Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22430 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 22430 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Lucera il 10/04/1927
avverso l’ordinanza del 04/02/2025 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME chiede l’annullamento dell’ordinanza del 4 febbraio 2025, emessa ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., con la quale il giudice monocratico del Tribunale di Foggia ha disposto la correzione dell’errore materiale del dispositivo della sentenza n. 201/2025 (in relazione al reato di cui all’art. 392 cod. pen.), integrandolo con la condanna dell’imputato al risarcimento del danno , da liquidare in separata sede, in favore della parte civile costituita e alla rifusione delle spese processuale in favore della parte civile.
2.Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge (art. 127, comma 3, cod. proc. pen.) perché il provvedimento è stato emesso inaudita altera parte e deduce che la procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen. è adottabile solo per ovviare ad omissioni che non comportino una modifica essenziale dell’atto, nel caso, viceversa, concretizzatasi proprio nella omessa pronuncia sulle statuzioni civili della sentenza che ne costituiscono un aspetto essenziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso, con le precisazioni che seguono, è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per ulteriore corso al Tribunale di Foggia.
Va, in primo luogo, rilevato che non è abnorme ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., il provvedimento di correzione di errore materiale adottato -come nel caso in esame- senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, COGNOME, Rv. 282933): l’ordinanza del 4 febbraio 2025 del giudice monocratico del Tribunale di Foggia deve, pertanto essere annullata con rinvio per ulteriore corso al Tribunale di Foggia che dovrà esaminare, in contraddittorio, la richiesta di correzione dell’errore materiale proposta dalla parte civile che, presente in udienza, aveva depositato le proprie conclusioni scritte chiedendo la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali.
2.Non è, viceversa, condivisibile la tesi difensiva secondo la quale il giudice non potrebbe procedere alla correzione dell’errore, con l’adozione delle conseguenti statuzioni civili sia sul risarcimento del danno che sulle spese processuali, perché ciò determinerebbe una modifica essenziale della decisione adottata.
Va, infatti, ricordato che la parte civile costituita che presenti conclusioni scritte ai sensi dell’art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e che le sue conclusioni restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall’art. 76 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, COGNOME, Rv. 273338), sicché, qualora dal contenuto della decisione (nel caso il dispositivo di condanna d ell’imputato) non risultino elementi indicativi della volontà del giudice di disporre il rigetto della richiesta della parte civile ovvero, quanto alle spese processuali, la loro compensazione, totale o parziale, legittimamente il giudice adotta le statuzioni civili che sono conseguenti alla condanna dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e rinvia per l’ulteriore corso al Tribunale di Foggia.
Così deciso il 23/05/2025