc n.m.; sez. 5, n. 24469 del 09/04/2019, Fiore, Rv.276513).
Nel caso di specie, va poi aggiunto – ma trattasi di profilo che si sottolinea per completezza – che la parte civile ha depositato in data 15 febbraio 2024 all’indirizzo ind nel decreto di citazione conclusioni e nota spese.
2. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla revoca delle statuizioni ci e – in assenza della deduzione di un interesse dell’imputato ad ottenere il proscioglimen pieno dal punto di vista penale nel giudizio di secondo grado (sez. U Tettamanti cit.) annullamento deve essere disposto con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civi competente per valore in grado di appello, cui viene demandata la regolamentazione delle spese nel rapporto tra parte civile e imputato. E’ principio generale che non spe alla parte civile la liquidazione delle spese processuali all’esito del giudizio di legittimit concluso con l’annullamento con rinvio, potendo la stessa far valere la relativa pretesa corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a c dell’imputato, dell’obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base all’ordinario crit soccombenza (sez.1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competen valore in grado di appello cui rimette anche la liquidazione delle spese per il giudi legittimità.
Così deciso in Roma, 03/07/2024
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