Correzione Errore Materiale: Pluralità di Ricorrenti e la Decisione della Cassazione
Nel complesso mondo del diritto processuale, la precisione è fondamentale. Tuttavia, anche gli atti giudiziari più importanti possono contenere delle sviste. L’istituto della correzione errore materiale serve proprio a porre rimedio a questi refusi senza alterare la sostanza della decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un esempio lampante di come funziona questo meccanismo, chiarendo le conseguenze di un errore grammaticale nel dispositivo di una sentenza che coinvolgeva più parti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da due ricorsi separati presentati da due individui avverso una sentenza. La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato i casi, aveva concluso per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi. Il problema è sorto al momento della stesura del dispositivo, ovvero la parte decisionale della sentenza.
L’Errore nel Dispositivo della Sentenza
A causa di un evidente errore di trascrizione, il dispositivo della sentenza era stato redatto al singolare. Si leggeva che la Corte dichiarava “inammissibile il ricorso” e condannava “il ricorrente” al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda. Questa formulazione creava un’incertezza giuridica: a quale dei due ricorrenti si riferiva? La condanna al pagamento della somma era da intendersi unica e da dividere, o si trattava di una svista?
Le Motivazioni della Correzione Errore Materiale
La Corte di Cassazione, con una successiva ordinanza, ha riconosciuto la presenza di un palese errore materiale. I giudici hanno specificato che l’intento originario era quello di pronunciarsi su entrambi i ricorsi, dichiarandoli entrambi inammissibili. L’uso del singolare era frutto di una mera svista che non rifletteva la volontà del collegio giudicante.
L’ordinanza ha quindi disposto la correzione errore materiale del dispositivo. È stato chiarito che la formulazione corretta deve essere al plurale: “dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali”. Inoltre, per eliminare ogni dubbio sulla sanzione pecuniaria, è stata aggiunta la parola “ciascuno” dopo l’importo, specificando che ogni ricorrente è tenuto a versare l’intera somma indicata.
Le Conclusioni
Questo caso dimostra l’importanza della procedura di correzione degli errori materiali come strumento per garantire la certezza del diritto e la corretta esecuzione delle decisioni giudiziarie. Permette di sanare sviste formali che, se non corrette, potrebbero generare ambiguità e contenziosi. La decisione assicura che il provvedimento finale rispecchi fedelmente la volontà del giudice, applicando correttamente le conseguenze giuridiche a tutte le parti coinvolte. In questo modo, si conferma che ciascun ricorrente, il cui appello è stato giudicato inammissibile, deve farsi carico individualmente delle sanzioni previste dalla legge, senza che un semplice refuso possa alterare la sostanza della giustizia.
 
Cos’è un errore materiale in un provvedimento giudiziario?
È un errore puramente formale, come un errore di battitura, di calcolo o una svista evidente, che non altera il contenuto logico e la volontà espressa dal giudice nella sua decisione. Può essere corretto con una procedura apposita.
Qual era l’errore specifico commesso dalla Corte in questo caso?
La Corte aveva utilizzato termini al singolare (“il ricorso”, “il ricorrente”) e omesso la parola “ciascuno”, pur dovendo decidere su due ricorsi presentati da due persone distinte. Questo rendeva ambiguo a chi si applicasse la decisione di inammissibilità e la condanna al pagamento.
Qual è l’effetto pratico della correzione disposta dall’ordinanza?
La correzione chiarisce in modo inequivocabile che entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e che ciascuno dei due ricorrenti è tenuto a pagare le spese processuali e la sanzione pecuniaria di tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6800 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4   Num. 6800  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME VASILE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Vista la sentenza n. 1282/2023 emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nel procedimento n. 21622/2023 all’udienza del 28.09.2023;
considerato che, pur essendo stati valutati inammissibili i ricorsi presentati da entrambi i ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, per mero errore  GLYPH nel dispositivo della sentenza è stata dichiarata l’inammissibilità del “ricorso” ed è stato condannato “il ricorrente” al GLYPH pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
considerato che tale dispositivo, frutto di evidente errore materiale, può e deve essere corretto e che, pertanto, al posto delle parole ” il ricorso” e “il ricorrente” devono essere inserite rispettivamente le parole ” i ricorsi” e “i ricorrenti” e dopo la parola “tremila” deve essere inserita la parola “ciascuno”;
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo di cui al ruolo del 28 settembre 2023 nella causa iscritta al ruolo con il n.21622/2023 nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 1282/2023 nel senso che là ove è scritto “dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila…” deve intendersi “dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno…”. Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.
Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consi  GLYPH stensore  GLYPH
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