Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45957 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45957 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 23/10/2024
R.G.N. 26831/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Catania NOME nato a BRONTE il 24/05/1962 ; avverso l’ordinanza del 02/07/2024 della Corte d’Appello di Catania; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 2 luglio 2024 la Corte di Appello di Catania ha disposto, con trattazione de plano , la correzione di una precedente decisione, emessa nei confronti di Catania Salvatore.
Nel primo provvedimento, di applicazione della continuazione in sede esecutiva, era stata quantificata la pena nella misura di anni 19 e mesi 10 di reclusione.
Ma detta quantificazione, per come si legge nel secondo provvedimento – di correzione – era frutto di un errore di calcolo. Da qui la nuova determinazione in anni 24, mesi 5 e giorni 10 di reclusione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Catania Salvatore. Il ricorso Ł affidato a due motivi.
Al primo motivo si deduce vizio del procedimento.
La trattazione della procedura di correzione – ai sensi dell’art.130 cod.proc.pen. – deve avvenire in contraddittorio, mentre nel caso in esame si Ł provveduto de plano .
Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge.
Si sostiene, anche al fine di prospettare l’interesse alla trattazione partecipata in sede di merito, che la ricognizione della volontà espressa nel primo provvedimento non Ł così pacifica, potendo pervenirsi ad una quantificazione diversa del trattamento sanzionatorio, ferma restando la necessità di rettifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Secondo la interpretrazione consolidata di questa Corte la adozione “de plano”, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale di cui all’art.130 cod.proc.pen. comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all’udienza camerale (v. Sez. I n.20984 del 2020, rv 279219).
Nel caso in esame si Ł verificata trattazione de plano e vi Ł concreto interesse difensivo al rispetto del contraddittorio, come argomentato nel secondo motivo di ricorso.
Da ciò deriva la necessità di annullamento con rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catania.
Così Ł deciso, 23/10/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME