Correzione Errore Materiale: Spese Civili Dimenticate in Cassazione
Un’ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla procedura di correzione errore materiale nel processo penale. Il caso in esame riguarda l’omessa liquidazione delle spese legali a favore della parte civile in una sentenza definitiva. La Corte, riconoscendo la propria svista, ha utilizzato questo strumento per rimediare all’errore, integrando la precedente decisione e garantendo la tutela dei diritti del danneggiato. Questo provvedimento evidenzia come il sistema giudiziario disponga di meccanismi agili per sanare le imprecisioni senza la necessità di complessi procedimenti di impugnazione.
Il Contesto: Un Ricorso e un’Omissione
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato in appello per lesioni colpose e omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale. Nel corso del giudizio di legittimità, il difensore della parte civile aveva regolarmente depositato le proprie conclusioni scritte e la nota spese, chiedendo la rifusione dei costi sostenuti. Tuttavia, nel dispositivo della sentenza, la Corte, pur rigettando il ricorso dell’imputato, aveva completamente omesso di pronunciarsi su tale richiesta.
La Procedura di Correzione Errore Materiale
Di fronte a questa omissione, è stata attivata la procedura prevista dall’art. 130 del codice di procedura penale. Questo istituto permette di correggere gli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice, ovvero quelle sviste che non incidono sulla sostanza della decisione ma solo sulla sua forma. La Corte, richiamando un proprio precedente orientamento, ha affermato che l’omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale alla decisione principale, come la liquidazione delle spese, costituisce un tipico caso di errore materiale emendabile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione qualificando la mancata liquidazione delle spese come un “evidente errore materiale”. Secondo il Collegio, quando la statuizione omessa è obbligatoria e facilmente determinabile sulla base degli atti (come in questo caso, dove erano state depositate le conclusioni e la nota spese), l’errore non può che essere considerato una mera svista. Proseguire senza correggere tale errore avrebbe causato un “nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile” alla parte civile, la quale si sarebbe vista privata di un suo diritto senza alcuna colpa. La correzione, pertanto, non rappresenta una modifica del giudizio, ma una semplice integrazione di un suo elemento accessorio e dovuto per legge.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte Suprema ha disposto la correzione del dispositivo della precedente sentenza, integrando la condanna dell’imputato con l’obbligo di rimborsare alla parte civile le spese del giudizio di legittimità, liquidate in tremila euro oltre accessori. Questo intervento dimostra l’efficacia della procedura di correzione errore materiale come strumento di garanzia e celerità processuale. Esso consente di sanare rapidamente le imperfezioni formali dei provvedimenti giudiziari, assicurando che i diritti di tutte le parti, compresa la parte civile, siano pienamente rispettati senza dover ricorrere a ulteriori gradi di giudizio.
Cosa succede se un giudice dimentica di liquidare le spese legali della parte civile in una sentenza?
Se l’omissione è una svista evidente e la liquidazione è una conseguenza obbligatoria della decisione principale, può essere sanata attraverso la procedura di correzione errore materiale, senza necessità di impugnare la sentenza.
La correzione di un errore materiale cambia il merito della decisione originale?
No, la procedura di correzione errore materiale non modifica il contenuto logico-giuridico della decisione. Serve esclusivamente a rettificare sviste o omissioni su statuizioni accessorie e obbligatorie, come la liquidazione delle spese.
Come ha risolto la Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte ha emesso un’ordinanza che integra il dispositivo della precedente sentenza, aggiungendo la condanna dell’imputato al pagamento di tremila euro, oltre accessori di legge, per le spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42894 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 42894 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME parte civile
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che aveva concluso per la correzione dell’errore della sentenza impugnata
FATTO E DIRITTO
Vista la sentenza emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nel procedimento n. 11238/2024 all’udienza del 04/06/2024, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani di condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. pen. (capo A) e art. 189, comma 1 e 6, d. Igs 30 aprile 1992 n. 285 (capo B), commessi in Trapani il 21 febbraio 2019, ritenuto il reato di cui al capo A) di competenza del Giudice di Pace, ha disposto la trasmissione degli atti in ordine a tale reato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani e ha ridotto la pena inflitta in ordine al reato di cui al ca B), revocando le statuizioni a carico del RAGIONE_SOCIALE Civile RAGIONE_SOCIALE; lette la memoria del difensore dell’imputato;
rilevato che nel corso della udienza davanti a questa Corte il difensore della parte civile NOME COGNOME aveva presentato conclusioni scritte e nota spese;
considerato che nel dispositivo della sentenza per mero errore non sono state liquidate le spese alla parte civile e che, pertanto, tale dispositivo, frut di evidente errore materiale, può e deve essere corretto (in ordine alla ritenuta emendabilità con il procedimento di cui all’art. 130 cod. proc. pen., l’omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità si veda Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, Rv. 283772 – 01 secondo cui “In tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l’omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l’errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto”). Il dispositivo deve essere integrato nel senso che dopo la parola “ammende” deve essere aggiunta la frase: “oltrechè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile COGNOME NOME nel presente grado di legittimità, che liquida in euro tremila oltre ad accessori come per legge”
Dispone la correzione del ruolo e della sentenza n.26797/2024, emessa dalla Cort Suprema di Cassazione alla udienza del 4 giugno 2024 nel procedimento n. 11238/2024 R.G.N., integrando il dispositivo dopo la parola “ammende” con la seguente statuizione ” “oltrechè alla rifusione delle spese sostenute dalla civile COGNOME NOME nel presente grado di legittimità, che liquida in euro t oltre ad accessori come per legge”
Così deciso il 30 ottobre 2024 Il Consig ‘ere estensore eek..’…
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