Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33848 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33848 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
Sull’istanza di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen. presentata da COGNOME NOME, nato a Gazzaniga il DATA_NASCITA
della sentenza del 15/01/2025 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento della istanza.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato istanza ex art. 130 cod. proc. pen. di correzione materiale della sentenza della Corte di cassazione, Sezione Sesta, in epigrafe indicata, che ha disposto nei confronti del predetto imputato l’annullamento senza rinvio della sentenza 23 aprile 2024 della Corte di appello di Milano limitatamente al reato di cui al capo A), perché estinto per prescrizione, nonché l’annullamento con rinvio limitatamente alla pena e alla statuizione della confisca, rigettando nel resto il suo ricorso.
Al COGNOME era stato contestato il concorso nei delitti di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (capo A) e di peculato (capo B), per i quali in sede di merito era stato condannato.
Tale ultimo reato risultava contestato come commesso in Milano il 4 dicembre 2017.
Con l’istanza in epigrafe indicata, il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, .chiede la correzione della sentenza di legittimità, in quanto affetta, a suo avviso, da un errore materiale omissivo, nel non aver assolto dal reato sub B) il COGNOME perché il fatto non sussiste.
Secondo l’istante, la Suprema Corte, in motivazione, avrebbe d’ufficio collocato la consumazione del reato di peculato non già all’atto dell’acquisto del bene (13 settembre 2018), bensì “tre giorni dopo l’integrale versamento del corrispettivo all’atto della sottoscrizione del contratto preliminare, quando gli imputati hanno ricevuto la retrocessione di una parte cospicua del prezzo versato dalla fondazione”, ovvero il 7 dicembre 2017.
Pertanto, la Corte di legittimità avrebbe escluso che alla data contestata del 4 dicembre 2017 (data del preliminare di acquisto) fosse stato commesso il peculato.
Tale epilogo decisorio andava pertanto dichiarato con il dispositivo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire due memorie difensive, la prima con cui ha insistito affinché la Corte accolga l’istanza di correzione dell’errore materiale omissivo, la seconda più articolata a sostegno delle ragioni dell’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’istanza è inammissibile.
Contrariamente a quanto assume il difensore, non risulta omessa alcuna statuizione suscettibile di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n. 31455 del 15 gennaio 2025.
Va premesso che, attraverso il procedimento di cui all’art. 130 cod. proc. pen., si possono emendare «errori od omissioni che non determinano nullità, e la
cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto» (così, testualmente, la norma).
2.1. La prospettazione difensiva (correzione materiale per l’assoluzione per insussistenza del fatto così come contestato) è priva di ogni fondamento giuridico.
In primo luogo, va rammentato che la precisazione nel corso del processo della data di commissione del reato integra soltanto una mera correzione dell’errore materiale contenuto nel capo di imputazione ex art. 130 cod. proc. pen., non comportando la stessa un significativo cambiamento dei tratti essenziali della contestazione tale da incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (in motivazione la Corte ha aggiunto che il difensore che, nell’atto d’impugnazione, deduca l’avvenuta modifica del fatto contestato, ha comunque l’onere di allegare specificamente il concreto pregiudizio subito). (Sez. 3, n. 29405 del 04/04/2019, Cordaro, Rv. 276547 – 01).
Ricorre invero l’ipotesi della contestazione di un fatto nuovo ed autonomo se, in presenza della sopraggiunta modificazione della rubrica, quanto alle circostanze di tempo e/o di luogo in essa inizialmente descritte, possa ragionevolmente prospettarsi, per il variare di dette circostanze, il concorso di due imputazioni distinte concernenti, in concreto fatti entrambi ascrivibili all’imputato (Sez. 3, n. 972 del 06/12/1994, dep. 1995, Docinno, Rv. 201405 – 01).
2.2. In ogni caso, come si evince dalla motivazione della sentenza della Suprema Corte (pag. 24-25), erano stati i giudici di appello ad accertare il momento consumativo del reato:
«a soli tre giorni di distanza dall’incasso degli euro 800.000 da LFC, si registrano sul conto di NOME – nella stessa giornata dell’8.12.2017 due rilevanti uscite di cassa: RAGIONE_SOCIALE in data 08.12.2017, versa 488.000 euro a RAGIONE_SOCIALE e 178.450 euro a RAGIONE_SOCIALE, trattenendo 133.550 euro che trasferirà, a partire dal 24.1.2018, ai coimputati COGNOME, COGNOME e COGNOME. Le due società in questione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – di recente costituzione e prive di qualsiasi struttura produttiva – hanno trasferito poi queste somme ricevute da NOME nell’arco di pochi giorni a soggetti economici riconducibili a tutti i coimputati coinvolti nell’affare Cormano”»;
sulla base degli ulteriori bonifici disposti da COGNOME in favore di società riconducibili a COGNOME, le prove acquisite «hanno inequivocamente provato che oltre metà del prezzo pagato, con i fondi pubblici erogati a RAGIONE_SOCIALE, per l’immobile di Cormano (euro 178.000 + euro 61.000 + euro 88.400 + euro 100.000 pervenuti direttamente a COGNOME euro 133.550 agli altri coimputati, nel pieno concorso di COGNOME e COGNOME), veniva distratto dagli
imputati per finalità personali, integrando così l’oggetto della contestata a pprop nazione».
Pertanto, alcuna modifica del fatto è stata operata in sede di legittimità, che non già fosse presente nelle sentenze di merito e che eventualmente doveva essere fatta valere nel giudizio di merito (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 – 01).
La richiesta deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta. Così deciso il 17/09/2025.