Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 477 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 3 Num. 477 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2025
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME NOME
Ord. n. sez. 1665/2025
CC – 17/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore – ha pronunciato la seguente
sulla correzione dell’errore materiale sulle statuizioni civili pronunciate in favore di NOME COGNOME e Regione Veneto, nel procedimento n. 36244/2024 R.G., definito con sentenza n. 33191 del 29/04/2025, nei confronti di COGNOME NOME, nato a Valeggio sul Mincio il DATA_NASCITA, ricorrente avverso l’ordinanza della Corte di appello di Venezia del 04/10/2024;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnatedal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la correzione dell’errore materiale;
lette le conclusioni della parte civile, NOME COGNOME, che ha concluso per la conferma della sentenza, ivi compresa la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nei gradi di merito, nonchØ per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio e al versamento della somma ex art. 616 cod. proc. pen. in favore della Cassa delle ammende.
OSSERVA
Rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo trascritto sul ruolo di camera di consiglio dell’udienza del 29/04/2025, procedimento n. 36244/2024, ricorrente COGNOME NOME, non sono state inserite le statuizioni civili di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, NOME COGNOME e Regione Veneto, invece riportate nel dispositivo della sentenza-documento n. 33191 del 29/04/2025.
A tale errore può porsi rimedio con il procedimento di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426), in senso conforme al dispositivo della sentenza-documento, mentre nessuna statuizione va adottata sulle spese del presente giudizio, trattandosi di procedimento non diretto ad incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (Sez. U. civ., n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744).
P.Q.M
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 29 aprile 2025, sul ricorso n. 36244/2024 di COGNOME, nel senso che, ove e’ scritto “rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali” si aggiunga “condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME COGNOME e Regione
Veneto, che liquida, per ciascuna parte civile, in euro duemila, oltre accessori di legge”. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così Ł deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME