Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51213 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 51213 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA,
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Lecco il DATA_NASCITA
e
NOME, nato in Argentina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 31/05/2023 dalla Corte di Cassazione;
visti gli atti e il provvedimento del Presidente della Quinta sezione penale della Cor cassazione;
udita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 14 settembre 2023, il Presidente della Quinta sezione penale di questa Corte ha disposto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., la trattazion procedimento R.G. n. 1919/2023 – celebrato, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME dinanzi alla Sez. 5 penale della Corte di cassazione, all’udienza pubblica del 31 maggi 2023 e terminato con sentenza n. 1771/2023 -, onde procedere alla correzione materiale del ruolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Gli errori segnalati nella richiesta di correzione rivolta al Presidente della Quinta sez questa Corte – all’esito della quale è stata fissata l’odierna udienza – involgono, all’evi valutazioni la cui correttezza è suscettibile di sindacato nell’ambito del presente giudizio.
Invero, si tratta di errori che trovano ragione nella lettura complessiva della sentenza e c risolvono in mere sviste nella parte in cui indicano come unico quelli che in realtà e separati ricorsi e come unico quelli che in realtà erano due ricorrenti.
Ne deriva che, nel caso di specie, va disposta la correzione del ruolo, così come richies nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dispone correggersi l’errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo dell’udien del 31.05.2023 relativo al proc. n. 1919/2023, nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME nel senso che laddove leggesi “dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende”, leggasi “dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende”.
Così deciso il 20/10/2023.