Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16937 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16937 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
Nel procedimento per correzione di errore materiale nella la sentenza de 01/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE che ha deciso sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto procedersi all liquidazione RAGIONE_SOCIALE note spese depositate dalle partì civili, con correz dell’errore materiale nel dispositivo pronunciato in pubblica udienza d 01.10.2024 relativo al proc. n. 20163/2024.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il presente procedimento ha ad oggetto la correzione degli error materiali contenuti nella motivazione e nel dispositivo della sentenza emess dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione seconda penale, in data 1 ottobre 2024, che ha statuito nei confronti dei ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME dichiarando inammissibili entrambi i ricorsi, nelle parti in cui omesso di provvedere in ordine alle richieste di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spe processuali sostenute dalle parti civili costituite FAI – RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, le quali
presenti all’udienza del 1 ottobre 2024 a mezzo dei rispettivi difensori, ha entrambe depositato memorie conclusive e note spese.
Ritiene la Corte che i suddetti errori materiali debbano essere corre mediante inserimento, alla fine della motivazione e alla fine del dispositi
della seguente dicitura: “Condanna, infine, agli imputati, in solido tra loro pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza ed assistenza sostenute nel grado
dalle parti civili COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, che liquida rispettivamente in euro 3.686,0
oltre accessori di legge alla prima e in euro 1.844,00 oltre accessori di l alla seconda”.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di competenza.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale incorso nel dispositivo e nella pa motivazionale della sentenza n. 47606/24 pronunciata dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione in data 01.10.2024, depositata in dat 30.12.2024 nel procedimento RG n. 20163/24 nella parte in cui è stata omessa alla fine della motivazione e alla fine del dispositivo la seguente dicit “Condanna, infine, gli imputati, in solido tra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese rappresentanza ed assistenza sostenute nel grado dalle parti civili COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, che liquida rispettivamente in euro 3.686,00 oltre accessori di legge alla pri e in euro 1.844,00 oltre accessori di legge alla seconda”. Manda alla canceller per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 16/01/2025