Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 29 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ANDRIA il 29/04/1980
COGNOME nato a ANDRIA il 16/01/1955
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME il quale ha chiesto correggersi dell’errore materiale e condannarsi alle spese sostenute da COGNOME PasqualeCOGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che, con sentenza n. 38930 del 12 settembre 2023, questa Sezione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 19/10/2022, con la quale era stata confermata quella del Tribunale di Tran assoluzione di COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 589, cod. pen., ai dan COGNOME NOME
che la Corte di cassazione è incorsa in errore di fatto o percettivo, av omesso di disporre in ordine alla richiesta di condanna delle parti soccombenti alle spese in favore di COGNOME NOME, come da richiesta formulata all’udienza dall’avv. NOME COGNOME COGNOME del foro di Roma, comparso in sostituz dell’avv. NOME COGNOME, difensore del RELLA;
visti la nota 14 settembre 2023, con la quale il Consigliere relator segnalato l’errore al Presidente titolare della Quarta Sezione penale conseguente provvedimento con il quale è stato disposto provvedersi in udienz dopo la pubblicazione;
visto il parere del Procuratore generale, in persona del sostituto COGNOME il quale ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale condanna alle spese sostenute da COGNOME Pasquale;
ritenuto che – in tema di correzione di errori materiali – ove la C cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l’omissione di una statuizi accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolm determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabil per una delle parti, l’errore di fatto non può che essere considerato alla stregua errore materiale e deve essere corretto (sez. 5, n. 36037 del 14/7/2022, M., Rv. 28377201, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui 130 cod. proc. pen., l’omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in se legittimità; Sez. U, n. 15 del 31/5/2000, COGNOME Rv. 216705-01, in cui si è affermato che può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all’ cod. proc. pen. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito in tema di condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per l’inammissibilità, trattandosi di rettifica che non incide sul contenuto intrinse
decisione ma su una pronuncia consequenziale ed accessoria ad essa, non implicante alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice);
che, pertanto, deve procedersi in tal senso, con pronuncia di condann delle parti civili ricorrenti anche al pagamento delle spese sostenute da NOME NOME nel giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro tremila, oltre come per legge;
vista la nota spese depositata nell’interesse del RELLA con riferimento alla prese procedura di correzione dell’errore materiale;
considerato, peraltro, che – nel caso di specie – la procedura di correzione è attivata dallo stesso ufficio;
ritenuto, conseguentemente, che non possa procedersi alla liquidazione, in favore RELLA Pasquale, delle spese relative alla presente procedura di correzione dell’err materiale, come da nota spese depositata, difettando, per come sopra evidenziato i relazione alla natura obbligatoria della presente procedura, ogni profilo contenzio quindi, ogni valutazione in ordine alla soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 38930 pronunciata dalla Quarta sezi penale della Corte di cassazione all’udienza del 12 settembre 2023 nel proc. n. 12780/2 nel senso che dopo la parola “ammende” deve leggersi “, nonché alla rifusione delle spes sostenute da RELLA Pasquale per questo giudizio di legittimità liquidate in euro trem oltre accessori come per legge”. Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito. Null le spese di questa procedura.
Deciso il 12 dicembre 2023.