Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2793 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA
avverso le ordinanze del 24/02/2023, del 03/03/2023 e del 08/03/2023 del G.U.P. del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
A seguito della separazione, nell’ambito di un più ampio procedimento, delle posizioni relative ad alcuni imputati che avevano avanzato istanza ex art. 444 cod. proc. pen., con la sentenza del 25 maggio 2022 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha applicato, su richiesta delle parti, la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione a NOME COGNOME e NOME COGNOME e di 2 anni e 2 mesi di reclusione a NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i reati di cui alle imputazioni, concernenti attività illecite nel settore della raccolta, trasporto smaltimento di rifiuti e, per alcuni coimputati, la corruzione di pubblici ufficia collegati alla gestione del deposito di RAGIONE_SOCIALE sito in Mostacciano.
Nella sentenza nulla è stato disposto sulla liquidazione delle spese del giudizio in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE
1.1. Con una prima istanza di correzione di errore materiale, depositata il 9 giugno 2022, RAGIONE_SOCIALE ha chiesto che fosse disposta la condanna degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla rifusione delle spese del giudizio.
Tale istanza è stata dichiarata inammissibile dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma con l’ordinanza del 24 febbraio 2023, notificata il 27 febbraio 2023, in quanto RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata assente nel procedimento definito ex art. 444 cod. proc. pen.
1.2. La parte civile RAGIONE_SOCIALE, in data 3 marzo 2023, ha depositato una seconda istanza ex art. 130 cod. proc. pen., reiterando la richiesta di liquidazione.
Con l’ordinanza del 3 marzo 2023, notificata nello stesso giorno, il Giudice dell’udienza preliminare ha dichiarato inammissibile l’istanza, perché già oggetto di precedente provvedimento.
1.3. Da ultimo, il 3 marzo 2023, la parte civile RAGIONE_SOCIALE ha depositato un’istanza al Presidente dell’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, affinché rivalutasse la richiesta di correzione di errore materiale della sentenza, allegando anche gli atti del giudizio.
Con l’ordinanza del 8 marzo 2023, il Giudice dell’udienza preliminare ha rigettato tale istanza, rilevando che, a seguito di ricerche demandate alla cancelleria, era emerso che A.M.A., «pur essendo formalmente presente anche nel giudizio per applicazione della pena», non avesse depositato in tale procedimento la richiesta di liquidazione delle spese, essendosi limitata, all’udienza del 24 novembre 2021, ad avanzare la domanda solo per il procedimento definito con rito abbreviato per altri coimputati diversi da quelli in esame (pag. 2 dell’ordinanza).
Avverso le tre citate ordinanze ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE
2.1. Con l’unico motivo si deduce l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 444 e 130 codice di rito, in ragione del mancato riconoscimento, in sede di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza del 25 maggio 2022, delle spese del giudizio sostenute dalla parte civile e di cui è stata chiesta la rifusione.
La parte civile ha evidenziato che, dopo essersi costituita già in udienza preliminare, all’udienza del 24 novembre 2021, in sede di conclusioni per tutte le posizioni del procedimento, avrebbe depositato la nota spese riferita anche agli imputati che avevano definito la loro posizione ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., come risulterebbe dal verbale di udienza e della sua trascrizione stenotipica.
All’udienza del 24 novembre 2021 la parte civile sarebbe stata presente e le posizioni degli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME non sarebbero state ancora oggetto di separazione, avvenuto solo all’udienza del 24 gennaio 2022, dopo il deposito delle conclusioni e della nota spese da parte di RAGIONE_SOCIALE, mediante la formazione di un autonomo fascicolo.
Soltanto nei confronti del coimputato NOME COGNOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE avrebbe rinunciato alla costituzione di parte civile, a seguito del risarcimento del danno.
Le istanze di applicazione della pena su richiesta delle parti sarebbero state proposte dagli imputati all’udienza del 24 novembre 2021 e meramente reiterate nell’ambito del nuovo procedimento-stralcio, nel quale la parte civile non avrebbe più potuto interloquire, essendo esaurite la discussione e le questioni inerenti le restituzioni ex art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Non si comprenderebbe perché la domanda di rifusione delle spese sarebbe stata ritenuta valida per le posizioni definite con giudizio abbreviato, pur essendo tale richiesta la medesima per tutti gli imputati e le posizioni definite ex artt. 438 e ss. cod. proc. pen. non ancora separate all’udienza del 24 novembre 2021.
La giurisprudenza di legittimità sarebbe consolidata nell’ammettere che il giudice possa liquidare le spese della parte civile senza il deposito della nota spese.
Nessuno dei difensori degli imputati avrebbe obiettato circa la validità della nota spese per tutte le posizioni processuali, alla congruità degli importi o alla loro debenza: non vi sarebbe stata la lesione di alcun diritto di difesa degli imputati.
Non vi sarebbero ragioni per disporre la compensazione delle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va ricordato che secondo Sez. U, n. 7945 del 31/08/2008, Boccia, Rv. 238426-01, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il
giudice abbia omesso di condannare l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l’esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse.
Nello stesso senso Sez. 5, n. 50066 del 12/10/2016, COGNOME, Rv. 26862701; Sez. 6, n. 22527 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275984-01, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento relativa alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili, non vertendosi in alcuna delle ipotesi ex ar . 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
1.2. Va rilevato che i 3 provvedimenti di rigetto della richiesta di correzione dell’errore materiale sono stati adottati de plano e sono, pertanto, nulli.
Secondo la giurisprudenza, è affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933 – 01).
Ritiene la Corte di dover rilevare di ufficio la nullità dovendo le parti interloquire sulle deduzioni della parte civile.
Pertanto, le tre ordinanze impugnate devono essere annullate senza rinvio, dovendo disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, ufficio RAGIONE_SOCIALE.I.P., affinché proceda previa fissazione della camera di consiglio con la partecipazione delle parti interessate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio le ordinanze impugnate e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, ufficio G.I.P.
Così deciso il 11/01/2024.