Correzione Errore Materiale: Un Nome Sbagliato Corretto dalla Cassazione
L’accuratezza formale negli atti giudiziari è un pilastro fondamentale per la certezza del diritto. Un semplice refuso può generare confusione e incertezze. In questo contesto, la procedura di correzione errore materiale assume un ruolo cruciale, permettendo di emendare sviste senza intaccare la sostanza della decisione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico e chiaro di come questo meccanismo funzioni, intervenendo per correggere un nome di battesimo errato nel testo di una sentenza.
I Fatti del Caso: Un Nome Sbagliato nel Dispositivo
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Cassazione che, nel decidere sul ricorso di un imputato, commetteva un errore di trascrizione. Nello specifico, nel testo del dispositivo letto in udienza, il nome di battesimo dell’imputato veniva indicato in modo errato. Anziché il nome corretto, ne veniva riportato un altro.
Il Presidente del Collegio, resosi conto della svista, segnalava la necessità di provvedere alla rettifica. Si trattava di un classico errore materiale, ovvero un difetto puramente formale derivante da una distrazione nella stesura del provvedimento, che non alterava in alcun modo il percorso logico-giuridico seguito dai giudici per arrivare alla loro decisione.
La Procedura per la Correzione Errore Materiale
Quando si verifica un errore di questo tipo, la legge prevede uno strumento specifico per porvi rimedio. L’ordinanza in esame si basa sul combinato disposto degli articoli 130 e 625-bis del codice di procedura penale. Queste norme disciplinano la procedura per la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze della Corte di Cassazione.
La Corte, una volta accertata la presenza di un mero ‘difetto di esatta trascrizione’, può procedere d’ufficio alla correzione. La decisione viene presa con un’ordinanza, un provvedimento più snello rispetto a una sentenza, proprio perché l’intervento non modifica il giudizio di merito ma si limita a ripristinare la corretta forma esteriore dell’atto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione in modo lineare e conciso. Ha innanzitutto riconosciuto che l’errata indicazione del nome dell’imputato era dovuta a un ‘mero difetto di esatta trascrizione’. Questo riconoscimento è fondamentale perché qualifica l’errore come ‘materiale’, escludendo che si tratti di un errore di giudizio che richiederebbe strumenti di impugnazione ben più complessi.
Di conseguenza, i giudici hanno ritenuto applicabile la specifica procedura di correzione prevista dalla legge, disponendo la sostituzione delle parole errate (‘Locritani Gaetano’) con quelle corrette (‘Locritani Damiano’). Infine, la Corte ha dato mandato alla Cancelleria di effettuare tutti gli adempimenti necessari per annotare la correzione sulla sentenza originale, garantendo così la coerenza e l’affidabilità degli atti giudiziari.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur nella sua semplicità, ribadisce un principio essenziale: la giustizia non è solo sostanza, ma anche forma. La precisione dei provvedimenti giudiziari è una garanzia per tutte le parti coinvolte. La procedura di correzione errore materiale è lo strumento che permette al sistema di auto-emendarsi in modo rapido ed efficace da quelle sviste che, se non corrette, potrebbero compromettere la chiara e inequivocabile esecuzione delle decisioni. Il caso dimostra come l’ordinamento preveda rimedi agili per assicurare che un semplice refuso non ostacoli il corretto corso della giustizia.
In cosa consisteva l’errore materiale oggetto del provvedimento?
L’errore consisteva nell’indicazione di un nome di battesimo errato per l’imputato nel dispositivo di una precedente sentenza della Corte di Cassazione.
Quale procedura ha seguito la Corte per rimediare all’errore?
La Corte ha attivato d’ufficio la procedura di correzione dell’errore materiale, basata sugli articoli 625 bis e 130 del codice di procedura penale, che permette di correggere sviste formali senza alterare la sostanza della decisione.
Qual è stato l’esito finale dell’ordinanza?
L’esito è stato l’ordine di correggere l’errore, disponendo la sostituzione del nome errato con quello corretto nel testo della sentenza e incaricando la cancelleria di eseguire gli adempimenti e le annotazioni necessarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
Sull’istanza di ufficio proposta nel procedimento nei confronti di: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza del 12/9/2023 della Corte di Cassazione, seconda sezione penale, n. 43838;
visti gli atti, il provvedimento depositato e l’istanza;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza pronunciata in data 12 settembre 2023, n. 43838, la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione decideva sul ricorso proposto, tra gli altri, dall’ imputato COGNOME NOME avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Lecce il 10 febbraio 2021;
con istanza pervenuta il 14 settembre 2023 il Presidente del Collegio ha segnalato la necessità di provvedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nel testo del dispositivo letto in udienza, in cui il nome dell’imputato COGNOME è stato indicato come “NOME“, in luogo del nome corretto “NOMENOME;
che tale errore, dovuto a mero difetto di esatta trascrizione del nome dell’imputato, deve essere corretto ai sensi del combinato disposto degli artt. 625 bis e 130 cod. proc. pen. da parte della Corte di Cassazione;
la Cancelleria curerà gli adempimenti e le annotazioni conseguenti;
P.Q.M.
dispone correggersi l’errore materiale contenuto nel dispositivo riprodotto nel ruolo dell’udienza del 12 settembre 2023 relativo al ricorso R.G. n. 16754/23 in relazione alla sentenza n. 43838/23 emessa nei confronti di COGNOME NOME, nel senso che le parole “COGNOME NOME” sono sostituite dalle parole “COGNOME NOME“.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 24/11/2023