Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45813 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45813 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SANT’ANTIMO il 08/05/1954
avverso l’ordinanza del 11/03/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
le//sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio con le conseguenze previste dalla legge.
udito il difensore
L’Avvocato COGNOME insiste sull’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME NOME propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice del Tribunale di Torre Annunziata ha disposto la correzione di errore materiale del dispositivo de sentenza che ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati, con contestuale restitu agli aventi diritto dei beni sottoposti a vincolo reale. In particolare, la correzione de materiale è costituita dall’inserimento, nel dispositivo della sentenza, dopo le parole “vi reale”, la frase “al passaggio in giudicato della sentenza”, così specificando che la restitu dei beni sequestrati andava eseguita al passaggio in giudicato della sentenza.
2.11 ricorso è affidato a quattro motivi.
2.1.La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge processua posto che il giudice ha disposto la correzione nella medesima data del 11/04/2024 in cui il ha proposto appello avverso la sentenza oggetto di correzione di errore materiale. Lamenta, pertanto, l’incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, essendo stata presentata impugnazione ed essendo pendente l’appello. Competente è, quindi, il giudice d’appello e non il giudice a quo.
2.2.Rappresenta, altresì, che la correzione non ha ad oggetto imperfezioni emendabili, ma concerne parti essenziali del dispositivo, avendo il giudice di merito specificato che la restit dei beni non ha immediata efficacia esecutiva, ma è subordinata al passaggio in giudicato dell sentenza, effettuando un mutamento sostanziale ed essenziale in malam partem della sentenza
2.3.Inoltre, il giudice di merito ha disposto la procedura correttiva de plano, senza dare alcun previo avviso alle parti, con violazione degli artt. 130 e 127 cod. proc. pen. Tale viola integra un’ipotesi di nullità di ordine generale.
2.4.Lamenta, infine, violazione dell’art. 323, comma 1, cod. proc. pen, GLYPH in quanto il provvedimento di restituzione è immediatamente esecutivo ed il giudice ha invece subordinato la sua esecutività all’eventualità che le impugnazioni siano rigettate o dichiarate inammissib
Pertanto, è abnorme ed affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti. Si richiama, al riguardo, Sez. 4, n. 8612 del 08/02 Rv. 282933.
Il Procuratore generale in udienza ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. L’analisi prenderà le mosse dalla disamina della censura inere alla violazione degli artt. 130 e 127 cod. proc. pen., che è fondata ed assume caratt assorbente. L’art. 130 cod. proc. pen., infatti, dispone che la procedura di correzione dell’e
materiale avvenga con le forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. Quest’ultima norma impone l’instaurazione del contraddittorio con le modalità ivi previste. Viceversa, il giudice a quo ha proceduto de plano, senza instaurare alcun contraddittorio con le parti. Ciò determina nullità carattere generale ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
E’ vero che si è affermato in giurisprudenza che l’adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale compor una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., che può essere dedotta con il ricorso per cassazione, soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all’udi camerale (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020). Prima ancora, Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, ha statuito che “è illegittimo il provvedimento di correzione di errore materiale dispos giudice con procedura de plano, invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, qualora il ricorrente deduca un concreto interesse a partecipare alla camera di consi per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugn mentre, in tempi meno recenti, lo stesso principio è stato espresso da Sez. 6, n. 42622 d 18/09/2015, con il principio di diritto per il quale “è inammissibile il ricorso per cas avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura de plano, invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente n deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situaz decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato”.
Nel caso di specie, tuttavia, la pluralità di censure, di indubbio spessore, formulate ricorrente induce a ritenere senz’altro ravvisabile l’interesse di quest’ultima a partecipa camera di consiglio, fruendo Così di uno strumento processuale nel quale proporre tali doglianze
GLYPH Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l’ultroneità della disamina degli ult motivi di ricorso.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata
Così deciso all’udienza del 14 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Depositata in Cancelleria