Correzione Errore Materiale in Sentenza: La Cassazione e le Spese Legali
Nel complesso iter della giustizia, può accadere che anche un provvedimento della massima importanza, come una sentenza della Corte di Cassazione, contenga delle sviste. In questi casi, il sistema giuridico prevede uno strumento agile per porvi rimedio: la correzione errore materiale. Una recente ordinanza della Sesta Sezione Penale della Cassazione ci offre un chiaro esempio di come funziona questo istituto, intervenendo per sanare un’omissione relativa alla liquidazione delle spese legali in favore della parte civile.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. La Corte di Cassazione, esaminato il caso, aveva dichiarato il ricorso inammissibile. Nel corso del giudizio, il Comune, costituitosi parte civile, aveva depositato, tramite il suo legale, una memoria e delle conclusioni scritte, chiedendo anche la liquidazione delle spese legali sostenute per difendersi nel grado di legittimità, come previsto dalla legge.
Tuttavia, nella sentenza che dichiarava l’inammissibilità, la Corte, pur dando atto della richiesta, per un mero errore materiale aveva omesso di provvedere alla liquidazione di tali spese. In sostanza, la decisione era incompleta su un punto accessorio ma economicamente rilevante per la parte civile.
La Decisione della Corte: Intervento con Correzione Errore Materiale
Rendendosi conto dell’omissione, la stessa Corte di Cassazione è intervenuta d’ufficio con una successiva ordinanza per effettuare la necessaria correzione errore materiale. Il provvedimento non ha modificato la decisione principale sull’inammissibilità del ricorso, ma ha integrato il dispositivo della sentenza originaria.
La Corte ha disposto che, dopo la statuizione sulle ammende, venisse inserita la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidandole in complessivi euro 3.686,00, oltre agli accessori di legge.
Le Motivazioni
La motivazione alla base dell’ordinanza è concisa e diretta. La Corte riconosce di essere incorsa in un “mero errore materiale”. Non si è trattato di una riconsiderazione del merito della causa, ma della semplice constatazione di una svista: la richiesta della parte civile era stata registrata, ma la conseguente statuizione era stata omessa nel dispositivo finale. La correzione si è resa quindi indispensabile per rendere la pronuncia completa e per tutelare il diritto della parte civile a vedere ristorate le spese legali sostenute in un giudizio dal quale è uscita vittoriosa. La quantificazione delle spese è stata effettuata sulla base dei parametri stabiliti da un decreto ministeriale specifico, garantendo così trasparenza e aderenza ai criteri normativi.
Le Conclusioni
Questo caso illustra l’efficacia e l’importanza della procedura di correzione errore materiale. Dimostra che il sistema legale possiede meccanismi interni per rettificare le imperfezioni formali senza la necessità di avviare complessi e lunghi procedimenti di impugnazione. Per le parti coinvolte, ciò significa che un diritto palese, come quello al rimborso delle spese legali, non viene pregiudicato da una semplice dimenticanza. La decisione rafforza la fiducia nella capacità del sistema giudiziario di auto-correggersi, garantendo che le sentenze siano non solo giuste nella sostanza, ma anche complete e corrette in ogni loro parte.
Cos’è un errore materiale in una sentenza?
È un errore puramente formale, come una svista, un errore di calcolo o un’omissione, che non influisce sulla sostanza della decisione del giudice e che può essere corretto con una procedura specifica e semplificata.
Cosa accade se un giudice si dimentica di decidere sulle spese legali della parte civile?
Come dimostra questo caso, il giudice può intervenire anche d’ufficio con un’ordinanza di correzione di errore materiale per integrare la sentenza originaria, inserendo la decisione mancante sulla liquidazione delle spese.
Chi paga le spese nel giudizio di Cassazione se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso, poi dichiarato inammissibile, è tenuta a rimborsare le spese legali sostenute dalle altre parti, come la parte civile, per difendersi in quel grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47391 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 47391 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sulla richiesta di ufficio nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Lazise il DATA_NASCITA
in relazione alla sentenza del 03/10/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVA E OSSERVA
1.Con sentenza del 3 ottobre 2023 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del 24 novembre 2022 della Corte di appello di Venezia.
Il difensore della parte civile costituita, Comune di Lazise, avvocato NOME COGNOME, aveva depositato, in vista dell’udienza, trattata con rito cartolare, memoria e conclusioni scritte chiedendo, altresì, la liquidazione delle spese del grado, come per legge.
Per mero errore materiale, pur dandosi atto di tale richiesta, la Corte non ha provveduto alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, spese che,
Im
v
secondo i criteri di cui al d.m. 147 del 13 agosto 2022, devono essere liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori come per legge, provvedendo, altresì, alla correzione dell’errore contenuto nel dispositivo annotato nel ruolo informatico dell’udienza del 3 ottobre 2023 con riferimento al ricorso n. 22290/2023 e in quello della sentenza n. 43940/2023.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo riportato nel ruolo di udienza del 3 ottobre 2023 con riferimento al ricorso n. 22290/2023 del 3 ottobre 2023 e in quello della sentenza del 3 ottobre 2023 n. 43940/2023 della Sesta Sezione Penale nel senso che, dopo la parola “ammende.” Va inserita la seguente statuizione “Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Lazise, che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge”.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 16/11/2023