Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 516 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 3 Num. 516 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore generale presso Corte d’appello di Catanzaro
nei confronti di
Careri NOME, nato a Rosarno il DATA_NASCITA
NOME, nato a Terranova di Sibari il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Mileto il DATA_NASCITA
nonché da
COGNOME NOME, nato a Marcedusa il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Tropea il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Tropea il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a San Calogero il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Mileto il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME, nato nella Repubblica Dominic a na il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Rosarno il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
NOME Schiavo Fortunato, nato a Mileto il DATA_NASCITA
letta la sentenza del 08/05/2025 della Corte di cassazione di Roma
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la nota in data 6 ottobre 2025 del Presidente della Terza Sezione penale, che ha segnalato la necessità di procedere ad esaminare la richiesta di correzione di errore materiale presentata nell’interesse di NOME COGNOME, nato a Mileto il DATA_NASCITA, dall’AVV_NOTAIO;
rilevato che l’istanza chiede di emendare la motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione Terza, n. 26676 del 08/05/2025, depositata il 21/07/2025, sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro nei confronti di NOME COGNOME, nato a Mileto il DATA_NASCITA, e di altri due imputati, nonché sui ricorsi di altri dieci imputati, nelle parti in cui detta sentenza indica erroneamente il nome di NOME COGNOME invece di quello, corretto, di NOME COGNOME, nelle pagg. 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 26, 33, 44, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 77, 78 e 87;
Considerato che, nella specie, risulta evidente l’errore segnalato, in quanto dalla stessa motivazione della sentenza, oltre che dagli atti del procedimento, emerge come il nome di NOME COGNOME sia stato erroneamente indicato in luogo di quello, corretto, di NOME COGNOME, nelle pagg. 6 (sestultimo rigo), 9 (diciannovesimo rigo), 10 (quinto rigo), 11 (settimo rigo), 13 (quarto rigo, sedicesimo rigo, diciannovesimo rigo e venticinquesimo rigo), 16 (trentatreesimo rigo), 17 (sesto rigo), 23 (decimo rigo), 26 (sestultimo rigo), 33 (primo rigo), 44 (ventiseiesimo rigo), 58 (ventottesimo rigo, ventinovesimo rigo e trentasettesimo rigo), 59 (ventiseiesimo rigo), 64 (dodicesimo rigo), 65 (quarto rigo e trentunesimo rigo), 66 (decimo rigo e quintultimo rigo), 67 (quinto rigo, dodicesimo rigo, quattordicesimo rigo, ventiduesimo rigo e ventitreesimo rigo), 70 (trentesimo rigo), 71 (terzo rigo, quintultimo rigo e ultimo rigo), 72 (quindicesimo rigo e ventunesimo rigo), 77 (sesto rigo), 78 (ventitreesimo rigo) e 87 (settimo rigo);
ritenuto, quindi, che deve procedersi alla correzione dell’errore materiale precedentemente specificato, e, perciò, a sostituirsi nella motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione Terza, n. 26676 del 08/05/2025, depositata il 21/07/2025, al nome di NOME COGNOME quello, corretto, di NOME COGNOME, nelle pagg. 6 (sestultimo rigo), 9 (diciannovesimo rigo), 10 (quinto rigo), 11 (settimo rigo), 13 (quarto rigo, sedicesimo rigo, diciannovesimo rigo e venticinquesimo rigo), 16 (trentatreesimo rigo), 17 (sesto rigo), 23 (decimo rigo), 26 (sestultimo rigo), 33 (primo rigo), 44 (ventiseiesimo rigo), 58 (ventottesimo rigo, ventinovesimo rigo e trentasettesimo rigo), 59 (ventiseiesimo rigo), 64 (dodicesimo rigo), 65 (quarto rigo e trentunesimo rigo), 66 (decimo rigo e quintultimo rigo), 67 (quinto rigo, dodicesimo rigo,
quattordicesimo rigo, ventiduesimo rigo e ventitreesimo rigo), 70 (trentesimo rigo), 71 (terzo rigo, quintultimo rigo e ultimo rigo), 72 (quindicesimo rigo e ventunesimo rigo), 77 (sesto rigo), 78 (ventitreesimo rigo) e 87 (settimo rigo);
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione Terza, n. 26676 del 08/05/2025, depositata il 21/07/2025, sostituendo il nome di NOME COGNOME, erroneamente indicato, con quello, corretto, di NOME COGNOME, nelle pagg. 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 26, 33, 44, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 77, 78 e 87. Manda alla cancelleria per le annotazioni sull’originale dell’atto.
Così deciso il 11/11/2025.