Correzione errore materiale: la Cassazione chiarisce i limiti di ammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui confini applicativi della procedura di correzione errore materiale, un istituto fondamentale per emendare sviste formali nei provvedimenti giudiziari. La decisione sottolinea una distinzione cruciale nella procedura penale: quella tra annullamento con rinvio e annullamento senza rinvio, chiarendo come questa differenza impatti direttamente sull’ammissibilità dell’istanza di correzione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una richiesta di correzione di un errore materiale che si assumeva contenuto in una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione. Con tale sentenza, la Corte aveva disposto l’annullamento senza rinvio di una decisione di condanna e di quella di primo grado, rilevando un vizio puramente processuale. Gli atti erano stati quindi trasmessi al Tribunale competente per le determinazioni conseguenti.
Gli istanti, nel presentare la richiesta di correzione, avevano invocato l’articolo 623, lettera c), del codice di procedura penale, una norma che disciplina specifici casi di annullamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato la richiesta di correzione errore materiale palesemente inammissibile. I giudici hanno evidenziato come il richiamo normativo effettuato dai ricorrenti fosse del tutto impertinente rispetto alla fattispecie concreta.
Le Motivazioni della Decisione: la differenza tra annullamento con e senza rinvio
Il cuore della motivazione risiede nella netta distinzione tra le due tipologie di annullamento previste dal nostro ordinamento.
La precedente sentenza della Corte (oggetto della richiesta di correzione) aveva disposto un annullamento senza rinvio ai sensi degli articoli 620 e 621 del codice di procedura penale. Si trattava di una decisione con mero effetto rescindente, ovvero che si limitava a ‘cancellare’ le sentenze precedenti a causa di un vizio procedurale, trasmettendo gli atti al giudice competente per il prosieguo. In questo scenario, non vi è un nuovo giudizio di merito demandato dalla Cassazione.
Al contrario, la norma invocata dai ricorrenti, l’art. 623 lett. c) c.p.p., riguarda l’ipotesi diversa dell’annullamento con rinvio, in cui la Cassazione annulla la sentenza ma demanda a un altro giudice il compito di celebrare un nuovo processo, attenendosi ai principi di diritto da essa stabiliti.
La Corte ha quindi stabilito che la procedura di correzione, così come prospettata, non poteva trovare applicazione, poiché basata su un presupposto giuridico errato. Inoltre, i giudici hanno rigettato anche le eventuali doglianze sulla composizione del collegio del Tribunale a cui erano stati trasmessi gli atti, specificando che tali questioni attengono all’applicazione delle ordinarie regole tabellari interne all’ufficio giudiziario e non a un errore della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio procedurale di fondamentale importanza: ogni strumento processuale ha un ambito di applicazione ben definito e non può essere utilizzato in modo intercambiabile. La richiesta di correzione errore materiale non può diventare un pretesto per rimettere in discussione il contenuto di una decisione, specialmente quando si fonda su riferimenti normativi non pertinenti. La decisione evidenzia l’importanza per i legali di inquadrare correttamente la natura del provvedimento che intendono contestare o emendare, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità.
 
Quando è inammissibile una richiesta di correzione di errore materiale basata sull’art. 623 lett. c) c.p.p.?
È inammissibile quando la sentenza di cui si chiede la correzione ha disposto un annullamento senza rinvio, poiché la norma citata si applica esclusivamente ai casi di annullamento con rinvio.
Qual è la differenza fondamentale tra annullamento con rinvio e senza rinvio secondo questa ordinanza?
L’annullamento senza rinvio, basato sugli artt. 620 e 621 c.p.p., ha un mero effetto di cancellazione della sentenza precedente per un vizio procedurale, con trasmissione degli atti al giudice competente. L’annullamento con rinvio, invece, implica che la Cassazione demanda a un altro giudice la celebrazione di un nuovo giudizio.
Le questioni relative alla composizione del collegio giudicante del tribunale a cui vengono trasmessi gli atti possono essere oggetto di correzione di errore materiale da parte della Cassazione?
No, la Corte ha chiarito che eventuali incompatibilità nella composizione del collegio attengono all’applicazione delle ordinarie regole tabellari interne del tribunale e non costituiscono un errore materiale della sentenza della Cassazione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7450 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3   Num. 7450  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
ORDINANZA
nel proc. n. 45542/2023 R.G.N. relativo alla sentenza di questa Corte n. 17962/19 emessa nei confronti di
NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
La richiesta di correzione di errore materiale è inammissibile.
Con la sentenza di questa Corte n. 17962/19 si è disposto un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e quella di primo grado, ai sensi degli 620 e 621 cod.proc.pen. e la trasmissione degli atti al Tribunale di Terni (tr di decisione con mero effetto rescindente, essendo stato rilevato un vi processuale).
Non è, pertanto, pertinente il richiamo alla norma di cui 623 lett cod.proc.pen. che riguarda la diversa ipotesi in cui si disponga l’annullamento sentenza impugnata con rinvio.
Non è, inoltre, in discussione che il Tribunale di Terni sia l’autorità compe ed eventuali incompatibilità in ordine alla composizione del collegio attengo all’applicazione delle ordinarie regole tabellari.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di correzione di errore materiale. Così deciso il 24/01/2024