Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28933 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2023 della Corte di appello dì Napoli lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità d
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli procedeva al correzione di taluni errori materiali, occorsi nella redazione della sua prece ordinanza del 10 novembre 2023, che aveva riconosciuto a beneficio di NOME COGNOME la continuazione in executivis e aveva rideterminato di conseguenza la pena.
Le correzioni apportate al provvedimento originario riguardavano:
l’entità della pena del reato associativo, già individuato come il più gr posta a base del calcolo ai fini della continuazione; pena ricondotta alla co misura di dodici anni e otto mesi di reclusione, in luogo dei dodici anni e sei assunta erroneamente nell’ordinanza emendata;
b) il risultato dell’addizione tra la pena base e gli aumenti ex art. 81 cpv pen., questi ultimi di entità complessiva pari a cinque anni e otto me reclusione; risultato, a sua volta, erroneamente calcolato.
La pena conclusiva corretta ammontava, così, a diciotto anni e quattro mes di reclusione.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore fiducia.
Mediante unico motivo il ricorrente denuncia l’inosservanza e l’errone applicazione degli artt. 649 e 671 cod. proc. pen.
Le censure del ricorrente si appuntano sulla correzione sub a). A suo dire, rettifica della pena base non sarebbe stata consentita, essendo and l’operazione ad incidere sull’unitaria rideterminazione della pena del r continuato, e quindi sul contenuto intrinseco della decisione. Gli aumenti di pena, ex art. 81 cpv. cod. pen., dipenderebbero infatti dall’entità della pena bas nuova quantificazione di quest’ultima interferirebbe, inammissibilmente data natura del procedimento, sull’entità di quegli aumenti, che il pubblico minis non aveva impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il procedimento di correzione previsto dall’art. 130 cod. proc. pen. essere adottato per porre rimedio ad errori od omissioni di una decisione adottata, senza modificarne il contenuto essenziale. L’integrazione deve consist in un’operazione meccanica con la quale si rettifica il provvedimento per ricondu alla sua giusta portata precettiva, con esclusione di qualsiasi modific introduca elementi estranei alla ratio decidendi e che comporti l’esercizio di un
potere discrezionale (Sez. 1, n. 30483 del 06/05/2010, COGNOME, Rv. 248316-01; Sez. 6, n. 18326 del 25/02/2003, COGNOME, Rv. 225898-01).
2. Alla luce di tale principio, il ricorso risulta manifestamente infondato.
La corretta misura della pena base (dodici anni e otto mesi di reclusion risulta chiaramente dal tenore dell’ordinanza originaria, incorsa sul punto, parte finale, in un mero lapsus calami, e dunque giustamente emendata.
Gli aumenti di pena a titolo di continuazione (cinque anni e otto me complessivi) sono invece rimasti immutati. Essi non hanno risentito dell’erro riguardante la pena base, se non in senso favorevole al condannato. Propr perché, per legge, si determinano in proporzione alla pena base, tali aume sarebbero stati semmai maggiori, ove la maggior misura della pena base fosse stata, sin dall’inizio, correttamente individuata.
3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profil colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 1 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente aI pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 07/05/2024