Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18798 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18798 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
ALDO ACETO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul procedimento iscritto dÕufficio per la correzione dellÕerrore materiale contenuto nel ruolo di udienza relativo al ricorso n. 34737/2024 proposto da COGNOME NOME nato a VELLETRI il 14/02/1995 ed erroneamente iscritto a carico di COGNOME NOME nato a Roma il 4 aprile 1964;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto procedersi alla correzione dellÕerrore;
dato atto che il difensore, al quale è stato dato avviso dellÕodierna udienza, non fatto pervenire alcuna richiesta o memoria.
Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale ha pronunciato, rigettandoli, sui ricorsi congiunti proposti, con unico atto a firma del comune difensore, da COGNOME NOME, nato a Velletri il 14/02/1995, e NOMECOGNOME nato a Valle Castellana il 28 ottobre 1958, avverso la sentenza del 19/03/2014 della Corte di appello di Roma, ed iscritti al numero 34737/2024 del registro generale di questa Corte;
Presidente –
Sent. n. sez. 787/2025
Relatore –
CC – 15/05/2025
R.G.N. 11868/2025
in sede di iscrizione a ruolo dei ricorsi, è stato erroneamente indicato quale ricorrente COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 4 aprile 1964;
si tratta di evidente errore materiale cui si deve rimediare provvedendo alla corretta iscrizione a ruolo del nome di COGNOME NOMECOGNOME nato a Velletri il 14/02/1995, in luogo di COGNOME NOME, nato a Roma il 4 aprile 1964;
sicchŽ, in corrispondenza del numero di registro generale penale n. 34737/2024, in luogo di COGNOME NOME, nato a Roma il 4 aprile 1964, deve intendersi iscritto e conseguentemente leggersi il nome di COGNOME NOMECOGNOME nato a Velletri il 14/02/1995 il cui difensore di fiducia è stato correttamente avvisato della celebrazione dellÕudienza quale sottoscrittore del ricorso presentato nellÕinteresse del suo effettivo assistito;
ed invero, al difensore di fiducia, unico sottoscrittore dei ricorsi congiuntamente proposti da COGNOME NOME e COGNOME è stato dato tempestivo avviso dell’udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 610, comma quinto, cod. proc. pen., con lÕindicazione del numero di registro generale del procedimento, il nominativo del secondo imputato (COGNOME e la data dellÕudienza stessa (20 febbraio 2025), tutte indicazioni in presenza delle quali è priva di rilievo la circostanza dellÕerronea indicazione del nominativo di uno dei due ricorrenti, non integrando tale errore alcuna delle tassative nullitˆ previste dalla legge (Sez. 2, n. 32880 del 04/07/2012, COGNOME, Rv. 252936 – 01);
Pertanto, il ruolo di pubblica udienza relativo al procedimento penale n. 34737/2024 deve essere corretto nel senso che, in luogo di COGNOME NOME, nato a Roma il 04/04/1964, deve intendersi iscritto e deve leggersi il nome di COGNOME NOME, nato a Velletri il 14/02/1995.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel ruolo di udienza relativo al ricorso n. 34737/2024, nel senso che, ove è scritto “COGNOME NOME nato a Roma il 4/4/1964″ deve leggersi “COGNOME NOME nato a Velletri il 14/2/1995Ó. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.
Cos’ deciso in Roma, il 15/05/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME