Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18056 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 13/10/2023 dalla Corte d’Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/03/2023, la Corte d’Appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, accoglieva parzialmente la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da COGNOME NOME, condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 62.077,86.
Con successivo provvedimento del 13/10/2023, adottato su istanza del predetto RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale ha disposto la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale contenuto nella precedente ordinanza, che aveva indicato il periodo di ingiusta detenzione nei giorni compresi tra il 23/05/13 e il 11/03/2014, quantificandolo peraltro erroneamente in giorni 351 anziché 292. Moltiplicando
quindi l’importo di Euro 176,86 per il periodo correttamente quantificato, la Corte d’Appello ha corretto l’importo liquidato in Euro 51.643,12.
Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio, essendo necessario comprendere se la Corte territoriale fosse caduta in errore nella fase di conteggio RAGIONE_SOCIALEa somma da liquidare, ovvero in quella di determinazione del periodo da considerare ai fini RAGIONE_SOCIALEa riparazione. In realtà, la somma liquidata appariva anche una riduzione RAGIONE_SOCIALEa pretesa del COGNOME, ristretto agli arresti domiciliari non già fino al 11/03/2014 (data RAGIONE_SOCIALE‘udienza camerate di riesame in sede di rinvio), ma fino al 16/06/2014 (data in cui la misura era cessata contestualmente alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di annullamento del titolo cautelare). In altri termini, la Corte aveva errato riconoscendo il diritto all riparazione, ma individuando il termine di cessazione RAGIONE_SOCIALEa misura alla data di celebrazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza camerate, e non a quella di notiFica al COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di annullamento. Si osserva comunque che la richiesta del RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto costituire oggetto di ricorso per cassazione, e non di istanza ex art. 130.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo del tutto ultronea l’instaurazione del contraddittorio dal momento che i termini RAGIONE_SOCIALEa questione apparivano pacifici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Assume invero rilievo preliminare ed assorbente la necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio e relativo avviso alle parti» (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Natiti, Rv. 282933 – 01).
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi da tale orientamento, specie avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, in cui la Corte ha preso in considerazione il periodo detentivo decorso fino alla celebrazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di riesame, e non anche quello intercorrente tra la data RAGIONE_SOCIALE‘udienza e quella di deposito del provvedimento contenente l’ordine di immediata liberazione del COGNOME (cfr. pag. 2 del ricorso).
Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di
Catanzaro per l’ulteriore corso, ovvero per nuovo esame, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, RAGIONE_SOCIALE‘istanza presentata dal M.E.F.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per l’ulteriore corso.
Così deciso il 5 marzo 2024