Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40202 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40202 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/04/2025 del GIP TRIBUNALE di MARSALA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto penale di condanna emesso il 19 dicembre 2024 nei confronti di COGNOME NOME, modificando l’erronea indicazione della data di nascita dell’imputato.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza.
Con il primo ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt. 460, 178 lett. c), 130 cod. proc. pen., oltre a violazione del diritto di difesa, lamentando che il decreto penale di condanna nei suoi confronti emesso sarebbe nullo per la presenza di plurimi gravi errori che avrebbero impedito la corretta identificazione della sua persona quale soggetto sottoposto alla condanna, con palese violazione del suo diritto di difesa. L’imputato, cioè, non sarebbe stato identificato in modo certo, per l’effetto impedendogli di essere destinatario dell’atto originariamente emesso.
L’effettiva conoscenza dell’addebito, infatti, sarebbe avvenuta solo dopo la notifica dell’atto corretto, così da impedirgli di proporre opposizione al decreto penale di condanna, con richiesta di accedere a riti alternativi.
La correzione, inoltre, sarebbe stata effettuata in modo erroneo, potendosi ricorrere alla procedura ex art. 130 cod. proc. pen. solo nei confronti di atti diversi da quello in esame – che siano inficiati da errori od omissioni, rilevabili dal contesto del provvedimento, inidonei a determinare una situazione di nullità.
Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto violazione di legge con riferimento al procedimento previsto dall’art. 130 cod. proc. pen., per omessa celebrazione dell’udienza partecipata ex art. 127 cod. proc. pen., con conseguente violazione del suo diritto di difesa.
Avrebbe, in particolare, errato il G.I.P. nel provvedere de plano alla correzione dell’errore materiale presente nel decreto penale di condanna, senza ricorrere alla forma camerale in contraddittorio prevista dall’art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiesta dalla norma dell’art. 130, comma 2, cod. proc. pen. Ciò avrebbe comportato un’ipotesi di nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., in quanto direttamente afferente alla citazione dell’imputato.
Il ricorrente avrebbe avuto specifico interesse a partecipare all’udienza camerale, onde far rilevare la nullità dell’atto emesso nei suoi confronti.
Il Procuratore generale ha rassegNOME conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso è fondato, con valenza assorbente rispetto alla prima doglianza eccepita, per l’effetto determinando l’annullamento del provvedimento impugNOME.
Ed, infatti, tale ultimo è viziato per aver provveduto il G.I.P. de plano alla correzione dell’errore materiale presente nel decreto penale di condanna, senza ricorrere al rito camerale previsto dall’art. 127 cod. proc. pen.
E’, invece, necessario che si proceda nel contraddittorio tra le parti e che, pertanto, l’avviso di fissazione dell’udienza per la trattazione del procedimento di correzione di errore materiale venga notificato alle parti e ai difensori, dovendosi procedere, in ossequio a quanto imposto dall’art. 130, comma 2, cod. proc. pen., con le forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen.
L’omissione della notificazione di tale avviso all’imputato integra, pertanto, un motivo di nullità assoluta, prevista dall’art. 179 cod. proc. pen., attenendo alla citazione dell’imputato, ed è, quindi, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr., in questi termini, Sez. 1, n. 2408 del 20/05/1993, Scorza, Rv. 195662-01; Sez. 1, n. 4982 del 18/12/1991, dep. 1992, Sena, Rv. 188966-01).
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Marsala per l’ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala – Ufficio GIP, per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente