Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23483 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23483 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Liveri il 12/3/1961
avverso il decreto del 15/11/2023 emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullan.ento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli – Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione emetteva, inaudita altera parte, un decreto di correzione di errore materiale relativo al decreto di confisca in precedenza emesso nei confronti di COGNOME NOME.
In particolare, la correzione concerneva l’indicazione di un immobile oggetto di confisca che, nel provvedimento originario, Tiva indicato come insistente al
solo piano terra, mentre all’esito della correzione si specificava che la misura reale aveva ad oggetto anche il primo e secondo piano.
Avverso tale ordinanza, la difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale censura la nullità dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale, eccependo che la stessa era stata adottata inaudita altera parte, nonostante fosse evidente l’interesse del ricorrente a partecipare, posto che con il provvedimento impugnato l’oggetto della confisca era stato modificato, ricomprendendosi anche due piani dell’immobile sito in Liveri, INDIRIZZO che in precedenza non erano stati attinti dalla misura ablativa.
Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN IhIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il ricorrente lamenta la violazione della procedura camerale prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. per la correzione dell’uTore materiale, non avendo ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza.
Il motivo è fondato, dovendosi ribadire il consolidato principio secondo cui è affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 c fod. proc. pen., il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti (Sez.4, n. 8612 dell’8/2/2022, Rv. 282933; Sez.3, n. 36350 del 23/3/2015, Rv. 265638).
La necessità dell’avviso all’interessato non è neppure esclusa dal fatto che la correzione riguarda un bene già definitivamente confiscato, posto che l’oggetto dell’ordinanza era proprio l’esatta individuazione I dei bene, sussistendo l’interesse del ricorrente a interloquire in ordine al se la procedura abbia natura di mera correzione di errore materiale o comporti una modifica dell’oggetto del provvedimento di confisca.
Tale GLYPH questione, GLYPH pur GLYPH avendo GLYPH un’obiettiva GLYPH rilevanza, GLYPH richiedeva necessariamente il contraddittorio con la parte interessata, dovendosi verificare se sulla base del provvedimento di confisca fosse o meno possibile desumere che la misura avesse ad oggetto l’intero bene immobile sito in Liveri, INDIRIZZO, ovvero il solo piano terra dello stabile.
Alla luce di tali considerazioni, il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, dovendosi nuovamente provvedere previa instaurazione del
contraddittorio con la parte interessata.
PQM
I
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso il 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore