Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21162 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/10/2023 del TRIBUNALE di FERMO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Fermo, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 11/10/2023, ha accolto la richiesta di correzione di errore materiale presentata dal Procuratore della Repubblica di Fermo e ha disposto di eliminare la statuizione “pena sospesa” a fronte di una condanna ad anni quattro e mesi sei di reclusione, contenuta nel dispositivo della sentenza n. 471/2023, pronunciata nei confronti di NOME COGNOME in data 18/4/2023, irrevocabile il 2/10/2023.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 127, comma 1, 130, comma 2, cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa, al di là di quanto evidenziato nel motivo successivo, eccepisce la nullità del provvedimento in quanto emesso de
plano e in assenza del contraddittorio in violazione dell’art. 130 cod. proc. pen. che prevede espressamente che il giudice per procedere alla correzione dell’errore materiale è tenuto a provvedere con le forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 130 e 674, comma 1 bis, cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che il giudice dell’esecuzione sarebbe incorso in un errore in procedendo che impone l’annullamento del provvedimento impugnato in quanto l’eliminazione della locuzione relativa alla sospensione condizionale della pena comporta una modifica sostanziale del provvedimento che non può essere oggetto del procedimento di cui all’art. 130 cod. proc. pen. Nello specifico, d’altro canto, la statuizione non avrebbe potuto comunque essere revocata in quanto questa non sarebbe la conseguenza di un errore ovvero di un refuso ma di un errore di giudizio che avrebbe potuto essere corretto solo attraverso i mezzi ordinari di impugnazione.
In data 10 gennaio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nel primo motivo la difesa deduce la nullità del provvedimento per la violazione dell’art. 130 cod. proc. pen.
La doglianza è fondata e le ulteriori censure sono assorbite.
2.1. Il comma terzo dell’art. 130 cod. proc. pen. prevede che giudice competente provvede alla correzione dell’errore materiale con le forme dell’art. 127 cod. proc. pen.
Al fine di emettere il provvedimento con il quale è disposta la correzione, pertanto, il giudice è tenuto a fissare un’udienza alla quale le parti, ritualmente avvisate, hanno diritto di partecipare.
La mancata celebrazione dell’udienza e la pronuncia del provvedimento in assenza di contraddittorio determinano la nullità dello stesso che la parte può eccepire con il ricorso per cassazione indicando di avervi interesse (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, COGNOME, Rv. 282933 – 01; Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279219 – 01; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254230 – 01).
2.2. Nel caso di specie il provvedimento di correzione di errore materiale risulta essere stato emesso de plano senza che siano state rispettate le forme previste e il vizio è stato ritualmente dedotto dalla parte.
Nel ricorso, infatti, evidenziando tra l’altro che l’eliminazione della locuzione “pena sospesa” contenuta nel dispositivo non poteva essere effettuata con la procedura di correzione errore materiale ma che, piuttosto, si sarebbe dovuto procedere con le forme dell’incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 214 del 05/11/2021, dep. 2022, Cossu, Rv. 282483 – 01), si è dato conto dell’interesse a eccepire la nullità.
2.3. Per le ragioni esposte il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo.
Così deciso il 2 febbraio 2024
Il Consigli re estensore
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Il Presidente