Correzione Errore Materiale: L’Ordinanza della Cassazione che Rettifica un Capo d’Imputazione
Nel complesso iter della giustizia, la precisione è fondamentale. Tuttavia, anche ai massimi livelli, può verificarsi un semplice refuso, un errore di battitura che, se non corretto, potrebbe generare incertezza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’ordinamento preveda uno strumento agile per rimediare a queste sviste: la correzione errore materiale. L’ordinanza in esame mostra l’applicazione di questo istituto per rettificare l’indicazione di un capo d’imputazione in una precedente sentenza.
I Fatti del Caso: L’Errore nel Dispositivo
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione. Nel redigere il dispositivo, ovvero la parte decisionale del provvedimento, la Corte aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dal Procuratore Generale. Tuttavia, nel specificare i reati a cui si riferiva tale declaratoria, per un mero errore di trascrizione è stato indicato il capo d’imputazione ‘5B.13)’ anziché quello corretto, ovvero il capo ‘6)’.
Questo tipo di svista, pur non alterando la volontà del collegio giudicante, rappresentava un’imprecisione formale che necessitava di essere sanata per garantire la piena coerenza e chiarezza dell’atto giudiziario.
La Decisione della Corte e la Procedura di Correzione Errore Materiale
Di fronte a questo palese refuso, la stessa Sezione della Corte è intervenuta con una successiva ordinanza. L’organo giudicante, avvalendosi del potere conferitogli dall’articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale, ha disposto la correzione del precedente dispositivo.
La decisione è stata netta: ha ordinato che, ovunque fosse scritto ‘5B.13)’, si dovesse intendere e leggere ‘6)’. La Corte ha quindi mandato alla Cancelleria di procedere con le annotazioni necessarie sugli atti originali, assicurando così che la rettifica avesse efficacia formale e sanasse l’errore ab origine.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base dell’ordinanza è concisa ma inequivocabile. La Corte ha semplicemente ‘ritenuto’ e ‘visto’ che nel dispositivo della precedente sentenza era presente un ‘mero errore materiale’. La volontà del giudice era quella di riferire la declaratoria di inammissibilità al reato di cui al capo 6) e non ad un altro. La procedura di correzione dell’errore materiale è stata attivata proprio perché l’errore non inficiava il processo logico-giuridico che aveva portato alla decisione, ma riguardava esclusivamente la sua estrinsecazione materiale nel documento. L’intervento si è reso necessario per ripristinare la corrispondenza tra il voluto e il trascritto, un principio fondamentale per la certezza del diritto.
Conclusioni: L’Importanza della Precisione negli Atti Giudiziari
Questo caso, nella sua semplicità, sottolinea l’importanza dello strumento della correzione errore materiale nel sistema processuale. Esso consente di emendare rapidamente sviste e refusi senza dover ricorrere a complessi e lunghi mezzi di impugnazione, che sarebbero sproporzionati rispetto alla natura dell’errore. L’efficienza e la rapidità di questo istituto garantiscono che la giustizia non sia ostacolata da imperfezioni formali, salvaguardando al contempo la precisione e l’affidabilità degli atti giudiziari. La decisione riafferma che la sostanza della giustizia prevale sulla forma, ma la forma deve essere impeccabile per riflettere fedelmente tale sostanza.
Che cos’è un errore materiale in un provvedimento giudiziario?
È un errore di tipo puramente formale, come un refuso, un errore di calcolo o una svista nella trascrizione, che non altera la sostanza logica e giuridica della decisione del giudice.
Come interviene la Corte di Cassazione per correggere un errore materiale?
La Corte interviene con un’apposita ordinanza, come previsto dall’art. 625-bis del codice di procedura penale, disponendo la rettifica dell’errore e ordinando alla cancelleria di annotare la correzione sugli atti originali.
Quale errore specifico è stato corretto in questo caso?
Nel dispositivo di una sentenza, era stato erroneamente indicato il capo d’imputazione ‘5B.13)’ invece del corretto capo ‘6)’ in riferimento a una declaratoria di inammissibilità. L’ordinanza ha sostituito il numero errato con quello giusto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10527 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10527 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
nel procedimento n. Ric. Gen. 25867/2024 (N. Prot. 28555/2024) PG C/NOME COGNOME A +12
udita’ la relazione svolta dal’Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
ritenuto che nel dispositivo della sentenza emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte il 12 febbraio 2025, riportato sul ruolo di udienza e relativo al procedimento sopra indicato, per mero errore materiale, là dove volevasi indicare che la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale era attinente anche al reato di cui al capo 6) è stato indicato il reato di cui al capo 5B.13);
visto l’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo d’udienza del 12/02/2025, in relazione al ricorso iscritto al n. R. G. 25687/2024, ric. P.G. nonché COGNOME ed altri nel senso che, ove è scritto “5B.13)” deve leggersi “6)”.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.
Così deciso il 14/03/2025.