Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47034 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME nato a PESARO il 03/02/1935 dalla parte civile COGNOME nato a PESARO il 30/04/1964 nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a PESARO il 22/09/1959 nel procedimento a carico di quest’ultimo
COGNOME NOME nato a URBINO il 01/01/1945
avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sente le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza di questa Corte n. 23807-2022 è stato definito il procedimento R.G.N. 14500/2021, iscritto nei confronti di NOME Alessandro per il delitto di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., dichiarandos l’inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato, nonché la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
In esito a tale pronuncia, le parti civili costituite COGNOME COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno presentato istanza di correzione di errore materiale, evidenziando come nel dispositivo dell’indicata sentenza non si sia provveduto a liquidare le spese di costituzione di parte civile in sede di legittimità, seppur da loro richieste con nota spese depositata unitamente ad una memoria difensiva.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto di procedersi alla correzione del descritto errore materiale.
Il difensore dell’imputato NOME COGNOME ha trasmesso memoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto dell’istanza di correzione di errore material sul presupposto che le parti civili non avrebbero espletato alcuna specifica attività difensiva nel corso del giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza di correzione di errore materiale presentata dalle costituite parti civili deve essere accolta.
E’ di immediata evidenza, infatti, come nella citata sentenza n. 23807-2022 l’imputato NOME sia stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, senza tuttavia che, per mero errore materiale, si sia anche provveduto alla sua condanna al pagamento delle spese in favore delle parti civili costituite COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ne avevano chiesto la liquidazione con nota spese depositata dal loro difensore.
Trattasi di una statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale alla decisione adottata, emendabile con la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., risolvendosi altrimenti l’omissione in un nocumento ingiusto e non eliminabile per una parte (cfr. Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, M., Rv. 283772-01).
Né l’assunzione ‘di una simile decisione può essere impedita da quanto dedotto dal difensore dell’imputato, atteso che, in antitesi a quanto prospettato, le parti civili avevano espletato attività difensiva nel corso del giudizio legittimità, in particolar modo provvedendo al deposito di una loro memoria con cui, in esito a specifiche valutazioni di merito, avevano richiesto il rigetto d ricorso presentato dall’imputato.
Conclusivamente, pertanto, deve essere disposta la correzione della sentenza n. 23807-2022 (R.G.N. 14500/2021), emessa da questa Corte il 13/04/2022 nei confronti di NOME NOMECOGNOME integrandone il dispositivo attraverso l’indicazione della condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili costitui COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, da liquidarsi in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori come per legge.
P. Q. M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 23807-2022 (R.G.N. 14500/2021), emessa da questa Corte il 13/04/2022 nei confronti di NOME COGNOME inserendo alla fine del dispositivo, dopo le parole “della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende” le parole “nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori come per legge”.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di rito. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presideríte