Correzione Errore Materiale: Quando la Forma Diventa Sostanza
Nel complesso universo del diritto, la precisione formale di un atto giudiziario è fondamentale per garantirne la chiarezza e la validità. Tuttavia, l’infallibilità non è umana e possono verificarsi sviste. La procedura di correzione errore materiale rappresenta lo strumento che l’ordinamento mette a disposizione per sanare questi vizi senza dover invalidare l’intero provvedimento. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico e illuminante di come funziona questo meccanismo.
Il Caso: Un Giudice di Troppo nell’Intestazione della Sentenza
La vicenda trae origine da una nota della Cancelleria della Corte di Cassazione, che segnalava un’anomalia nell’intestazione di una sentenza penale. A causa di un “refuso dell’applicativo S.I.C. penale”, la composizione del Collegio giudicante risultava errata. In particolare, un consigliere che era stato sostituito per l’udienza figurava ancora tra i componenti, portando il totale a sei giudici, un numero superiore a quello previsto dalla legge.
L’errore era puramente formale: il verbale d’udienza, infatti, riportava correttamente i nominativi dei magistrati che avevano effettivamente partecipato alla camera di consiglio e deliberato la decisione. Si è posta quindi la questione di come rimediare a questa discrepanza tra l’atto scritto e la realtà processuale.
L’Applicazione della Correzione Errore Materiale
Di fronte a questa situazione, la Corte ha attivato d’ufficio la procedura prevista dall’articolo 130 del codice di procedura penale. Questo articolo consente di correggere, anche d’ufficio, gli errori materiali o di calcolo contenuti nei provvedimenti del giudice, senza che sia necessario un vero e proprio mezzo di impugnazione.
Il Collegio ha constatato che la presenza del nominativo del giudice sostituito era il frutto di un “mero errore materiale”, una svista che non aveva minimamente inciso sulla volontà del collegio né sulla validità del processo decisionale. La decisione era stata presa dal numero corretto di giudici, come attestato dal verbale, che fa fede fino a querela di falso.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una distinzione cruciale: quella tra un vizio che inficia la sostanza della decisione e un errore puramente formale. Nel caso di specie, l’errore non ha riguardato la formazione della volontà del giudice o la deliberazione, ma unicamente la sua trasposizione grafica nell’intestazione della sentenza. La volontà del legislatore, nel prevedere la correzione errore materiale, è proprio quella di offrire uno strumento agile per emendare sviste di questo tipo, evitando le lungaggini e i costi di un’impugnazione per vizi che non toccano la sostanza del giudizio. La Corte, pertanto, ha ritenuto che la soppressione del nominativo del consigliere erroneamente indicato fosse il rimedio adeguato e proporzionato per ristabilire la conformità dell’atto alla realtà dei fatti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale di economia processuale e di certezza del diritto. Dimostra che il sistema è dotato di anticorpi per sanare le proprie imperfezioni formali in modo efficiente. La correzione errore materiale assicura che un semplice refuso non possa compromettere l’esito di un intero procedimento giudiziario, salvaguardando la sostanza della giustizia. La decisione, pur nella sua semplicità, rafforza la fiducia nella capacità dell’ordinamento di distinguere tra l’errore che vizia e quello che può essere semplicemente corretto, garantendo che la forma rimanga al servizio della sostanza e non viceversa.
Che cos’è un errore materiale in un atto giudiziario?
Sulla base del provvedimento, un errore materiale è una svista puramente formale o di trascrizione, come un refuso informatico, che non influisce sulla volontà decisionale del giudice. In questo caso specifico, consisteva nell’erronea indicazione di un giudice in più nell’intestazione della sentenza.
Come viene corretto un errore materiale in una sentenza penale?
La correzione avviene tramite una specifica procedura camerale, come previsto dall’art. 130 del codice di procedura penale. La stessa Corte che ha emesso l’atto viziato emana un’apposita ordinanza per disporre la rettifica, che viene poi annotata sull’originale del documento.
Un errore nell’indicazione dei giudici rende nulla la sentenza?
Non necessariamente. Come chiarito dall’ordinanza, se l’errore è solo formale (cioè nell’intestazione scritta) ma il collegio che ha effettivamente deciso era composto correttamente (come risulta dal verbale d’udienza), la sentenza non è nulla. È sufficiente procedere alla correzione dell’errore materiale senza invalidare la decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 803 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 803 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’intestazione della sentenza emessa da questa Corte il 09/05/2024, n. 34517/2024 in relazione al ricorso proposto da:
COGNOME nato a ACQUASANTA TERME il 07/09/1975; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’odierna procedura camerale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., è stata disposta d’ufficio a seguito della nota di Cancelleria del 7 ottobre 2024 che segnalava che, a causa di “refuso dell’applicativo S.I.C. penale, la sostituzione del consigliere COGNOME (disposta per l’udienza del 9 maggio 2024 con provvedimento del Presidente di Sezione del 29 aprile 2024, n.d.r.) non si è concretizzata ed il consigliere COGNOME si è aggiunto nel collegio determinando la presenza dei sei componenti”. In effetti, nell’intestazione della sentenza, il Collegio appare erroneamente costituito da sei Consiglieri mentre il verbale dell’udienza riporta numero e nominativi corretti dei Consiglieri che hanno partecipato alla decisione.
Considerato che ciò appare frutto di un mero errore materiale, occorre procedere alla relativa correzione, disponendo la soppressione nell’intestazione del nominativo del Consigliere COGNOME nei termini indicati nel dispositivo, con conseguente annotazione in calce all’originale dell’atto.
Corregge l’intestazione della sentenza emessa da questa Sezione della Corte di Cassazione in data 9 maggio 2024 n.34517/2024 in relazione al ricorso proposto da COGNOME Costantino sopprimendo nell’indicazione dei componenti del Collegio il Consigliere COGNOME non presente.
Manda alla Cancelleria di eseguire le comunicazioni ed a procedere all’annotazione della presente ordinanza sull’originale dell’atto.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il Cons gliere est nsore
Presidente