Correzione Errore Materiale: L’Importanza della Precisione nei Provvedimenti Giudiziari
Nel complesso ingranaggio della giustizia, anche un singolo termine errato può generare incertezza. Il principio della correzione errore materiale serve proprio a sanare queste imperfezioni, garantendo che il testo di un provvedimento rifletta fedelmente la volontà del giudice. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo strumento procedurale in azione.
Il Contesto del Caso: Un Errore di Trascrizione
La vicenda nasce da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso un’ordinanza della Corte di Appello di Bologna. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’appello di un imputato. La Corte di Cassazione, nel decidere il ricorso, intendeva annullare l’atto oggetto dell’impugnazione, ovvero l’ordinanza della Corte di Appello.
Tuttavia, per una svista, nel dispositivo trascritto sul ruolo d’udienza è stato indicato l’annullamento della “sentenza impugnata” invece che della corretta “ordinanza impugnata”. Si è trattato di un classico lapsus calami, un errore di scrittura che, se non corretto, avrebbe potuto creare confusione sull’effettivo oggetto della decisione.
La Procedura di Correzione Errore Materiale in Pratica
L’articolo 130 del codice di procedura penale disciplina il meccanismo di correzione degli errori materiali. Questa procedura consente di rettificare, anche d’ufficio (cioè su iniziativa dello stesso giudice), gli errori o le omissioni che non determinano la nullità dell’atto e la cui correzione non comporta una modifica sostanziale del provvedimento.
Nel caso in esame, è stato lo stesso giudice relatore a segnalare l’incongruenza, attivando la procedura camerale per la rettifica. La Corte ha quindi constatato che si trattava palesemente di un mero errore materiale e ha disposto la correzione formale dell’atto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base dell’ordinanza di correzione è lineare e ineccepibile. La Corte ha evidenziato che l’oggetto del ricorso era inequivocabilmente un’ordinanza. Di conseguenza, la decisione di annullamento non poteva che riferirsi a tale provvedimento. L’uso del termine “sentenza” era, quindi, un evidente errore di trascrizione che non alterava la sostanza del giudizio ma che necessitava di essere emendato per garantire la coerenza e la chiarezza dell’atto giudiziario. Il giudice ha quindi ordinato che, dove era scritto “annulla senza rinvio la sentenza impugnata”, si dovesse leggere “annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata”, disponendo l’annotazione sull’originale del provvedimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur nella sua semplicità, ribadisce un principio fondamentale dello stato di diritto: la certezza e l’accuratezza degli atti giudiziari. La possibilità di correggere un errore materiale è uno strumento essenziale che permette al sistema giudiziario di auto-emendarsi, assicurando che le decisioni siano non solo giuste nella sostanza, ma anche formalmente corrette. Per le parti processuali, ciò significa poter contare su provvedimenti chiari e inequivocabili, evitando dubbi interpretativi che potrebbero dare adito a ulteriori contenziosi. La trasparenza del procedimento di correzione, attivato d’ufficio, dimostra inoltre la diligenza dell’organo giudicante nel garantire l’integrità dei propri atti.
Cos’è un ‘errore materiale’ in un atto giudiziario?
È un errore involontario di trascrizione o di calcolo che non altera la volontà del giudice. Nel caso specifico, si è trattato di scrivere ‘sentenza’ al posto di ‘ordinanza’, senza modificare la sostanza della decisione di annullamento.
Come può essere corretto un errore materiale?
Può essere corretto attraverso un’apposita procedura, disciplinata dall’art. 130 del codice di procedura penale, che può essere avviata su istanza di parte o, come in questo caso, d’ufficio dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento.
Qual è stata la conseguenza pratica della correzione in questo caso?
La correzione ha assicurato che il testo scritto del dispositivo corrispondesse esattamente alla decisione presa dalla Corte, cioè l’annullamento dell’ordinanza della Corte di Appello e non di una inesistente sentenza. Questo ristabilisce la certezza giuridica e la corretta esecuzione del provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3711 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3711 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
per la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 12/12/2024, sul ricorso n.31703/2024 di NOME COGNOME trattato dalla Seconda Sezione di questa Corte;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’odierna procedura camerale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., è stata disposta d’ufficio a seguito della nota del 20 dicembre 2024 del Consigliere NOME COGNOME in qualità di relatore del ricorso n.31703/2024 proposto da NOME COGNOME e trattato da questa Corte all’udienza del 12 dicembre 2024.
In effetti, si rileva che il ricorso di cui sopra aveva per oggetto l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 25 luglio 2024 che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto NOME COGNOME Ne consegue che la decisione di annullamento contenuta nel dispositivo emesso dalla Cassazione doveva necessariamente riguardare “l’ordinanza impugnata”, e non già la “sentenza impugnata”, come, invece, trascritto erroneamente sul ruolo di udienza del 12 dicembre 2024.
Considerato che ciò appare frutto di un mero errore materiale, occorre procedere alla relativa correzione, disponendo che: ove è scritto “annulla senza
rinvio la sentenza impugnata”, deve leggersi “annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata”, con conseguente annotazione in calce all’originale dell’atto.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto ruolo di udienza del 12/12/2024, sul ricorso n.31703/2024 di NOME COGNOME nel senso che, ove è scritto “annulla senza rinvio la sentenza impugnata”, dev leggersi “annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata”. Manda alla cancelleria per l annotazioni sugli originali.
Così deciso in Roma in data 17 gennaio 2025
Il Consigliere estensore