Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23225 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23225 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
ORDINANZA
nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 di questa Sezione
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per la correzione dell’errore materiale; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile, che h chiesto di procedere alla correzione;
OSSERVA
rilevato che con sentenza del 15 febbraio 2024 di questa Sezione è stato definito il procedimento n. 41222/2023 iscritto nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME con dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ma per mero errore materiale è stata omessa la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
in favore della parte civile COGNOME NOME, che ne aveva chiesto la liquidazione come da nota spese depositata dal difensore AVV_NOTAIO;
considerato che trattasi di statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale alla decisione adottata, emendabile con la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., risolvendosi altrimenti l’omissione in un nocumento ingiusto e non eliminabile per una parte (Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, M., Rv. 283772);
ritenuto, pertanto, di dover procedere alla correzione della sentenza di questa Sezione, mediante integrazione del dispositivo con la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile, che liquida in 1.844 euro – non spettando il compenso richiesto per la fase introduttiva – oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dispone la correzione del ruolo e della sentenza emessa da questa Sezione all’udienza del 15/02/2024 nel procedimento n. 41222/2023 aggiungendo, dopo le parole “ammende”, la seguente statuizione: “condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquida in complessivi 1.844 euro oltre accessori di legge”.
Manda alla cancelleria per le relative annotazioni.
Così deciso, 22 maggio 2024