Correzione Errore Materiale: Come Annulla un Ricorso in Cassazione
Un semplice errore di ‘copia e incolla’ può invalidare una sentenza? E cosa succede se questo errore viene corretto dopo che è già stato presentato un ricorso? Una recente pronuncia della Corte di Cassazione fa luce su un caso emblematico, dove una correzione errore materiale ha reso inammissibile un’impugnazione, dimostrando l’importanza di questo strumento per l’economia processuale.
I Fatti del Caso: Un Errore di ‘Scambio di Motivazione’
Tutto ha origine da una sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso. Due imputati erano stati assolti da reati tributari: il primo per la particolare tenuità del fatto, il secondo perché il fatto non sussisteva. Tuttavia, nella stesura delle motivazioni, il giudice aveva commesso un palese errore: il testo della motivazione non si riferiva ai due imputati, ma a un terzo soggetto, estraneo a quel procedimento.
Di fronte a questo vizio, che minava la coerenza logica della decisione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. La motivazione del ricorso era chiara: la violazione della legge processuale penale, che richiede l’indicazione precisa delle generalità degli imputati, rendeva la sentenza nulla.
Il Ricorso e l’Intervento Decisivo: la Correzione Errore Materiale
Mentre il ricorso era pendente, il Giudice per le indagini preliminari, accortosi dell’equivoco, è intervenuto. Con un’ordinanza successiva, ha disposto la correzione errore materiale della sentenza. In pratica, ha riconosciuto lo ‘scambio’ avvenuto in fase di redazione tra la motivazione di quel procedimento e quella di un altro, e ha ordinato di inserire il testo corretto, ripristinando la coerenza tra il dispositivo (l’assoluzione) e le sue ragioni giustificative.
Questo atto, apparentemente semplice, si è rivelato decisivo per l’esito del ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Giunto il momento di decidere, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore Generale inammissibile. La ragione non risiede in un errore del ricorrente, ma in una ‘sopravvenuta carenza di interesse’.
La Corte ha osservato che la ragione fondamentale del ricorso era l’errore nella motivazione. Una volta che tale errore è stato sanato attraverso la procedura di correzione errore materiale, il presupposto stesso dell’impugnazione è venuto meno. Non c’era più alcun interesse giuridicamente rilevante a ottenere una pronuncia di annullamento, poiché il vizio era già stato eliminato alla fonte.
In sostanza, la correzione ha avuto l’effetto di ‘svuotare’ di contenuto il ricorso, rendendolo superfluo. Continuare a coltivarlo sarebbe stato contrario ai principi di economia processuale, che mirano a evitare attività giurisdizionali non necessarie.
Conclusioni: L’Efficacia dello Strumento Correttivo
Questa sentenza sottolinea l’importanza e l’efficacia della procedura di correzione degli errori materiali. Si tratta di uno strumento pensato per rimediare a sviste, omissioni o errori di calcolo che non intaccano la sostanza della decisione del giudice.
La vicenda dimostra come tale procedura possa prevenire l’annullamento di sentenze per vizi puramente formali, garantendo la stabilità delle decisioni giudiziarie e alleggerendo il carico delle corti superiori. Per gli operatori del diritto, è un monito a verificare sempre la possibilità di utilizzare questo strumento prima di intraprendere la via, più lunga e complessa, dell’impugnazione per vizi sanabili.
Perché il Procuratore Generale aveva inizialmente presentato ricorso?
Il ricorso era stato presentato perché la motivazione della sentenza di assoluzione faceva riferimento a un soggetto completamente diverso dagli imputati del processo, configurando un errore che, secondo il Procuratore, rendeva nulla la sentenza.
Cosa ha fatto il giudice di primo grado dopo il ricorso?
Il Giudice per le indagini preliminari, una volta emessa la sentenza, ha provveduto con un’apposita ordinanza a correggere l’errore materiale, riconoscendo di aver inserito per sbaglio la motivazione di un altro procedimento e disponendo la sostituzione con quella corretta.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione e perché?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per ‘sopravvenuta carenza di interesse’. Dal momento che l’errore era stato corretto dal giudice di primo grado, la ragione stessa del ricorso era venuta meno, rendendo inutile una pronuncia della Corte sul punto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33286 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO generale presso la Corte d’appello di Venezia nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Valdobbiadene il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Conegliano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
lette per COGNOME NOME le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
lette per COGNOME NOME le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 dicembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché non punibile per particolare tenuità del fatto e NOME COGNOME da un’altra contestazione del medesimo reato perché il fatto non sussiste.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte d’appello di Venezia, denunciando la violazione dell’art. 546, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., a causa del fatto che nella motivazione della sentenza depositata dal Giudice per le indagini preliminari non si fa riferimento agli imputati COGNOME e COGNOME, ma a tale COGNOME, con la conseguente nullità della sentenza, a causa della errata indicazione delle generalità degli imputati.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando l’intervenuta correzione dell’errore contenuto nella motivazione della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Giudice per le indagini preliminari già provveduto, con ordinanza del primo febbraio 2024 in atti, a correggere l’errore verificatosi nella collazione della motivazione con l’intestazione, dando atto che nella sentenza nei confronti di COGNOME e COGNOME era stata inserita la motivazione relativa a NOME COGNOME e viceversa, e disponendo le opportune correzioni.
Ne consegue il venir meno della ragione che aveva determinato il ricorso del Pubblico ministero, essendo stato emendato l’errore che aveva determinato la nullità denunciata con il ricorso, che deve quindi essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 9/7/2024