Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28577 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 28577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sulla richiesta di correzione dell’errore materiale avanzata da e nell’interesse di
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di procuratore speciale dell’RAGIONE_SOCIALE, parte civile costituita nel proc. penale 2147/2020, a carico di COGNOME + RAGIONE_SOCIALE, sulla sentenza n. 11118/23 del 20.12.2022 della II Sezione Penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per la correzione della sentenza nel senso indicato dal ricorrente.
Con sentenza del 28.10.2020 la II Sezione Penale di questa Corte ha definito il procedimento instaurato a séguito dei ricorsi proposti da NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE 12 ricorrenti contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 26.6.2019;
con la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi la Corte aveva condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a carico della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende; aveva inoltre condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenute dalla costituita parte civile RAGIONE_SOCIALE, che aveva liquidato in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; aveva
il difensore e procuratore della costituita parte civile ha proposto istanza di correzione della sentenza impugnata segnalando che l’RAGIONE_SOCIALE era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, circostanza sfuggita alla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ma documentalmente rilevabile dagli atti.
L’istanza deve essere respinta non essendosi in presenza di un errore materiale.
Ed in effetti, nelle conclusioni rassegnate in udienza ed allegate in copia all’istanza di correzione, la parte civile aveva chiesto la condanna dei ricorrenti “.. alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile (a carico dell’Erario anticipatario), rimettendosi alla Corte per l qua ntificazione”.
La Corte non aveva trascurato ed anzi aveva ben colto il riferimento all’Erario (e, pertanto, alla ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato e la conseguente applicazione della specifica disciplina dettata dal DPR 115 del 2001) ma aveva cionondimeno posto le spese a carico degli imputati osservando che “… la parte civile non ha documentato né allegato i presupposti che dovrebbero indurre la predetta somma a carico dell’Erario” (cfr., pag. 39 della sentenza).
La condanna alle spese nei confronti degli imputati, pertanto, non è l’effetto di un “errore” o di una “svista” in cui la Corte è incorsa nel non considerare che la parte civile era stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato quanto, piuttosto, il frutto di una valutazione espressa circa il fatto che tale circostanza non risultava in atti e non era stata documentata.
Tanto vero che la stessa istanza di correzione non ha potuto non dare conto del fatto che “… il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qui
allegato, non era stato allegato, sul presupposto, rivelatosi evidentemente infondato, che essendo stato allegato alle conclusioni rassegnate in secondo grado lo stesso fosse già agli atti della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione …” (cfr., pagg. 1-2 dell’istanz di correzione).
Va allora ribadito che la procedura di correzione di errore materiale è praticabile ove sussista unicamente la necessità di porre rimedio ad una disarmonia fra la formale espressione di una decisione ed il suo reale contenuto ed è invece preclusa nel momento cui la prospettata correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione adottata dal giudice (cfr., Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, COGNOME, Rv. 298543; Sez. 3, n. 3936 del 05/12/2013, dep. 2014, Mari, Rv. 258924; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, COGNOME, Rv. 257158; Sez. 6, n. 18326 del 25/02/2003, COGNOME, Rv. 225898 e, da ultimo, Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 13/03/2018, COGNOME, Rv. 272658 01).
P.Q.M.
rigetta la richiesta.
Così deciso in Roma, il 2.7.2024