Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25249 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25249 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il 29/10/1971
avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG
7876/25
OSSERVA
Visti gli atti e il provvedimento;
Esaminati i motivi di ricorso;
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso
provvedimento non impugnabile; invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità non può essere oggetto di autonoma impugnazione l’ordinanza di
correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, in applicazione del principio generale contenuto nell’art. 586 cod. proc. pen.,
posto che il primo provvedimento ha funzione accessoria e meramente ti
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integrativa rispetto al secondo (ex multis, Sez. 6, n. 2323 del 15/10/2014,
dep. 2015, R., Rv. 261868), avendo il ricorrente censurato dEll’ordinanza attraverso cui il GUP del Tribunale di Catanzaro procedeva de plano alla correzione dell’errore materiale del dispositivo della sentenza n. 286/2024, in quanto adottata senza fare ricorso alla procedura di cui all’art. 127 cod. proc. pen. attraverso l’ampliamento della confisca; (aok.)
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025
Il Con GLYPH re estensore
Il Presidente