Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10336 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10336 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CAPPELLE SUL TAVO il 17/08/1965
avverso l’ordinanza del 11/10/2024 del TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, provvedeva alla correzione della sentenza n. 418/2019 emessa il 1° febbraio 2019 dallo stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME indicando l’esatta data di nascita dell’imputato nel “17.08.1965” e disponendo la cancellazione della frase “Pena sospesa e non menzione”.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del suo difensore, deducendo, quale unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen.
Nella prospettazione difensiva, il giudice di merito avrebbe erroneamente disposto la cancellazione della frase “Pena sospesa e non menzione”, contenuta nella motivazione della sentenza, ma non anche nel dispositivo letto in udienza, attribuendo, così, prevalenza a quest’ultimo.
La rilevata difformità tra dispositivo e motivazione avrebbe, piuttosto, dovuto eccepirsi nel corso del procedimento e fino al momento della irrevocabilità della sentenza stessa, non potendo essa risolversi mediante la procedura di correzione di errore materiale seguita dal giudice di Pescara.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Secondo quanto risulta dagli atti, ai quali il Collegio può accedere essendo stato dedotto un error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), non è dato rilevare, nel caso di specie, un contrasto tra dispositivo e motivazione inerenti alla sentenza n. 418/19 del Tribunale di Pescara, ma fra dispositivo letto in udienza (che non riporta il riferimento ai doppi benefici) e dispositivo trascritto in calce alla motivazione depositata (che, viceversa, riporta detto riferimento).
Nella motivazione della pronuncia in questione, infatti, si legge: “Passando al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al certificato penale dell’imputato, che fa escludere la recidiva (i precedenti sono aspecifici), può applicarsi un trattamento sanzionatorio prossimo al minimo edittale (mesi 9 di reclusione ed euro 60,00 di multa, aumentati per la continuazione…ad anni 1 ed euro 100”.
Il richiamo, seppure incidentale, ai precedenti, aspecifici o meno che fossero, appare inconciliabile con la possibilità, per l’imputato, di fruire dei benefic di legge, sicché il dispositivo letto in udienza – silente su pena sospesa e non
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menzione – appare coerente con la motivazione, sebbene quest’ultima non affronti esplicitamente il tema dei benefici medesimi.
Ciò posto, va ricordato che, secondo il costante orientamento di legittimità, la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce a motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 – 01).
Ed invero, solo il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e l motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non avrebbe potuto essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale (Sez. 1, n. 20877 del 21/03/2023, COGNOME, Rv. 284503-01).
Versandosi, nel caso di specie, nella prima delle ipotesi descritte, il giudice dell’esecuzione ha correttamente provveduto procedendo, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., alla correzione dell’errore materiale inerente alla data di nascita dell’imputato.
Dal rigetto del ricorso discende ex lege la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente