Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39720 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 39720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
nel procedimento per la correzione d’errore materiale relativo al dispositivo della sentenza del 24/06/2024 della Corte di cassazione, prima sezione penale, che ha pronunciato sui ricorsi iscritti al n. 15644/2024, proposti da
COGNOME NOME, nato a Santa Maria del Cedro il DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME NOME, nato a Firenze il DATA_NASCITA
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto
che con il dispositivo di sentenza in epigrafe questa sezione della Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi straordinari proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME COGNOME avverso la sentenza della quinta sezione della stessa Corte del 24 novembre 2023, contestualmente condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali;
che, per mera svista, è stata in dispositivo omessa la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE fallimentare della RAGIONE_SOCIALE, che aveva rassegnato tempestive conclusioni in sede di legittimità;
Considerato
che la procedura di correzione di errore materiale è applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, abbiano omesso detta statuizione in favore della parte civile, che ha natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, COGNOME., Rv. 283772-01; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, COGNOME, Rv. 277152-02; Sez. 2, n. 17326 del 24/01/2013, COGNOME, Rv. 255534-01).
che, per emendare il provvedimento, deve seguirsi pertanto la procedura anzidetta, prevista dagli artt. 130 e 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., assoggettata a rito de plano;
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 15644/2024 del 24 giugno 2024 sui ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME nel senso che, dopo le parole «spese processuali.» sia scritto e letto «Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 5.530,00, oltre accessori di legge». Manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale del ruolo.
Così deciso 1’08/10/2024