Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41211 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41211 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
nel procedimento a carico di
1.NOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA,
2.COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA,
3.COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA,
4.COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA,
5.COGNOME, NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA,
6.COGNOME NOME, nato a Caccamo, il DATA_NASCITA,
7.COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA,
8.NOME, nato a Termini Imerese il DATA_NASCITA,
9.COGNOME NOME, nato in Argentina il DATA_NASCITA
sulla segnalazione della cancelleria di questa Corte relativa alla sentenza del 17 settembre 2025, pronunciata nel procedimento n. 39739/24 Registro Generale;
10.COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Il 17 settembre 2025 questa Corte ha emesso sentenza di annullamento della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, relativamente alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pp.uu. e nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME relativamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello; di inammissibilità, nel resto, de ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME; di inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nel dispositivo della sentenza è scritto “Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME“, invece che “Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME“.
La cancelleria ha segnalato la necessità di procedere a correzione dell’errore materiale.
L’istanza merita accoglimento e il frontespizio della sentenza va corretto come da dispositivo.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza 35214/2025 nel senso che, ove è scritto “Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME” sia scritto “Dichiara
inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME“. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, 11 dicembre 2025 La Cons. est Il Presidente