Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2874 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/06/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa de plano in data 01 giugno 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di correzione di errore materiale presentata da NOME COGNOME in relazione alla sentenza n. 629/2014 emessa nei suoi confronti in data 25 febbraio 2014, quanto al suo luogo di nascita, e in relazione alla declaratoria di estinzione del reato in essa giudicato, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 20 luglio 2022 e contenente errori quanto al luogo di nascita dell’imputato, al suo cognome e al numero di registro GIP.
L’istante affermava di essere nato a San Benedetto del Tronto e non a Milano, come indicato negli atti di cui chiedeva la correzione, e dimostrava tale affermazione depositando copia del proprio passaporto.
Il giudice ha ritenuto, invece, che non sussistesse l’errore indicato, in quanto lo stesso istante aveva rilasciato una procura speciale nella quale dichiarava di essere nato a Milano, e che non vi fosse la prova che il passaporto depositato in copia appartenesse a lui.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., con riferimento agli artt. 127, 130 e 668 cod.proc.pen.
Il provvedimento impugnato è nullo per avere il giudice deciso de plano, mentre l’art. 130, comma 2, cod.proc.pen. prescrive che il giudice decida sull’istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 127 cod.proc.pen. La giurisprudenza di legittimità richiede che il ricorrente dimostri, comunque, di avere avuto interesse alla celebrazione dell’udienza camerale, e in questo caso il suo interesse sussiste, perché egli avrebbe potuto esibire in originale il documento della cui appartenenza a lui stesso il giudice ha dubitato, ovvero allegare altri documenti attestanti le sue esatte generalità, anche se il giudice avrebbe dovuto svolgere d’ufficio le indagini necessarie, qualora permanessero dubbi sul suo luogo di nascita. Infatti non è possibile, per l’istante, fornire una prova negativa, cioè l’inesistenza di un soggetto avente le generalità riportate nella sentenza di condanna, mentre la polizia giudiziaria può accedere agli archivi anagrafici nazionali, e verificare così tale inesistenza. In ogni caso, attraverso l’udienza camerale, l’istante avrebbe potuto immediatamente produrre gli atti
relativi al procedimento penale da lui subito, nei quali le sue generalità sono riportate in modo corretto.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., con riferimento agli artt. 127, comma 7, 130 e 668 cod.proc.pen., per la manifesta illogicità del provvedimento.
L’ordinanza è viziata per avere il giudice rigettato l’istanza senza svolgere i necessari accertamenti, a cui è obbligato qualora abbia un dubbio circa la sussistenza dell’errore. La produzione della copia del passaporto era sufficiente per far sorgere quanto meno tale dubbio, ed è manifestamente illogica la motivazione del rigetto dell’istanza, in quanto fondata solo sulla pretesa insufficienza della prova circa le vere generalità dell’istante, mentre il rigetto avrebbe dovuto, caso mai, fondarsi sull’accertamento della insussistenza dell’errore indicato.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., con riferimento agli artt. 127 comma 7, 130 e 668 cod.proc.pen.
L’ordinanza non si pronuncia sugli altri evidenti errori di cui egli ha chiesto la correzione, contenuti nella declaratoria di estinzione del reato, cioè il numero di registro GIP palesemente errato, in quanto incongruo e non riferibile né all’istanza di correzione né alla sentenza originaria, e, in un punto, il cognome “COGNOME” anziché quello dell’istante. L’ordinanza, quindi, è viziata o per l’omessa pronuncia su un punto della richiesta, o per l’omessa motivazione del suo implicito rigetto.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con accoglimento del primo motivo, in quanto prioritario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
Il primo motivo pone una questione pregiudiziale, relativa alla nullità del provvedimento impugnato, che deve essere accolta, in quanto fondata.
Questa Corte ha stabilito, dettando un principio ormai consolidato, che «L’adozione “de plano”, ovvero senza fissazione della camera di consiglio ed
avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod.proc.pen.», che può essere fatta valere con il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 1460 del 03/12/2008, dep. 2009, Rv. 242270; Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Rv. 282933).
Il ricorrente ha tempestivamente eccepito tale nullità e, in ossequio all’ulteriore principio secondo cui tale nullità può essere dedotta «soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all’udienza camerale» (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Rv. 279219), ha motivato la sua eccezione, evidenziando le molteplici ragioni di interesse per la fissazione dell’udienza camerale, e per la sua partecipazione ad essa.
Il primo motivo di ricorso risulta fondato sotto entrambi i profili. Non vi è dubbio che il provvedimento impugnato, di diniego della correzione richiesta, è stato adottato de plano dal giudice dell’esecuzione, senza neppure indicare ragioni che rendessero evidente l’inammissibilità o l’infondatezza della richiesta, ovvero senza giustificare l’omessa fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 127 cod.proc.pen. Il ricorrente ha, inoltre, indicato uno specifico interesse alla trattazione dell’udienza camerale, e alla partecipazione ad essa, spiegando che in quella sede avrebbe potuto esibire il documento che aveva allegato solo in copia o fornire altri documenti a sostegno della sua richiesta, quali quelli allegati al ricorso, ovvero procurare eventuali atti che il giudice avesse ritenuto necessari per dimostrare la sussistenza degli errori lamentati. La motivazione fornita dal giudice per respingere l’istanza di correzione, cioè l’insufficienza e la contraddittorietà dei documenti allegati ad essa, conferma la sussistenza dell’interesse del ricorrente a partecipare ad una trattazione della procedura in camera di consiglio, potendo egli, in tale udienza, fornire i chiarimenti necessari per superare i dubbi evidenziati dal giudice.
Il primo motivo di ricorso deve, quindi, essere accolto, dichiarando la nullità del provvedimento impugnato perché adottato senza la necessaria fissazione dell’udienza camerale ai sensi dell’art. 127 cod.proc.pen. Tale provvedimento deve, pertanto, essere annullato senza rinvio.
Questo motivo è assorbente rispetto agli altri motivi proposti, che pertanto non vengono esaminati in questa sede. Provvederà il giudice dell’esecuzione, a cui devono essere trasmessi gli atti, ad esaminare e decidere ex novo l’istanza di correzione degli errori materiali, applicando la procedura prescritta dall’art. 130, comma 2, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano – Ufficio G.I.P.
Così deciso il 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente