Correzione Errore Materiale: La Cassazione Annulla Spese e Multa
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla procedura di correzione errore materiale e sulle sue conseguenze pratiche per il cittadino. Con l’ordinanza in esame, i giudici supremi hanno rettificato una precedente decisione, eliminando la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico di un ricorrente. Questo caso dimostra come il sistema giudiziario possegga meccanismi interni per rimediare a sviste formali, garantendo l’aderenza tra la volontà del giudice e il testo del provvedimento.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso un’ordinanza del Tribunale del riesame. La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con una sentenza di novembre 2023, aveva dichiarato tale ricorso inammissibile. Tuttavia, nel dispositivo trascritto nel ruolo d’udienza, il ricorrente era stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Successivamente, il Presidente della stessa sezione ha rilevato la presenza di un palese errore materiale. La decisione del Collegio, infatti, era stata quella di non applicare la sanzione prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale, poiché l’inammissibilità era stata determinata da una “sopravvenuta carenza di interesse”. Vi era quindi una chiara discrepanza tra quanto deliberato e quanto erroneamente trascritto. Di conseguenza, è stata avviata la procedura per la correzione.
La Procedura di Correzione Errore Materiale
L’ordinamento processuale penale prevede uno strumento specifico per porre rimedio a questo tipo di incongruenze: la procedura di correzione errore materiale disciplinata dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale. Questa procedura consente di emendare errori od omissioni che non determinano la nullità dell’atto e che non incidono sulla sostanza della decisione, ma solo sulla sua rappresentazione formale.
Nel caso specifico, la Corte ha agito con modalità “de plano”, ossia attraverso una procedura semplificata e non partecipata, ritenuta adeguata per risolvere la difformità tra il dispositivo immediatamente compilato a margine del ruolo d’udienza (e sottoscritto dal Presidente) e quello poi depositato in cancelleria. La celerità di questo meccanismo è fondamentale per assicurare la coerenza e l’affidabilità degli atti giudiziari.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando la necessità di ripristinare la conformità tra la volontà del collegio giudicante e il contenuto del provvedimento scritto. I giudici hanno chiarito che, nel caso di provvedimenti emessi in camera di consiglio dalla Corte di Cassazione, la procedura di correzione è lo strumento idoneo per sanare le difformità. La motivazione di fondo è semplice e diretta: il dispositivo trascritto doveva essere corretto per riflettere la reale decisione del Collegio, che non prevedeva alcuna condanna pecuniaria per il ricorrente, data la specifica natura della causa di inammissibilità.
Conclusioni
La decisione finale ha quindi disposto la correzione del dispositivo della precedente sentenza. La nuova versione deve essere letta e intesa unicamente come “dichiara inammissibile il ricorso”, espungendo completamente la frase relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso non è un automatismo. La sua applicazione dipende dalle ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Inoltre, il provvedimento evidenzia l’efficienza degli strumenti di autocorrezione del sistema giudiziario, capaci di rettificare tempestivamente gli errori per garantire la giustizia sostanziale.
Cosa si intende per correzione di un errore materiale in un provvedimento giudiziario?
Si tratta della procedura con cui un giudice corregge sviste, errori di calcolo o di trascrizione presenti nel testo di un suo provvedimento, senza modificare la sostanza della decisione presa.
Se un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente deve sempre pagare le spese processuali e una multa?
No. Come chiarito in questa ordinanza, se l’inammissibilità deriva da una rinuncia dovuta a sopravvenuta carenza di interesse, il collegio può decidere di non applicare la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Come avviene la correzione di un errore materiale in una decisione della Corte di Cassazione?
Può avvenire tramite una procedura semplificata, definita “de plano”, ai sensi dell’art. 625-bis del codice di procedura penale. Questo permette alla Corte di rimediare rapidamente alla difformità tra la decisione effettiva e quanto trascritto nel provvedimento depositato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9220 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 9220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Depositata in Cancelleria
NOME
4
Oggi,
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 13 resa alla udienza camerale del 14/11/2023, dep. 2/01/2024 (ricorso n. 26898/2023 r.g.), la Terza sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del 5/06/2023 del Tribunale del riesame di Salerno impugnata da COGNOME NOME.
In data 9/01/2024, il Presidente titolare di questa sezione, rilevata la presenza di un errore materiale nel dispositivo trascritto nel ruolo dell’udienza camerale del 14/11/2023 (nel dispositivo il ricorrente è stato condanNOME alle spese processuali ed al pagamento della somma di 3000 euro alla Cassa ammende, laddove, diversamente, essendo il ricorso inammissibile per rinuncia determinata da sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio aveva deciso di non fare applicazione dell’art. 616, cod. proc.pen.), ha disposto che fosse dato corso alla correzione dell’errore materiale predetto, con fissazione dell’udienza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 625-bis, cod. proc. pen., con modalità “de plano”.
Ritenuto di dover disporre la correzione dell’errore materiale nei termini sopraindicati, atteso che, in tema di provvedimenti camerali emessi dalla Corte di Cassazione, deve essere esperita la procedura di correzione degli errori materiali per rimediare alla difformità del dispositivo riportato nel provvedimento depositato da quello immediatamente compilato a margine del ruolo d’udienza e sottoscritto dal Presidente.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell’udienza camerale del 14/11/2023, sul ricorso n. 26898/2023 di COGNOME NOME, nel senso che lo stesso deve essere letto ed inteso solo come “dichiara inammissibile il ricorso”, espungendo la frase “e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende”.
Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso, il 26 gennaio 2024
Il Presidente