Correzione Errore Materiale: Il Caso della Condanna Senza Parte Civile
L’infallibilità non è una caratteristica del sistema giudiziario, ma esistono strumenti per rimediare a sviste e imprecisioni. Uno di questi è la correzione errore materiale, un istituto fondamentale per garantire la precisione formale delle decisioni senza dover ricorrere a complessi mezzi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come e quando questo strumento viene utilizzato, in particolare nel caso di una condanna al pagamento delle spese legali a una parte civile… inesistente.
I Fatti del Caso: Una Condanna Inaspettata
La vicenda trae origine da un procedimento penale in cui, all’esito del giudizio di Cassazione, l’imputato era stato condannato a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile. Tuttavia, emerge un dettaglio cruciale: nel procedimento in questione non si era mai costituita alcuna parte civile. La condanna, contenuta nel dispositivo della sentenza, era quindi priva di qualsiasi presupposto fattuale e giuridico.
Questa situazione rappresenta un classico esempio di svista, un errore che non riguarda la valutazione del merito della causa (la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato), ma un aspetto accessorio e formale della decisione.
La Decisione della Cassazione e la Correzione Errore Materiale
La Corte di Cassazione, una volta rilevata la palese anomalia, è intervenuta con un’apposita ordinanza per rimediare. Invece di avviare un complesso iter processuale, ha applicato l’articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale, che disciplina appunto la procedura di correzione degli errori materiali.
La Corte ha disposto, d’ufficio e senza particolari formalità, l’eliminazione della frase del dispositivo che condannava il ricorrente alla rifusione delle spese. Questa procedura snella è pensata proprio per correggere quegli errori che non richiedono una nuova valutazione nel merito, ma solo un ripristino della correttezza formale dell’atto.
Cosa si Intende per “Mero Errore Materiale”?
È importante distinguere l’errore materiale dall’errore di giudizio. Quest’ultimo riguarda una valutazione errata delle prove o un’interpretazione sbagliata della legge e può essere contestato solo attraverso i mezzi di impugnazione ordinari (appello, ricorso per cassazione). L’errore materiale, invece, è una semplice svista, un’incongruenza manifesta tra il pensiero del giudice e la sua espressione materiale nell’atto. Nel caso di specie, l’errore era evidente: non si può condannare a pagare le spese a un soggetto che non è parte del processo.
Le Motivazioni della Corte
Il ragionamento della Corte è stato lineare e ineccepibile. La motivazione dell’ordinanza si fonda sulla constatazione oggettiva dell'”inesistenza” della parte civile nel procedimento. Poiché la condanna alla rifusione delle spese processuali presuppone necessariamente la presenza di una parte che le abbia sostenute e ne abbia chiesto il rimborso, la sua assenza rende la relativa statuizione del tutto priva di fondamento.
La Corte ha quindi qualificato la svista come “mero errore materiale”, emendabile d’ufficio. Ciò significa che il giudice stesso, accortosi dell’errore, può correggerlo autonomamente, garantendo così rapidità ed efficienza e ripristinando la coerenza interna della propria decisione.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza e l’utilità dello strumento della correzione errore materiale nel sistema processuale penale. Esso permette di salvaguardare l’accuratezza e la credibilità delle decisioni giudiziarie, risolvendo in modo rapido ed efficiente le sviste che inevitabilmente possono verificarsi. Il caso dimostra come il sistema preveda dei meccanismi di autocorrezione per assicurare che la giustizia, anche nei suoi aspetti formali, sia sempre precisa e coerente con i presupposti fattuali e giuridici del processo.
Che cos’è un errore materiale secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, è una svista palese contenuta nel dispositivo di una sentenza, come la condanna al pagamento delle spese a favore di una parte civile che in realtà è inesistente nel procedimento.
Come può essere corretto un errore materiale in una sentenza penale?
Può essere corretto d’ufficio dal giudice che ha emesso la decisione, senza particolari formalità, applicando la procedura semplificata prevista dall’art. 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale.
Perché la condanna al pagamento delle spese della parte civile era un errore in questo caso?
Era un errore materiale perché nel procedimento non si era costituita alcuna parte civile. Di conseguenza, la condanna a rimborsare le spese a un soggetto inesistente nel processo era priva di qualsiasi fondamento logico e giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25526 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 25526 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sull’istanza di correzione relativa al ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nato Avellino il 28/02/1977
definito con la sentenza del 09/05/2025 della Corte di cassazione
letti gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che nel procedimento n. 4553/2025 nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nato ad Avellino il 28/02/1977, definito all’udienza del 9 maggio 2025, per mero errore materiale nel dispositivo sul ruolo di udienza risulta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, invece, inesistente nel procedimento suindicato;
trattandosi di mero errore materiale, emendabile d’ufficio e senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 625 – bis, comma 3, cod. proc. pen., con eliminazione della condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile;
P. Q. M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione emessa il 9.5.2025 nel procedimento n. 4553/2025 nei confronti di COGNOME NOME, eliminando la seguente frase:
“Condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difes sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquid
complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.”
Manda alla cancelleria per le annotazioni
Così deciso il 1 luglio 2025
Il consigliere estensore
Il PpOidente