Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9891 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 9891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAMPI SALENTINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG AVV_NOTAIO COGNOME
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente, COGNOME NOME, parte civile nel procedimento penale R.G.N. 18495/2018 contro COGNOME NOME, concluso con l’ordinanza della Sez. Settima di questa Corte de 12/06/2019 di inammissibilità del ricorso dell’imputato e condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, chiede – per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale AVV_NOTAIO – che sia corretto l’er materiale relativo a detta sentenza e riferito alla mancata statuizione della condanna alle spe sostenute dalla suddetta parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi de art. 130 cod. proc. pen..
Il ricorso rappresenta che la parte civile era intervenuta nel giudizio di legittimità, depos una articolata memoria difensiva, e che tale condizione determina, in ogni caso, il diritto d stessa parte civile alla liquidazione delle spese sostenute e, qualora la relativa statuizion stata omessa nella sentenza, la possibilità di porre rimedio a tale omissione procedendo all correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen..
Tale modifica meramente materiale, nel caso di specie, è praticabile, non avendo causato l’errore alcuna nullità poiché la sua correzione non comporta una modificazione essenziale del provvedimento.
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto accogliersi l’istanza di correzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza delle Sez. U, n. 7945 del 31/1/2008, Boccia, Rv. 238426 la Corte di Cassazione ha elaborato una nozione di errore materiale nel processo penale molto ampia, che, valorizzando il dato letterale dell’art. 130 cod. proc. pen., è giunta ad individu presupposto essenziale della procedura di correzione nella insussistenza di patologie da cui derivi la nullità dell’atto, di guisa che la rimozione dell’errore non ne determi modificazione essenziale.
In tal modo, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la procedura di correzione di cui all’art. cod. proc. pen. possa essere adottata nei casi in cui l’integrazione dell’atto sia realizz mediante operazioni “meccaniche” di natura obbligatoria e conseguenziale.
La motivazione della citata sentenza, in altri termini, ha introdotto un principio di p generale, al di là del caso concreto sottoposto al suo vaglio – la sentenza di patteggiamento art. 444 cod. proc. pen. – in favore di un concetto “estensivo” di errore materiale emendab ex art. 130 cod. proc. pen..
L’errore materiale ricorre, in definitiva, in tutte le ipotesi di divergenza manifesta e casu la volontà del giudice e il suo mezzo di espressione, che si risolva in una mera irregolar formale (come i casi classici dell’errore linguistico o dell’errore immediatamente emergente da contenuto dell’atto), da cui non derivi alcuna nullità e la cui emenda non determini u modificazione essenziale dell’atto.
Ma la c.d. “variante qualitativa” cui le Sezioni Unite hanno attribuito peculiare valenza è qu che ritiene che, nel novero degli errori emendabili con la procedura correttiva ex art. 130 c proc. pen., siano da includere gli “errori omissivi” da cui possa trarsi l’effettiva volon giudice, di modo che essa, per quanto non esplicitata, consenta di risalire ad una statuizion che avrebbe dovuto univocamente formarne oggetto, in forza di un obbligo normativo.
Il fenomeno si configura quando, appunto, si colga la necessità e automaticità dell’intervent correttivo, diretto ad esplicitare un comando giudiziale apparentemente “tradito” da quant espressamente sancito dal giudice.
Ciò che si ricostruisce, in altre parole, non è la volontà soggettiva del giudice emergente da modalità espressiva dell’atto, bensì la sua volontà oggettiva, da considerar (necessariamente) immanente nell’atto medesimo per dettato ordinamentale: inquadrato in tali limiti, l’errore può senza meno rientrare nel perimetro di quello “materiale”, in relazi quale può procedersi a correzione ex art. 130 cod. proc. pen..
A tale categoria appartengono, come già sottolineato, tutte quelle irregolarità d provvedimento a cui sia possibile porre rimedio mediante operazioni “automatiche” di carattere doveroso e consequenziale e, tra queste, i casi in cui sia possibile procedere mediante correzione di cui all’art.535, comma 4 cod. proc. pen. – in coordinato disposto con gli artt. comma 3 e 547 del codice di rito- attinenti a statuizioni, obbligatorie, che abbiano nat accessoria rispetto al thema decidendum.
Il principio di ordine generale consacrato dalle Sezioni Unite, dunque, al quale il collegio rep di dare continuità, è quello in base al quale “la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria ed a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell’atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen.”.
Del resto, tale decisione si ispira ad un orientamento più risalente – atto a radicare la noz di errore materiale emendabile ex art. 130 cod. proc. pen. anche a riguardo delle statuizion accessorie sulle spese processuali – enunciato dal massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 15 del 31/5/2000, COGNOME, Rv. 216705), secondo cui può farsi ricorso alla procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen. quando la pronuncia del giudice abb erroneamente sancito in tema di condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a seguito dell’inammissibilità, trattandosi di rettifica che non incid contenuto intrinseco della decisione, ma su un profilo accessorio ad essa, non implicante alcuna valutazione discrezionale dell’organo giudicante; in tal modo, infatti, si provv semplicemente ad elidere una disarmonìa tra la estrinsecazione formale del pensiero del
giudice, insita nel documento-sentenza e quanto avrebbe potuto e dovuto essere stabilito, senza influenza sui processi volitivi o valutativi del decidente.
E tale impostazione interpretativa – per approdare alla tematica di interesse in questa sede rivela pienamente condivisa anche da una parte significativa della più recente giurisprudenza d legittimità, che si è occupata della correzione della sentenza della Corte di cassazione ch abbia omesso di statuire in merito alle spese sostenute dalla parte civile.
Si è affermato, infatti, che la procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. pen.) è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l’inammissibilità ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sed legittimità, perchè detta omissione cagiona un nocumento “ingiusto” non altrimenti emendabile se non dando conto che la relativa disposizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nel specie, parimenti consequenziale, nel senso che essa rappresenta l’effetto delle statuizion principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse (Sez. 2, 6809 del 2/3/2009, COGNOME, Rv. 233422; Sez. 2, n. 17326 del 24/1/2013, COGNOME, Rv. 255534).
Il Collegio intende dar seguito a tale orientamento e ribadisce che la procedura di correzio degli errori materiali prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. è applicabile alla pronuncia Corte di cassazione che, dichiarata l’inammissibilità o il rigetto del ricorso dell’imputato, omesso di deliberare sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimi quanto doverosa e consentanea rispetto ad essa.
In effetti, l’ordinanza della Settima sezione di questa Corte, citata nella sintesi del “fa omesso, per una svista, di esprimersi esplicitamente sull’istanza di liquidazione delle spes giudiziali della parte civile, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, che concretamente ed efficacemente adoperata per contrastare le pretese dell’imputato con il deposito di una ragionata memoria difensiva (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino) e, pertanto, deve essere ordinata la richiesta correzione; la parte civile è stata ammessa al patrocinio a spese de Stato, sicchè va fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale “in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile amm al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 c proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese in favore dell’Erario, mentre è rimessa al giudice rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazio delle stesse mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 de citato d.P.R.”(Cass. SS.UU. ord. N.5464 del 26/9/19, COGNOME);
dispone la correzione del ruolo di udienza e del dispositivo della ordinanza docu 29771/19 emessa dalla settima sezione in data 12 giugno 2019 nel procedimen 18495/2018 a carico di COGNOME NOME nel modo seguente: “Dichiara inammissibile il e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l’imputato alla rifusione delle rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile am patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d’Appell con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115/2002, dispon pagamento in favore dello Stato”.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito.
Così deciso, il 13 dicembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente)