Correzione Errore Materiale: Il Caso del Relatore Sbagliato in Sentenza
La precisione formale negli atti giudiziari è un pilastro del nostro sistema legale, ma cosa succede quando si verifica una svista? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illumina il percorso da seguire, affrontando un caso di correzione errore materiale relativo all’errata indicazione del giudice relatore nell’intestazione di una sentenza. Questo provvedimento offre spunti cruciali sulla differenza tra i vari ruoli del giudice e sulla solidità di una decisione nonostante un vizio puramente formale.
I Fatti del Caso: Un Errore nell’Intestazione
Il caso trae origine da una sentenza penale in cui, nell’intestazione del provvedimento, era stato indicato un nominativo errato per il consigliere che aveva svolto la relazione in udienza. Nello specifico, era stato menzionato il nome del giudice estensore della sentenza, anziché quello del presidente del collegio, che aveva effettivamente condotto la relazione orale. Di fronte a questa imprecisione, è stata avviata la procedura per la correzione errore materiale al fine di rettificare l’atto e garantire la sua piena conformità formale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto la richiesta, disponendo la correzione dell’errore. Ha ordinato alla cancelleria di annotare sull’originale della sentenza che, dopo le parole “udita la relazione svolta dal”, il nome del consigliere erroneamente indicato dovesse essere sostituito con quello del presidente del collegio. La decisione chiarisce che l’errore era circoscritto e non inficiava in alcun modo la validità del processo decisionale né della sentenza stessa.
Le Motivazioni: la correzione errore materiale e la funzione del relatore
Il cuore del provvedimento risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha giustificato la sua decisione. I giudici hanno operato una distinzione fondamentale basata sulla normativa processuale, in particolare sull’art. 614, comma 3, del codice di procedura penale.
In primo luogo, si è distinto tra:
1. Relazione in udienza: È l’esposizione orale della causa fatta ai fini della discussione pubblica. La legge stabilisce che a provvedervi sia “il presidente o un consigliere da lui delegato”. L’errore materiale si è verificato proprio a questo livello, indicando una persona diversa da quella che ha effettivamente svolto tale funzione.
2. Relazione in camera di consiglio: È l’analisi e l’esposizione del caso che il giudice relatore (estensore) fa agli altri membri del collegio durante la deliberazione segreta. Questa attività, così come l’assegnazione del procedimento e la stesura materiale della sentenza, non erano state toccate dall’errore.
La Corte ha sottolineato che l’errata indicazione del relatore d’udienza non aveva alcuna rilevanza ai fini della decisione, in quanto la fase deliberativa e di stesura era stata condotta correttamente dal giudice a ciò preposto. L’errore, quindi, era puramente formale e non sostanziale, legittimando l’uso della procedura di correzione errore materiale come strumento idoneo a sanare la svista senza necessità di annullare l’atto.
Conclusioni: L’Importanza della Precisione Formale
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: sebbene la precisione formale sia un valore da perseguire, il sistema giudiziario è dotato di strumenti flessibili per rimediare a sviste che non compromettono la sostanza del giudizio. La procedura di correzione errore materiale serve proprio a questo: garantire l’integrità e la correttezza degli atti giudiziari, distinguendo tra errori emendabili e vizi che, invece, possono invalidare una decisione. Il caso analizzato dimostra come una chiara comprensione delle norme procedurali permetta di risolvere efficacemente le imprecisioni, salvaguardando l’economia processuale e la certezza del diritto.
Cosa si intende per errore materiale correggibile in una sentenza?
Secondo l’ordinanza, un errore materiale è una svista di natura puramente formale, come l’errata indicazione del nome del giudice che ha svolto la relazione in udienza. Tale errore non influisce sulla deliberazione, sulla stesura della sentenza o sulla decisione finale, e può quindi essere corretto senza invalidare l’atto.
Chi svolge la relazione orale in un’udienza della Corte di Cassazione?
In base all’art. 614, comma 3, del codice di procedura penale richiamato nel provvedimento, la relazione della causa durante la discussione dibattimentale è effettuata dal presidente del collegio giudicante o da un consigliere specificamente delegato da quest’ultimo.
Un errore nell’intestazione di una sentenza la rende nulla?
No, non necessariamente. L’ordinanza chiarisce che un errore materiale nell’intestazione, come quello relativo al nome del relatore d’udienza, non inficia la validità della sentenza, poiché non riguarda né l’assegnazione del procedimento, né la deliberazione in camera di consiglio, né la redazione della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31982 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 31982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
per la correzione dì errore materiale nell’intestazione della sentenza Sez. 3, n. 13823 del 11/01/2024 (procedimento R.G. n. 30724/2023) a carico di COGNOME NOME c/ INDIRIZZO 1
udita la relazione in camera di consiglio del consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che si proceda alla correzione;
RITENUTO
che, per mero errore materiale, nell’intestazione della sentenza Sez. 3, n. 13823 del 11/01/2024, relativamente al procedimento R.G. n. 30724/2022, ricorrente COGNOME NOME, si è indicato quale relatore «NOME COGNOME», anziché «NOME COGNOME»;
che tale indicazione è esclusivamente riferita alla relazione effettuata in udienza e non a quella svolta nella camera di consiglio ai fini della decisione svolta dal consigliere NOME COGNOME – e non ha rilevanza ai fini
‘t dell’assegnazione del procedimento e della redazione della sentenza, che rimangono a cura del consigliere relatore;
che, infatti, l’art. 614, comma 3, cod. proc. pen. riguarda la sola relazione della causa ai fini della discussione dibattimentale, alla quale procede “il presidente o un consigliere da lui delegato”;
che l’errore materiale di cui sopra deve essere dunque corretto;
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto sulla intestazione della sentenza Sez. 3, n. 13823 del 11/01/2024, relativamente al procedimento R.G. n. 30724/2022, ricorrente COGNOME NOME, nel senso che, dopo le parole “udita la relazione svolta dal”, invece’ delle parole “consigliere NOME COGNOME” deve intendersi scritto “presidente NOME COGNOME“. Manda alla cancelleria per le annotazioni sull’originale.
Così deciso il 12/07/2024.